Data: 2017-07-20 06:20:13

studio odontoiatrico e anestesista

buongiorno,
uno studio odontoiatrico (abilitato in SCIA effettuando solo prestazioni a "bassa invasività") vorrebbe avvalersi della collaborazione di un ANESTESISTA per la valutazione delle problematiche dei pazienti.
Restando le prestazioni erogate esattamente le stesse, esistono motivi ostativi?  la USL ha escluso la possibilità dicendo che la contemporanea presenza dell'anestesista configurerebbe una "struttura sanitaria" , (l'art. 13 del dpgr 17/r/2016 esclude la presenza di più medici negli studi odontoiatrici).

grazie ???

riferimento id:41093

Data: 2017-07-20 07:06:35

Re:studio odontoiatrico e anestesista


buongiorno,
uno studio odontoiatrico (abilitato in SCIA effettuando solo prestazioni a "bassa invasività") vorrebbe avvalersi della collaborazione di un ANESTESISTA per la valutazione delle problematiche dei pazienti.
Restando le prestazioni erogate esattamente le stesse, esistono motivi ostativi?  la USL ha escluso la possibilità dicendo che la contemporanea presenza dell'anestesista configurerebbe una "struttura sanitaria" , (l'art. 13 del dpgr 17/r/2016 esclude la presenza di più medici negli studi odontoiatrici).

grazie ???
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Fermo restando che spetta all'organo di vigilanza valutare l'applicazione della citata normativa, a nostro avviso esiste una possibilità per il caso descritto.
Se l'anestesista svolge servizi consulenziali all'odontoiatra, senza realizzare alcun intervento diretto o indiretto sul paziente, non si incorre nel divieto previsto dalla norma citata.
In questo caso il paziente avrebbe comunque un unico professionista di riferimento che svolgerebbe comunque interventi a minore invasività. Il dentista avrebbe un consulente a monte che lo rassicurerebbe sulla miglior soluzione (sempre a minor invasività) o lo "fermerebbe" nel caso in cui fosse di fronte a problematica più importante.

Se il servizio di assistenza si svolgesse in modo sporadico o su chiamata ... direi che la soluzione appare percorribile.

COME DETTO però siamo in una zona grigia particolarmente delicata e in caso di compresenza costante del professionista anestesista opterei più per la valorizzazione del divieto dell'art. 13..


********************

[b]Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.[/b]

Art. 13
Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009 )
1. Gli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale.
2. Gli studi medici che erogano le prestazioni di cui al comma 1 non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate:
a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall’anestesia topica o locale;
b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina, compresi i medici anestesisti.

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2016-11-17;79/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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