C'è un caso di occupazione di suolo pubblico un pò strano. L'esercente di un chiosco ubicato sul demanio marittimo è stato sanzionato per l'art. 20 del Codice della strada, occupazione abusiva di suolo pubblico. Premetto che il suolo pubblico è demanio marittimo, non strada comunale. Al momento della sanzione l'interessato rifiutava il verbale e rimuoveva subito i tavolini, alla presenza dei vigili. Sulla base di questo verbale e di altri due precedenti dello stesso tipo il Comune ha ordinato la chiusura del chiosco per venti giorni. I dubbi sono questi: l'art. 20 cds si applica anche sul demanio marittimo? Visto che l'interessato ha subito rimosso le panche tale comportamento può giustificare il verbale e la successiva ordinanza di chiusura? l'interessato ha proposto ricorso al prefetto contro il verbale ultimo rifiutato in cui si dava atto della immediata rimozione, con tanto di foto allegata.
riferimento id:41060
C'è un caso di occupazione di suolo pubblico un pò strano. L'esercente di un chiosco ubicato sul demanio marittimo è stato sanzionato per l'art. 20 del Codice della strada, occupazione abusiva di suolo pubblico. Premetto che il suolo pubblico è demanio marittimo, non strada comunale. Al momento della sanzione l'interessato rifiutava il verbale e rimuoveva subito i tavolini, alla presenza dei vigili. Sulla base di questo verbale e di altri due precedenti dello stesso tipo il Comune ha ordinato la chiusura del chiosco per venti giorni. I dubbi sono questi: l'art. 20 cds si applica anche sul demanio marittimo? Visto che l'interessato ha subito rimosso le panche tale comportamento può giustificare il verbale e la successiva ordinanza di chiusura? l'interessato ha proposto ricorso al prefetto contro il verbale ultimo rifiutato in cui si dava atto della immediata rimozione, con tanto di foto allegata.
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Se non siamo su sede stradale allora non trova applicazione l'art. 20 del codice della strada. Si applicheranno le disposizioni del Dlgs 114/1998 e relativa disciplina regionale.
DOVETE RINOTIFICARE dando altri 60 giorni (indicando le sanzioni dell'art. 22 dlgs 114/1998)
Inoltre trova applicazione l'articolo 3 della legge n. 94 del 2009 "immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni"
QUINDI la rimozione non è stato un favore dell'esercente ma uno specifico obbligo normativo ... e la sanzione accessoria della CHIUSURA (minimo 5 giorni) va parametrata ai criteri dell'art. 11.
In questo senso l'aver rimosso subito i tavoli e sedie potrebbe essere valutato favorevolmente ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria (20 giorni in periodo estivo sembrano TANTI. ..... forse sproporzionati).
Deve pagare il verbale quindi in base al testo normativo prima di abbassare i giorni di chiusura o far riaprire?
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Deve pagare il verbale quindi in base al testo normativo prima di abbassare i giorni di chiusura o far riaprire?
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Potete rinotificare disponendo eventualmente la chiusura per 5 o 10 giorni o il numero che ritenete adeguato
Si stiamo procedendo a riproporzionare i giorni di chiusura. Il dubbio che rimane è se, ad esempio, si imponga una chiusura per 10 giorni, e l'interessato ripristini eliminando l'occupazione abusiva, per poter abbassare i giorni di chiusura a cinque occorre che paghi anche il verbale per l'occupazione di suolo pubblico (la norma parla anche di pagamento delle spese)?
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Si stiamo procedendo a riproporzionare i giorni di chiusura. Il dubbio che rimane è se, ad esempio, si imponga una chiusura per 10 giorni, e l'interessato ripristini eliminando l'occupazione abusiva, per poter abbassare i giorni di chiusura a cinque occorre che paghi anche il verbale per l'occupazione di suolo pubblico (la norma parla anche di pagamento delle spese)?
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Una volta determinati i giorni di chiusura questi rimangono anche se il soggetto paga e ripristina ... non è possibile diminuirli (se non in autotutela ma giustificando l'eventuale illegittimità!).
Quindi valutate bene e nel dubbio fate almeno 5 giorni e comunque fino a ripristino e pagamento!