Giudizio amministrativo - CONTRIBUTO UNIFICATO - DM (GU n.167 del 19-7-2017)
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017
Modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi
promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi
straordinari al Presidente della Regione siciliana. (17A04960)
(GU n.167 del 19-7-2017)
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 37,
comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
che, nel fissare la misura del contributo unificato dovuto per i
ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato, individua, alla lettera e), l'importo da versare per il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi
dalla normativa vigente;
Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, in base al quale il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi
urgenti in materia di giustizia amministrativa;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana
concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al
Consiglio di Stato»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 e' entrato in vigore il Processo
amministrativo telematico (PAT);
Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo
unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e'
versato secondo modalita' che devono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del
Consiglio di Stato;
Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
essendo necessario individuare modalita' di versamento esclusivamente
telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in ordine al
versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al
giudice amministrativo, si rivela funzionale l'adozione del sistema
dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di
avvalersi della compensazione ivi prevista;
Ritenuto che nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei
sistemi informativi debbano continuare a trovare applicazione le
ordinarie modalita' di versamento del medesimo contributo unificato;
Sentito il presidente del Consiglio di Stato;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice
amministrativo e' versato tramite il sistema dei versamenti unitari,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della compensazione
ivi prevista. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente
con le modalita' telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle
entrate e dagli intermediari.
2. Nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi
informativi, continuano a trovare applicazione le modalita' di
versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della
giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalita' di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti
del contributo unificato di cui al presente decreto.
Art. 2
1. Le modalita' di versamento previste dall'art. 1 sono osservate
anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente
della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto
della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, e dall'art. 9 del decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373.
2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi
inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi
straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati,
rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del
Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana.
3. La gestione delle attivita' di cui al comma 2 decorre dal
momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento
del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana.
4. Il ricorso, istruito dall'Amministrazione competente, e'
trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere,
insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la
ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata
dall'interessato.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2017
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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