Salve,
Un cittadino ha richiesto tramite istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art 22 ex l. 241/90 e ss.mm.ii, copia dell'autorizzazione rilasciata da questo ufficio ad un'associazione culturale per lo svolgimento di intrattenimento musicale all'aperto, (rilasciata dietro parere di CCLPS) senza specificarne la relativa motivazione.
A riscontro della predetta istanza, abbiamo comunicato al richiedente l'inammissibilità della richiesta in quanto priva di motivazione.
Con successiva nota inviata tramite pec, il legale del richiedente, (ove non compare né firma autografa, né firma digitale dell'avvocato, elezione del domicilio o delega del richiedente), ha chiesto di prendere visione e di ottenere copia della citata autorizzazione in quanto:
[i]ai sensi dell'art 5 del Dlgs, modificato dall'art 6 c. 1 del Dlgs 25.5.2016 n. 97, tutti i cittadini possono accedere liberamente e gratuitamente agli atti ed ai documenti della P.A. a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della loro richiesta e che la PA non può rifiutarsi di fornire i documenti a meno che tale accesso comporti un pregiudizio a interessi pubblici o privati che nell'istanza in argomento non ci sono.
Ha inoltre precisato di non dover fare alcuna richiesta di accesso in quanto tale documento la P.A. ha l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet...
[/i]
Preciso che questa amministrazione ha reso pubblico il rilascio di tale autorizzazione sul proprio sito, mediante avviso di rilascio (NON DELLA COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE COMPOSTA DA PARERI, PROGETTO ECC), i dati del richiedente, il periodo di svolgimento, la sede di svolgimento e gli estremi dell'autorizzazione.
Detto quanto innanzi, Vi chiedo un parere su come comportarci per una risposta al richiedente o all'Avvocato.
GRAZIE
Salve,
Un cittadino ha richiesto tramite istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art 22 ex l. 241/90 e ss.mm.ii, copia dell'autorizzazione rilasciata da questo ufficio ad un'associazione culturale per lo svolgimento di intrattenimento musicale all'aperto, (rilasciata dietro parere di CCLPS) senza specificarne la relativa motivazione.
A riscontro della predetta istanza, abbiamo comunicato al richiedente l'inammissibilità della richiesta in quanto priva di motivazione.
Con successiva nota inviata tramite pec, il legale del richiedente, (ove non compare né firma autografa, né firma digitale dell'avvocato, elezione del domicilio o delega del richiedente), ha chiesto di prendere visione e di ottenere copia della citata autorizzazione in quanto:
[i]ai sensi dell'art 5 del Dlgs, modificato dall'art 6 c. 1 del Dlgs 25.5.2016 n. 97, tutti i cittadini possono accedere liberamente e gratuitamente agli atti ed ai documenti della P.A. a prescindere da una specifica motivazione a sostegno della loro richiesta e che la PA non può rifiutarsi di fornire i documenti a meno che tale accesso comporti un pregiudizio a interessi pubblici o privati che nell'istanza in argomento non ci sono.
Ha inoltre precisato di non dover fare alcuna richiesta di accesso in quanto tale documento la P.A. ha l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet...
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Preciso che questa amministrazione ha reso pubblico il rilascio di tale autorizzazione sul proprio sito, mediante avviso di rilascio (NON DELLA COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE COMPOSTA DA PARERI, PROGETTO ECC), i dati del richiedente, il periodo di svolgimento, la sede di svolgimento e gli estremi dell'autorizzazione.
Detto quanto innanzi, Vi chiedo un parere su come comportarci per una risposta al richiedente o all'Avvocato.
GRAZIE
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A nostro avviso:
1) avete operato bene a dichiarare inammissibile l'istanza ai sensi della L. 241/1990 (che è diversa dall'istanza di accesso civico)
2) l'istanza di accesso civico è ammissibile in quanto proveniente da PEC identificativa del mittente (vedi circolare http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40510.0)
3) l'atto di autorizzazione non è soggetto ad obbligo di pubblicazione nè tantomeno i pareri.
QUINDI invierei alla PEC dell'avvocato il documento ....
Salve.
Ringrazio per la pronta e preziosa collaborazione.
Dovendo avviare la procedura di cui alla istanza di accesso civico, siccome la richiesta è pervenuta tramite pec dell'avvocato senza firma digitale o autografa e nelle modalita' di invio della richiesta, l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che « ... le domande presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica sono «valide» ed «equivalenti»
alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del
documento d'identita';
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di
posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale; [b]
[/b] d) se il richiedente e' identificato con il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) o la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), e' opportuno chiarire
che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare
quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di
posta elettronica certificata o non certificata;
che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del
richiedente (senza necessita' di sottoscrizione autografa);
[b] che sia allegata al messaggio una copia del documento di
identita' del richiedente.
Nell'istanza in argomento, seppur inviata tramite pec dell'avvocato, manca il documento di riconoscimento, la firma digitale.
Possiamo per tale motivazione fare richiesta di integrazione documentazione con interruzione dei termini?
Possiamo dichiarare non ammissibile l'istanza per mancanza di un elemento previsto all'art 5 del citato decreto?
Oppure accettiamo tale richiesta procedendo con l'avvio del procedimento e notificazione al controinteressato (che sarebbe il parroco di una parrocchia?
Grazie
Salve.
Ringrazio per la pronta e preziosa collaborazione.
Dovendo avviare la procedura di cui alla istanza di accesso civico, siccome la richiesta è pervenuta tramite pec dell'avvocato senza firma digitale o autografa e nelle modalita' di invio della richiesta, l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che « ... le domande presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica sono «valide» ed «equivalenti»
alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del
documento d'identita';
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di
posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale; [b]
[/b] d) se il richiedente e' identificato con il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) o la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), e' opportuno chiarire
che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare
quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di
posta elettronica certificata o non certificata;
che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del
richiedente (senza necessita' di sottoscrizione autografa);
[b] che sia allegata al messaggio una copia del documento di
identita' del richiedente.
Nell'istanza in argomento, seppur inviata tramite pec dell'avvocato, manca il documento di riconoscimento, la firma digitale.
Possiamo per tale motivazione fare richiesta di integrazione documentazione con interruzione dei termini?
Possiamo dichiarare non ammissibile l'istanza per mancanza di un elemento previsto all'art 5 del citato decreto?
Oppure accettiamo tale richiesta procedendo con l'avvio del procedimento e notificazione al controinteressato (che sarebbe il parroco di una parrocchia?
Grazie
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L'ISTANZA E' AMMISSIBILE SE RITENIAMO VALIDA L'INDICAZIONE DELLA CIRCOLARE
CIRCOLARE 30 maggio 2017, n. 2/2017
Attuazione delle nome sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA). (GU n.162 del 13-7-2017)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40510.0
le domande presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica sono «valide» ed «equivalenti»
alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
[color=red][b] b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;[/b][/color]
l'AVVOCATO è ISCRITTO AD UN ALBO E QUINDI LA SUA PEC RISULTA DAL REGISTRO http://www.inipec.gov.it/
Quindi è attribuibile al soggetto anche se priva di allegati firmati e senza copia del documento