[size=14pt][b]MOZIONE 27 giugno 2017, n. 832
In merito ai corsi di formazione alla professione di guida turistica.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la Regione Toscana ha recentemente rivisitato la
materia turistica con la legge regionale 20 dicembre 2016,
n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dove
è disciplinata la professione della guida turistica, che
all’articolo 105 (Esercizio della professione) prevede, tra
l’altro, per l’esercizio della professione di guida turistica,
il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istituto
secondario di secondo grado o titolo di studio universitario,
tra quelli indicati con il regolamento; b) abilitazione
all’esercizio della professione, conseguita mediante la
frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il
superamento dell’esame di cui all’articolo 107 (Corsi di
qualificazione);
- la Regione riconosce corsi di qualificazione professionale
per guida turistica, ai sensi della normativa regionale
vigente;
- i corsi di qualificazione assicurano la formazione
teorica e pratica della guida turistica e si concludono con
un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di
qualifica;
- l’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata
al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Preso atto che:
- la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013),
all’articolo 3, comma 1, prevede che l’abilitazione sia
valida su tutto il territorio nazionale ma, come già specificato
dall’Avvocatura della Regione Toscana “…si
tratta di una disposizione di carattere generale, che non
affronta il complessivo riordino della materia relativa alla
professione di guida turistica, né prevede disposizioni
transitorie”;
- in Toscana, come in altre regioni (dove però, a parte
l’Emilia Romagna, sono stati temporaneamente sospesi),
sono previsti corsi di formazione per guida turistica,
organizzati da alcune agenzie formative private, rivolti a
coloro che desiderano acquisire l’abilitazione nel settore
per poter lavorare e collaborare con tour operator, agenzie
di viaggi e strutture specializzate.
Considerato che, come specifica ancora l’Avvocatura
della Regione Toscana:”l’impianto normativo vigente
è costruito sulla figura della guida abilitata in ambito
provinciale, il cui percorso verte sulla conoscenza del
territorio di riferimento…si è venuta a creare una situazione
di incertezza normativa (quindi non c’è corrispondenza
tra il percorso formativo e l’esame abilitante) lì dove si
riporta che i Corsi di formazione rilasciano l’abilitazione
di Guida Turistica valida a livello nazionale, previo esame
finale interno, (è necessario aver compiuto 18 anni alla
data di inizio del corso, essere in possesso di Diploma di
Scuola Media Superiore, e possedere conoscenza di una
lingua straniera a livello ALTE C1).
Rilevato che tali corsi hanno mediamente costi elevati
e, come più volte evidenziato, la maggior parte di coloro
che frequenta i corsi nella nostra Regione, abilitandosi
su percorsi formativi provinciali, presta servizio in
altre regioni per la quali non ha mai accertato le proprie
competenze.
Ricordato infatti che, fino a pochi anni fa, l’esame
di abilitazione prevedeva un corso di ottocento ore, organizzato
dalle singole province, per poter ottenere la
qualifica di guida turistica valida ad illustrare adeguatamente
i monumenti presenti sul proprio territorio provinciale
e che analoga procedura doveva essere seguita
per poter conseguire l’abilitazione in un’altra provincia.
Considerato che la situazione di incertezza normativa
sta causando forti criticità di carattere conoscitivo, poiché
le guide abilitate secondo tale nuova modalità rischiano
di non possedere una conoscenza approfondita
del patrimonio artistico italiano che è composto da
milioni di monumenti e, pertanto, ciò va a discapito della
qualità delle illustrazioni che vengono fomite; ad esse si
aggiungono problematiche sia di tipo sociale, ovvero si
crea una sorta di concorrenza sleale tra guide turistiche,
sia di tipo economico, dato che si sta prefigurando un
abbassamento dei compensi che spesso impedisce alle
guide già abilitate di poter vivere degnamente del proprio
lavoro.
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga
completata e chiarita la disciplina di riferimento del
settore delle guide turistiche, in particolare per quanto
riguarda la definizione del contenuto dei corsi necessari
per la qualifica di guida turistica, affinché vengano stabiliti
criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e
quindi delineate e delimitate le competenze di tali figure
professionali;
ad attivarsi, una volta approvata tale disciplina nazionale,
a recepirne gli aspetti necessari nella normativa
regionale al fine di dare maggiori certezze ad una professione
molto importante per la Toscana che punta allo
sviluppo del settore turistico come fattore competitivo ed
economico del proprio territorio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007.
La Presidente
Lucia De Robertis
19.7.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 13