Data: 2017-07-20 06:54:24

IMPRESA SOCIALE: riforma con il Dlgs 3 luglio 2017, n. 112


[size=18pt]DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112
Revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.
106. (17G00124)
(GU n.167 del 19-7-2017)
  Vigente al: 20-7-2017  [/size]

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione;
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale;
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo  per
la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
  Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della  disciplina  in
materia di impresa sociale, tenuto conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

              Nozione e qualifica di impresa sociale

  1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del
codice civile, che, in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
decreto,  esercitano  in  via  stabile  e  principale  un'attivita'
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di
gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  piu'  ampio
coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti
interessati alle loro attivita'.
  2. Non  possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa  sociale  le
societa'  costituite  da  un  unico  socio  persona  fisica,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e  gli
enti  i  cui  atti  costitutivi  limitino,  anche  indirettamente,
l'erogazione dei beni e  dei  servizi  in  favore  dei  soli  soci  o
associati.
  3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del
presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali  attivita'
adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni
caso nel rispetto della struttura e delle  finalita'  di  tali  enti,
recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento  di  tali
attivita' deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono
essere  tenute  separatamente  le  scritture  contabili  di  cui
all'articolo 9.
  4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui  alla  legge  8
novembre 1991, n.  381,  acquisiscono  di  diritto  la  qualifica  di
imprese sociali. Alle cooperative sociali  e  ai  loro  consorzi,  le
disposizioni del presente decreto si  applicano  nel  rispetto  della
normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo
restando l'ambito di attivita' di cui  all'articolo  1  della  citata
legge n. 381 del 1991, come modificato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1.
  5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con  le
disposizioni del presente decreto, le  norme  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno  2016,  n.  106,  e,  in  mancanza  e  per  gli  aspetti  non
disciplinati, le norme del codice civile e le  relative  disposizioni
di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale
e' costituita.
  6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  quanto
compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
                              Art. 2

              Attivita' d'impresa di interesse generale

  1. L'impresa sociale esercita in via stabile  e  principale  una  o
piu' attivita' d'impresa di interesse generale per  il  perseguimento
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.  Ai  fini
del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte
in  conformita'  alle  norme  particolari  che  ne  disciplinano
l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
ed interventi, servizi e prestazioni di cui  alla  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    b) interventi e prestazioni sanitarie;
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 14  febbraio  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno  2001,  e  successive
modificazioni;
    d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
    e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al
miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione
accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con  esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
    f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni;
    g) formazione universitaria e post-universitaria;
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,
di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del
volontariato, e delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al
presente articolo;
    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni;
    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
    l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione
della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,
alla  prevenzione  del  bullismo  ed  al  contrasto  della  poverta'
educativa;
    m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri  enti  del
Terzo settore resi da  enti  composti  in  misura  non  inferiore  al
settanta per cento da imprese sociali  o  da  altri  enti  del  Terzo
settore;
    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni;
    o)  attivita'  commerciali,  produttive,  di  educazione  e
informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di
filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale  con  un  produttore  operante  in  un'area  economica
svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso
del produttore al mercato, e che preveda il pagamento  di  un  prezzo
equo, misure di sviluppo in favore del  produttore  e  l'obbligo  del
produttore di garantire condizioni di  lavoro  sicure,  nel  rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e  di
rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per  il
contrasto del lavoro infantile;
    p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
    q) alloggio sociale, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008,  e  successive  modificazioni  nonche'
ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo  diretta  a
soddisfare  bisogni  sociali,  sanitari,  culturali,  formativi  o
lavorativi;
    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    s)  microcredito,  ai  sensi  dell'articolo  111  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
    u)  organizzazione  e  gestione    di    attivita'    sportive
dilettantistiche;
    v) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni
confiscati alla criminalita' organizzata.
  2. Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  n.  106
del 2016, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli
1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della  legge  6  giugno  2016,  n.  106,  l'elenco  delle
attivita' d'impresa di interesse generale di  cui  al  comma  1  puo'
essere aggiornato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da adottarsi, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto,
decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.
  3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in  via  principale
l'attivita' per  la  quale  i  relativi  ricavi  siano  superiori  al
settanta per  cento  dei  ricavi  complessivi  dell'impresa  sociale,
secondo criteri di computo definiti con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse
generale, indipendentemente dal suo  oggetto,  l'attivita'  d'impresa
nella  quale,  per  il  perseguimento  di  finalita'  civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati:
    a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero
99), del regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, e successive modificazioni;
    b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi  dell'articolo
112, comma 2, del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di  protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251,  e  successive  modificazioni,  e  persone  senza  fissa  dimora
iscritte nel registro di cui  all'articolo  2,  quarto  comma,  della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in  una  condizione
di poverta' tale da non poter reperire e mantenere  un'abitazione  in
autonomia.
  5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale  impiega  alle  sue
dipendenze un numero di persone di cui  alle  lettere  a)  e  b)  non
inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo  di
questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla  lettera  a)  non
possono contare per piu' di un terzo. La situazione dei lavoratori di
cui al comma  4  deve  essere  attestata  ai  sensi  della  normativa
vigente.
  6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni  di
cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente articolo.
                              Art. 3

                      Assenza di scopo di lucro

  1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16,  l'impresa
sociale  destina  eventuali  utili  ed  avanzi  di  gestione  allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.
  2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata  la  distribuzione,  anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque
denominati,  a  fondatori,  soci  o  associati,  lavoratori  e
collaboratori,  amministratori  ed  altri  componenti  degli  organi
sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi  altra  ipotesi  di
scioglimento  individuale  del  rapporto.  Nelle  imprese  sociali
costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso
il  rimborso  al  socio  del  capitale  effettivamente  versato  ed
eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui  al  comma  3,
lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente  comma,  si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
    a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque
rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati
all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle  specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
    b) la corresponsione ai  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessita'  di  acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),  g)  o
h);
    c) la remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi  dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli  intermediari
finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti  rispetto  al
limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi  dal  comma
3, lettera a);
    d) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che,  senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a  condizioni
piu'  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a  soci,  associati  o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi  titolo  operino  per
l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano
erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado,
nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della  loro
qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano
l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2;
    f) la corresponsione a soggetti  diversi  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi  passivi,  in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al
tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  L'impresa  sociale  puo'  destinare  una  quota  inferiore  al
cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di  gestione  annuali,
dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
    a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile,
ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e  versato  dai
soci, nei limiti  delle  variazioni  dell'indice  nazionale  generale
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
calcolate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  per  il
periodo corrispondente a quello dell'esercizio  sociale  in  cui  gli
utili e gli avanzi di  gestione  sono  stati  prodotti,  oppure  alla
distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in  misura
comunque  non  superiore  all'interesse  massimo  dei  buoni  postali
fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al  capitale
effettivamente versato;
    b) a erogazioni gratuite in favore  di  enti  del  Terzo  settore
diversi dalle imprese sociali, che non  siano  fondatori,  associati,
soci  dell'impresa  sociale  o  societa'  da  questa  controllate,
finalizzate  alla  promozione  di  specifici  progetti  di  utilita'
sociale.
                              Art. 4

          Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

  1. All'attivita' di direzione e coordinamento di un'impresa sociale
si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo  IX  del
titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile.  Si
considera,  in  ogni  caso,  esercitare  attivita'  di  direzione  e
coordinamento il  soggetto  che,  per  previsioni  statutarie  o  per
qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nominare la maggioranza
dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
  2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a  depositare  l'accordo
di partecipazione presso il  registro  delle  imprese.  I  gruppi  di
imprese sociali  sono  inoltre  tenuti  a  redigere  e  depositare  i
documenti contabili ed il  bilancio  sociale  in  forma  consolidata,
predisposto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9.
  3. Le societa' costituite da un unico  socio  persona  fisica,  gli
enti con scopo  di  lucro  e  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita'  di
direzione e coordinamento  o  detenere,  in  qualsiasi  forma,  anche
analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3
sono annullabili e possono  essere  impugnate  in  conformita'  delle
norme del codice civile entro il termine di  centottanta  giorni.  La
legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.
                              Art. 5

                            Costituzione

  1. L'impresa sociale e'  costituita  con  atto  pubblico.  Oltre  a
quanto specificamente previsto per ciascun  tipo  di  organizzazione,
secondo la  normativa  applicabile  a  ciascuna  di  esse,  gli  atti
costitutivi devono esplicitare il carattere sociale  dell'impresa  in
conformita'  alle  norme  del  presente  decreto  e  in  particolare
indicare:
    a)  l'oggetto  sociale,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
    b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
  2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni  e  gli  altri  atti
relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta  giorni  a
cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sede  legale,
per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma
2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai  fini  di
cui all'articolo  15,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
  4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito
del solo regolamento e delle sue modificazioni.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono  definiti
gli atti che devono essere  depositati  e  le  procedure  di  cui  al
presente articolo.
                              Art. 6

                            Denominazione

  1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque  modo  formate,
devono  contenere  l'indicazione  di  «impresa  sociale».  Di  tale
indicazione  deve  farsi  uso  negli  atti  e  nella  corrispondenza
dell'impresa sociale.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di
cui all'articolo 1, comma 3.
  3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero  di  altre  parole  o
locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'  essere  usata  da
soggetti diversi dalle imprese sociali.
                              Art. 7

                          Cariche sociali

  1. L'atto costitutivo o lo statuto  possono  riservare  a  soggetti
esterni all'impresa sociale la  nomina  di  componenti  degli  organi
sociali. In ogni caso, la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo  di  amministrazione  e'  riservata  all'assemblea  degli
associati o dei soci dell'impresa sociale.
  2.  Non  possono  assumere  la  presidenza  dell'impresa  sociale
rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
  3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di
onorabilita',  professionalita'  ed  indipendenza  per  coloro  che
assumono cariche sociali.
                              Art. 8

                      Ammissione ed esclusione

  1. Le modalita' di ammissione ed esclusione di  soci  o  associati,
nonche' il rapporto sociale, sono regolati dagli atti  costitutivi  o
dagli statuti  dell'impresa  sociale  secondo  il  principio  di  non
discriminazione, tenendo conto  delle  peculiarita'  della  compagine
sociale e della struttura associativa o societaria e  compatibilmente
con la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.
  2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa  sociale
e' costituita, gli atti costitutivi o  gli  statuti  disciplinano  la
facolta' per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei
soci, o un altro  organo  eletto  dalla  medesima,  in  relazione  ai
provvedimenti di diniego di ammissione o  di  esclusione  di  soci  o
associati.
                              Art. 9

                        Scritture contabili

  1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari  in  conformita'  alle  disposizioni  del  codice  civile
applicabili, e deve redigere e depositare presso  il  registro  delle
imprese il bilancio di esercizio redatto,  a  seconda  dei  casi,  ai
sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del  codice
civile, in quanto compatibili.
  2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso  il  registro
delle imprese e pubblicare nel  proprio  sito  internet  il  bilancio
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale
del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  g),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi,
della  natura  dell'attivita'  esercitata  e  delle  dimensioni
dell'impresa sociale, anche ai fini  della  valutazione  dell'impatto
sociale delle attivita' svolte.
  3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni  di
cui al presente articolo si applicano  limitatamente  alle  attivita'
indicate nel regolamento.
                              Art. 10

                    Organi di controllo interno

  1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto  costitutivo
dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o  piu'  sindaci
aventi i requisiti di cui all'articolo 2397,  comma  2,  e  2399  del
codice civile.
  2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi  di  corretta  amministrazione,  anche  con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231, qualora applicabili,  nonche'  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e  sul  suo  concreto
funzionamento.
  3.  I  sindaci  esercitano,  inoltre,  compiti  di  monitoraggio
dell'osservanza  delle  finalita'  sociali  da  parte  dell'impresa
sociale, avuto particolare riguardo alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio  sociale  sia
stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo  9,
comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli  esiti  del  monitoraggio
svolto dai sindaci.
  4. I sindaci possono in qualsiasi  momento  procedere  ad  atti  di
ispezione e di controllo. A tal  fine,  essi  possono  chiedere  agli
amministratori notizie, anche con riferimento ai  gruppi  di  imprese
sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
  5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive  relative  alla  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita,  nel  caso  in  cui
l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei  limiti
indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la
revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale  o  da
una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito  registro,  o
da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
                              Art. 11

            Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti
          e di altri soggetti interessati alle attivita'

  1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese  sociali
devono  essere  previste  adeguate  forme  di  coinvolgimento  dei
lavoratori  e  degli  utenti  e  di  altri  soggetti  direttamente
interessati alle loro attivita'.
  2.  Per  coinvolgimento  deve  intendersi  un  meccanismo  di
consultazione o  di  partecipazione  mediante  il  quale  lavoratori,
utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' siano
posti  in  grado  di  esercitare  un'influenza  sulle  decisioni
dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni  che
incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei
beni o dei servizi.
  3.  Le  modalita'  di  coinvolgimento  devono  essere  individuate
dall'impresa sociale tenendo  conto,  tra  gli  altri  elementi,  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attivita' esercitata,  delle
categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni  dell'impresa
sociale, in conformita'  a  linee  guida  adottate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  il  Consiglio
nazionale  del  Terzo  settore.  Delle  forme  e  modalita'  di
coinvolgimento deve  farsi  menzione  nel  bilancio  sociale  di  cui
all'articolo 9, comma 2.
  4.  Gli  statuti  delle  imprese  sociali  devono  in  ogni  caso
disciplinare:
  a) i casi e le modalita'  della  partecipazione  dei  lavoratori  e
degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea  degli
associati o dei soci;
  b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti  indicati  nel
primo comma dell'articolo 2435-bis del codice  civile  ridotti  della
meta', la nomina, da parte  dei  lavoratori  ed  eventualmente  degli
utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che
dell'organo di controllo.
  5. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  imprese  sociali
costituite  nella  forma  di  societa'  cooperativa  a  mutualita'
prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
                              Art. 12

      Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda
                    e devoluzione del patrimonio

  1. La trasformazione, la  fusione  e  la  scissione  delle  imprese
sociali devono essere realizzate in modo da preservare  l'assenza  di
scopo di lucro, i  vincoli  di  destinazione  del  patrimonio,  e  il
perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte dei soggetti
risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di  un
ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa  di
interesse generale deve essere realizzata, previa  relazione  giurata
di un esperto designato dal tribunale nel  cui  circondario  ha  sede
l'impresa sociale, attestante  il  valore  effettivo  del  patrimonio
dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle  attivita'
e delle finalita' da parte del  cessionario.  Per  gli  enti  di  cui
all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma  si
applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
  2. Gli atti di cui al comma 1 devono  essere  posti  in  essere  in
conformita' alle  disposizioni  dell'apposito  decreto  adottato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  il  Consiglio
nazionale del Terzo settore.
  3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale  notifica,  con
atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui  al  comma
1,  allegando  la  documentazione  necessaria  alla  valutazione  di
conformita' al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei
beneficiari della devoluzione del patrimonio.
  4. L'efficacia  degli  atti  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata
all'autorizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  che  si  intende  concessa  decorsi  novanta  giorni  dalla
ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  che  nega  l'autorizzazione  e'
ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
  5. In caso  di  scioglimento  volontario  dell'ente  o  di  perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo,
dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro
V del codice civile, il capitale  effettivamente  versato  dai  soci,
eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e  non
distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e'
devoluto, salvo quanto specificamente previsto in  tema  di  societa'
cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti  ed  operanti
da almeno tre anni o ai  fondi  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
secondo  le  disposizioni  statutarie.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1,  comma
3.
                              Art. 13

                    Lavoro nell'impresa sociale

  1.  I  lavoratori  dell'impresa  sociale  hanno  diritto  ad  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la  differenza  retributiva  tra
lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere  superiore
al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della  retribuzione
annua lorda. Le imprese sociali danno  conto  del  rispetto  di  tale
parametro nel proprio bilancio sociale.
  2. Salva la specifica disciplina per gli enti di  cui  all'articolo
1, comma 3, nelle  imprese  sociali  e'  ammessa  la  prestazione  di
attivita' di volontariato,  ma  il  numero  dei  volontari  impiegati
nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere  un
apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori.
L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano  attivita'
di volontariato nell'impresa  medesima  contro  gli  infortuni  e  le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per
la responsabilita' civile verso terzi.
                              Art. 14

                        Procedure concorsuali

  1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla
liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2.  Il  provvedimento  che  dispone  la  liquidazione  coatta
amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle  aventi
la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva
nomina del relativo commissario liquidatore di cui  all'articolo  198
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui  al
comma 2, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono individuati criteri e modalita' di remunerazione dei  commissari
liquidatori e dei membri del comitato  di  sorveglianza,  sulla  base
dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte.
  4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione
del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati
di sorveglianza e' stabilita sulla  base  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 3 novembre 2016,  recante  «Criteri  per  la
determinazione e liquidazione dei compensi  spettanti  ai  commissari
liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle  procedure
di  liquidazione  coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'articolo
2545-terdecies c.c. e di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai
sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».
  5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale  e'
devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
                              Art. 15

            Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

  1. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  promuove
attivita' di raccordo con  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali,  al
fine  di  sviluppare  azioni  di  sistema  e  svolgere  attivita'  di
monitoraggio e ricerca.
  2. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  demanda
all'Ispettorato nazionale  del  lavoro  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive,
al fine di verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto da parte delle imprese sociali.
  3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti
delle imprese sociali il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  puo'  avvalersi  di  enti  associativi  riconosciuti,  cui
aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel  registro  delle
imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle
associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  2  agosto
2002, n. 220.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono definiti le forme, i contenuti  e  le  modalita'  dell'attivita'
ispettiva  sulle  imprese  sociali,  nonche'  il  contributo  per
l'attivita' ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3,
sono individuati i  criteri,  i  requisiti  e  le  procedure  per  il
riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme
di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali. Le imprese sociali sono  sottoposte  ad  attivita'
ispettiva almeno una volta all'anno  sulla  base  di  un  modello  di
verbale approvato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali costituite in  forma
di societa' cooperativa e' svolta nel  rispetto  delle  attribuzioni,
delle modalita' e dei termini di cui al decreto legislativo 2  agosto
2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
individuate  le  norme  di  coordinamento  necessarie  al  fine  di
assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e  l'efficacia
dell'attivita' ispettiva.
  6. In caso di accertata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, il  soggetto  esercente  l'attivita'  ispettiva  ai
sensi  dei  commi  2  e  3  diffida  gli  organi  di  amministrazione
dell'impresa sociale  a  regolarizzare  i  comportamenti  illegittimi
entro un congruo termine.
  7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva  o
di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il  Ministero
vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche  nella  persona
del legale rappresentante dell'impresa  sociale,  che  affianchi  gli
organi dell'impresa sociale e  provveda  allo  specifico  adempimento
richiesto.
  8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il  Ministro
vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale
provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa
sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui
al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato  dai
soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi  deliberati
e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,  lettera
a),  e'  devoluto  al  fondo  istituito  ai  sensi  dell'articolo  16
dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale  aderisce  o,  in
mancanza,  dalla  Fondazione  Italia  Sociale,    salvo    quanto
specificamente  previsto  in  tema  di  societa'  cooperative.  Il
provvedimento e' trasmesso ai fini della  cancellazione  dell'impresa
sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.
  9.  Avverso  i  provvedimenti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali emessi ai sensi del  comma  8  e'  ammesso  ricorso
dinanzi al giudice amministrativo.
                              Art. 16

                      Fondo per la promozione
                e lo sviluppo delle imprese sociali

  1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore  al
tre per cento degli utili netti annuali,  dedotte  eventuali  perdite
maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti  dagli  enti  e
dalle associazioni di cui all'articolo 15,  comma  3,  nonche'  dalla
Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati
alla promozione e allo  sviluppo  delle  imprese  sociali  attraverso
azioni ed iniziative di  varia  natura,  quali  il  finanziamento  di
progetti di studio e di ricerca in  tema  di  impresa  sociale  o  di
attivita' di  formazione  dei  lavoratori  dell'impresa  sociale,  la
promozione della costituzione di  imprese  sociali  o  di  loro  enti
associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di
imprese sociali o di loro  enti  associativi.  Tali  versamenti  sono
deducibili ai fini  dell'imposta  sui  redditi  dell'impresa  sociale
erogante.
                              Art. 17

                Norme di coordinamento e transitorie

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  legge  8  novembre
1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed  educativi»,
sono  inserite  le  seguenti:  «,  incluse  le  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b),  c),  d),  l),  e  p),  del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia  di
impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
  2. Le societa' cooperative che assumono  la  qualifica  di  impresa
sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  q),
possono  iscriversi  all'Albo  nazionale  istituito  ai    sensi
dell'articolo 13 della legge 31 gennaio  1992,  n.  59.  Le  societa'
cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte  all'Albo
nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso  svolgere
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
  3. Le imprese sociali gia' costituite al  momento  dell'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  si  adeguano  alle  disposizioni  del
presente decreto entro dodici mesi dalla data della  sua  entrata  in
vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare  i  propri
statuti  con  le  modalita'  e  le  maggioranze  previste  per  le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
  4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del
Terzo  settore  diviene  efficace  ed  operativo  dal  momento
dell'istituzione di tale Consiglio.
                              Art. 18

              Misure fiscali e di sostegno economico

  1. Gli utili e gli avanzi di gestione  delle  imprese  sociali  non
costituiscono  reddito  imponibile  ai  fini  delle  imposte  dirette
qualora  vengano  destinati  ad  apposita  riserva  indivisibile  in
sospensione  d'imposta  in  sede  di  approvazione  del  bilancio
dell'esercizio  in  cui  sono  stati  conseguiti,  e  risultino
effettivamente  destinati,  entro  il  secondo  periodo  di  imposta
successivo a quello in cui sono stati  conseguiti,  allo  svolgimento
dell'attivita' statutaria o ad incremento  del  patrimonio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, nonche' al versamento  del  contributo  per
l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15. La  destinazione  degli
utili e degli avanzi  di  gestione  deve  risultare  dalle  scritture
contabili previste dall'articolo 9. Salvo quanto previsto  dal  comma
2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili  e
gli avanzi di gestione destinati ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
lettera a) e lettera b).
  2. Non concorrono alla determinazione  del  reddito  imponibile  ai
fini delle imposte  dirette  gli  utili  e  gli  avanzi  di  gestione
destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad  aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e  versato  dai  soci  nei
limiti delle variazioni  dell'indice  nazionale  generale  annuo  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  per  il  periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli
avanzi di gestione sono stati prodotti.
  3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
un importo pari  al  trenta  per  cento  della  somma  investita  dal
contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'  societa',  incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e siano costituite  da  non  piu'  di  trentasei  mesi  dalla
medesima data. L'ammontare, in tutto o in parte, non  detraibile  nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere  portato  in  detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi  d'imposta
successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo  detraibile
non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,  l'importo  di  euro
1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno  tre  anni.  L'eventuale
cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale
termine, comporta la decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
contribuente  di  restituire  l'importo  detratto,  unitamente  agli
interessi legali.
  4. Non concorre alla formazione del reddito  dei  soggetti  passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta  per  cento  della
somma investita nel capitale sociale di una o piu' societa',  incluse
societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica  di  impresa
sociale successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e siano costituite  da  non  piu'  di  trentasei  mesi  dalla
medesima data. L'investimento massimo deducibile non  puo'  eccedere,
in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro  1.800.000  e  deve
essere mantenuto per almeno tre  anni.  L'eventuale  cessione,  anche
parziale,  dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto. Sull'imposta  non  versata  per  effetto  della
deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  agli
atti di dotazione e ai  contributi  di  qualsiasi  natura,  posti  in
essere successivamente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito  la  qualifica
di  impresa  sociale  successivamente  alla  medesima  data  e  siano
costituite da non piu' di trentasei mesi dalla stessa.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  ai
commi 3, 4 e 5.
  7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina  prevista  per
le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre  1994,  n.
724,  all'articolo  2,  commi  da  36-decies  a  36-duodecies  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  all'articolo  62-bis  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da  181  a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e  all'articolo  7-bis  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
  8. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) al comma 5-novies, le parole: «portale per  la  raccolta  di
capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per  la
raccolta di capitali per le PMI e per le imprese  sociali»,  e  prima
delle parole  «e  degli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;
      2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente:
  «5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali
ai sensi del decreto legislativo di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di
societa' di capitali o di societa' cooperativa»;
    b) la rubrica del capo III-quater, del titolo  III,  della  Parte
II, e'  sostituita  dalla  seguente:  «Gestione  di  portali  per  la
raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»;
    c) all'articolo 50-quinquies:
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Gestione  di
portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»;
      2) al comma  1,  prima  delle  parole  «per  gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti:  «,
per le imprese sociali,»;
      3) al comma  2,  prima  delle  parole  «per  gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti:  «,
per le imprese sociali,»;
    d) all'articolo 100-ter,  comma  1,  prima  delle  parole  «dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le
seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;
    e) all'articolo  100-ter,  comma  2,  le  parole:  «o  della  PMI
innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI  innovativa
o dell'impresa sociale»;
    f) all'articolo  100-ter,  comma  2-bis,  le  parole  «e  di  PMI
innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di
imprese sociali»;
    g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater,  le  parole  «e  da  PMI
innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da
imprese sociali».
  9.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e
dell'articolo  16  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
                              Art. 19

                            Abrogazioni

  1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155,  e'  abrogato  e
tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono  riferiti  al
presente decreto legislativo.
                              Art. 20

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma  1,
e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al  precedente
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.  Dall'attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 21

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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