Data: 2017-07-18 11:06:35

SUOLO PUBBLICO: legittimo diniego per "strada a viabilità principale"

SUOLO PUBBLICO: legittimo diniego per "strada a viabilità principale"

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 13 luglio 2017 n. 3449
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Pubblicato il 13/07/2017
03449/2017REG.PROV.COLL.
09086/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9086 del 2015, proposto da: Pilotta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovannelli e Alessandro Bianconi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Nicotera, n.29;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Rosalda Rocchi, Alessandro Rizzo e Federica Graglia, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez, II ter, n. 04600/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di occupazione di suolo pubblico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Giovannelli e Rosalda Rocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società Pilotta s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale Roma Capitale ha respinto la domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico in Viale Tiziano n. 73.

2. L’appellante deduce in sintesi che la strada di cui si discute (Viale Tiziano n. 73), per le sue peculiari caratteristiche (composta da più carreggiate, ciascuna avente un’unica corsia di marcia, nonché da un’altra carreggiata, avente un’unica corsia, destinata al mezzo pubblico su rotaie, delimitata da due spartitraffico con siepi di vegetazione), dovrebbe essere qualificata come strada a viabilità locale. Da qui l’erroneità della sentenza appellata, che, invece, l’ha qualificata come strada a viabilità principale.

3. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello Roma Capitale.

4. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello non merita accoglimento.

6. La qualificazione di viale Tiziano come strada a viabilità principale risulta dall’indicazione della stessa nell’elenco di cui alla Tabella 1 (“Classifica funzionale della viabilità principale in ordine alfabetico generale delle strada”) del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 89 del 28 giugno 1999.

Tale classificazione, che è espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, non presenta profili di irragionevolezza ed arbitrarietà. Essa resiste, in particolare, alla deduzioni formulate dal ricorrente, che contesta la qualificazione di viale Tiziano come strada a viabilità principale, sostenendone la non riconducibilità nella tipologia di “strada ad unica carreggiata con almeno due corsie” (strada urbana di quartiere).

Più nel dettaglio, secondo il ricorrente viale Tiziano sarebbe composta (non da una sola, ma) da due carreggiate, ciascuna avente un’unica corsia di marcia, destinate al transito dei veicoli e da un’altra carreggiata avente un’unica corsia destinata al mezzo pubblico su rotaie, delimitata da due spartitraffico con siepi di vegetazione. Essa, pertanto, in base alle classificazioni operate dal codice della strada dovrebbe essere inclusa nella categoria “residuale” delle strada a viabilità locale.

7. La tesi dell’appellante non merita condivisione.

Va, anzitutto, evidenziato che la classificazione operata dal codice della strada rileva solo (come si desume dallo stesso art. 2 cod. strada) ai fini dell’applicazione delle disposizioni del medesimo codice, e non anche, dunque, per ciò che riguarda la disciplina comunale che regola i provvedimenti di rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, di cui si discute in questo giudizio.

Non vi è, quindi, perfetta coincidenza tra la classificazione comunale delle strade (a viabilità principale o secondaria), che rileva ai fini del rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, e le categorie di strade di cui all’articolo 2 del codice della strada.

[b]Fatta tale premessa, va osservato che, sebbene viale Tiziano presenti delle peculiarità che non permettono di inquadrarla perfettamente nell’ambito né delle “strade urbane di quartiere” (in quanto anziché avere un’unica carreggiata a due corsie, ha due carreggiate, ciascuna con una corsia), né delle “strade urbane di scorrimento” (in quanto, pur avendo più carreggiate, ciascuna carreggiata è composta da una sola corsia), la qualificazione in termini di strada a viabilità secondaria sostenuta dall’appellante non appare condivisibile.[/b]

L’appellante a sostegno della sua tesi richiama esclusivamente il criterio della c.d. residualità della categoria della “strada locale” dettata dal codice della strada (nella quale rientrerebbero, dunque, tutte le strade non rientrati nelle altre tipologie).

La qualificazione in termini di strada a viabilità secondaria (non perfettamente sovrapponibile, per le ragioni esposte, a quella di strada locale), tuttavia, non tiene conto delle reali caratteristiche tecniche e funzionali di viale Tiziano. Tali caratteristiche, infatti, fanno emergere una significativa intensità e complessità di circolazione (il viale, come si è detto, è composto da due ampie carreggiate destinate agli autoveicoli e da una ulteriore carreggiata centrale destinata al tram), e consentono di giustificare, sul piano della ragionevolezza e dell’attendibilità tecnica, la qualificazione operata dal PGTU nell’ambito delle strade di viabilità principale.

[color=red][b]La qualificazione di viale Tiziano in termini di strada a viabilità principale conduce al rigetto degli altri motivi di appello. Infatti, il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28 giugno 1999 e successive integrazioni ed aggiornamenti (di cui alla deliberazione del C.C. del 25 febbraio 2005) non lascia alcun margine di apprezzamento in capo all’Amministrazione, escludendo recisamente la possibilità di rilascio di concessioni di occupazione su aree a sosta tariffata comprese nella viabilità principale.[/b][/color]

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere respinto.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento, a favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorno 2 marzo 2017 e 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

IL SEGRETARIO

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