Salve. Fino ad ora gli ambulanti che svolgevano il commercio di cui in oggetto erano tenuti ad inviare, tramite il nostro ufficio SUAP, unitamente alla richiesta di inizio attività un modulo Nias fornitoci dalla ASL territorialmente competente. Una volta esaminata la pratica loro rilasciavano un numero di Registrazione Sanitaria il quale veniva inviato all'interessato e a noi, una copia per conoscenza. Questo loro "modus operandi" lasciava a noi forti perplessità, ma ormai era diventata una prassi consolidata nel tempo. Ora che la C.U. del 06/07/17 ha adottato un Modulo nazionale si è aperto un forte contrasto tra noi e la competente Asl: loro sostengono che bisogna continuare con il vecchio modello (al quale occorreva allegare copia del libretto di circolazione, copia ATP per i mezzi destinati al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata, e pagamento di diritti di istruttoria) e poi loro rilasciavano un numero di registrazione sanitaria, mentre noi sosteniamo che l'operatore è tenuto ad inviare il nuovo modulo adottato. Vogliate cortesemente darci un chiarimento in merito. Grazie.
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Salve. Fino ad ora gli ambulanti che svolgevano il commercio di cui in oggetto erano tenuti ad inviare, tramite il nostro ufficio SUAP, unitamente alla richiesta di inizio attività un modulo Nias fornitoci dalla ASL territorialmente competente. Una volta esaminata la pratica loro rilasciavano un numero di Registrazione Sanitaria il quale veniva inviato all'interessato e a noi, una copia per conoscenza. Questo loro "modus operandi" lasciava a noi forti perplessità, ma ormai era diventata una prassi consolidata nel tempo. Ora che la C.U. del 06/07/17 ha adottato un Modulo nazionale si è aperto un forte contrasto tra noi e la competente Asl: loro sostengono che bisogna continuare con il vecchio modello (al quale occorreva allegare copia del libretto di circolazione, copia ATP per i mezzi destinati al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata, e pagamento di diritti di istruttoria) e poi loro rilasciavano un numero di registrazione sanitaria, mentre noi sosteniamo che l'operatore è tenuto ad inviare il nuovo modulo adottato. Vogliate cortesemente darci un chiarimento in merito. Grazie.
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PREMESSA: la notifica sanitaria (reg. 852/2004) prevede il solo obbligo di notifica quale "titolo legittimante" e ciò valeva prima e vale ora dopo la modulistica nazionale.
A seguito della notifica da parte dell'interessato, che è valida ed efficace anche senza alcun allegato, l'AZIENDA SANITARIA era tenuta ad effettuare le operazioni di registrazione, come procedura propria, interna. Il rilascio di tale registrazione non ha effetti sul titolo abilitativo.
Ciò detto:
1) non esiste alcun obbligo di utilizzare specifica modulistica elaborata dall'ASL
2) con la nuova normativa (dlgs 222/206) occorre mettere in rete la modulistica unificata (anche personalizzata)
Alla luce di quanto detto non appare legittima la richiesta di ASL di far presentare all'interessato modulistica diversa da quella unificata o con allegati specifici.
Resta fermo l'obbligo per l'interessato di pagare eventuali diritti (che non costituiscono condizione di validità della notifica).