Data: 2017-07-18 12:02:31

Autocertificare i primi tre giorni di malattia

Autocertificare i primi tre giorni di malattia

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/autocertificazione_malattia_ddl-2542354.html

Sapete se è già entrata in vigore?

Grazie

riferimento id:41057

Data: 2017-07-18 12:55:21

Re:Autocertificare i primi tre giorni di malattia

Il Disegno di Legge e' stato presentato da Maurizio Romani (Gruppo Misto), Vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità.
Il DDFL è in esame al SENATO. Segui l'iter su: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45998.htm

[color=red][b]PRONOSTICO: non verrà mai approvato in questa legislatura[/b][/color]

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni)
1. Il comma 3, dell'articolo 55-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato».
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controlli sulle assenze)
1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assenza per malattia» inserire le seguenti: «protratta per un periodo superiore a tre giorni»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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