Data: 2017-07-18 10:19:54

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Buongiorno,
scrivo dalle Attività Produttive del Comune di Pisa per rivolgere il seguente quesito:
in seguito alla Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 non è più richiesta la residenza nella Regione Toscana per la richiesta del tesserino di accompagnatore turistico; di conseguenza
il nostro ufficio sta ricevendo una valanga di SCIA da parte di utenti residenti fuori Regione, ma in possesso del titolo di studio richiesto, che intendono avviare l’attività di accompagnatore turistico
nella nostra città. Non ci è chiaro se tali richieste  siano  effettivamente accettabili o se la Regione richieda ulteriori specifiche; anche perché molti utilizzano questo sistema per aggirare sbarramenti all'interno della propria regione di residenza.
Sarei grata poteste darmi qualche delucidazione in merito.

riferimento id:41051

Data: 2017-07-18 13:21:29

Re:ACCOMPAGNATORE TURISTICO


Buongiorno,
scrivo dalle Attività Produttive del Comune di Pisa per rivolgere il seguente quesito:
in seguito alla Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 non è più richiesta la residenza nella Regione Toscana per la richiesta del tesserino di accompagnatore turistico; di conseguenza
il nostro ufficio sta ricevendo una valanga di SCIA da parte di utenti residenti fuori Regione, ma in possesso del titolo di studio richiesto, che intendono avviare l’attività di accompagnatore turistico
nella nostra città. Non ci è chiaro se tali richieste  siano  effettivamente accettabili o se la Regione richieda ulteriori specifiche; anche perché molti utilizzano questo sistema per aggirare sbarramenti all'interno della propria regione di residenza.
Sarei grata poteste darmi qualche delucidazione in merito.
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Salve,
è un fenomeno diffusissimo soprattutto nelle Città capoluogo per ragioni tecniche e di immagine:
1) alcuni Comuni piccoli hanno più ritgardo nell'applicare la normativa e di fatto disincentivano
2) il Comune grande ha un "marchio" meglio spendibile
3) inoltre il professionista può fruire dei vantaggi (ingresso gratuito ecc...) che altrimenti non avrebbe o avrebbe con maggiori difficoltà

Alcuni Comuni hanno "rimediato" istituendo dei diritti di istruttoria più elevati.

Attendi anche l'ulteriore contributo dei nostri collaboratori.

riferimento id:41051

Data: 2017-07-18 14:16:48

Re:ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Purtroppo il caso si sta presentando con una "anormale" frequenza anche nel nostro Comune (Arezzo), ma d'altronde la norma è chiara nel non dare più alcun tipo di rilevanza alla residenza.
Ritengo però che l'art.115 della L.R. 86/2016, al comma 2, vada letto con attenzione "L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, [u][i][b]allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività[/b][/i][/u]".
Ora, secondo me, quando il legislatore lega la competenza del SUAP al "territorio nel quale si intende iniziare l'attività" non possiamo liquidare il tutto come un qualcosa su cui il SUAP non abbia la minima potestà di valutazione.
Mi spiego meglio.
In alcuni commenti, anche su altri forum, ho letto che tale norma dà la possibilità di inoltrare la pratica a qualunque Comune, senza che vi sia alcun tipo di collegamento con l'aspirante accompagnatore turistico.
Se questo fosse vero, allora, il legislatore poteva tranquillamente scrivere che l'aspirante accompagnatore turistico poteva presentare la SCIA a qualunque SUAP toscano, a proprio piacimento.
E invece il legislatore ha posto un "collegamento", dato dalla circostanza che il Comune ove presentare la SCIA deve essere quello in cui il soggetto "intende iniziare l'attività".
Certo, questo non vuol dire che l'attività sarà iniziata esattamente in quel Comune, perché magari la prima proposta lavorativa perverrà da un diverso Comune, questo è possibile, ma se vogliamo dare un significato alla disposizione regionale, secondo me non è "fuori luogo" richiedere al soggetto che presenta la SCIA qualche fatto "concreto" che dimostri tale intenzione.
Non potendoci riferire più alla residenza, giustamente, si potrebbe però pretendere almeno una elezione di domicilio nel Comune prescelto, anche perché se io ho intenzione di esercitare la mia attività di accompagnatore turistico in un certo Comune, io in quel Comune devo esser fisicamente presente, anche perché quella dell'accompagnatore è una attività che non può prescindere, a differenza di altre, da una presenza fisica (Art. 114, comma 1, L.R. 86/2016: "[i]È accompagnatore turistico chi, per professione, [u][b]accompagna[/b][/u] singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche[/i]").
Riterrei pertanto che l'accompagnatore turistico dovrebbe fornire almeno un recapito nel territorio del Comune prescelto, che in qualche modo dimostri il "collegamento" di cui dicevo, dovendo in caso contrario ritenere che la sua sia una scelta meramente potestativa incompatibile col dettato legislativo.

riferimento id:41051

Data: 2017-07-18 15:33:30

Re:ACCOMPAGNATORE TURISTICO


Purtroppo il caso si sta presentando con una "anormale" frequenza anche nel nostro Comune (Arezzo), ma d'altronde la norma è chiara nel non dare più alcun tipo di rilevanza alla residenza.
Ritengo però che l'art.115 della L.R. 86/2016, al comma 2, vada letto con attenzione "L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, [u][i][b]allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività[/b][/i][/u]".
Ora, secondo me, quando il legislatore lega la competenza del SUAP al "territorio nel quale si intende iniziare l'attività" non possiamo liquidare il tutto come un qualcosa su cui il SUAP non abbia la minima potestà di valutazione.
Mi spiego meglio.
In alcuni commenti, anche su altri forum, ho letto che tale norma dà la possibilità di inoltrare la pratica a qualunque Comune, senza che vi sia alcun tipo di collegamento con l'aspirante accompagnatore turistico.
Se questo fosse vero, allora, il legislatore poteva tranquillamente scrivere che l'aspirante accompagnatore turistico poteva presentare la SCIA a qualunque SUAP toscano, a proprio piacimento.
E invece il legislatore ha posto un "collegamento", dato dalla circostanza che il Comune ove presentare la SCIA deve essere quello in cui il soggetto "intende iniziare l'attività".
Certo, questo non vuol dire che l'attività sarà iniziata esattamente in quel Comune, perché magari la prima proposta lavorativa perverrà da un diverso Comune, questo è possibile, ma se vogliamo dare un significato alla disposizione regionale, secondo me non è "fuori luogo" richiedere al soggetto che presenta la SCIA qualche fatto "concreto" che dimostri tale intenzione.
Non potendoci riferire più alla residenza, giustamente, si potrebbe però pretendere almeno una elezione di domicilio nel Comune prescelto, anche perché se io ho intenzione di esercitare la mia attività di accompagnatore turistico in un certo Comune, io in quel Comune devo esser fisicamente presente, anche perché quella dell'accompagnatore è una attività che non può prescindere, a differenza di altre, da una presenza fisica (Art. 114, comma 1, L.R. 86/2016: "[i]È accompagnatore turistico chi, per professione, [u][b]accompagna[/b][/u] singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche[/i]").
Riterrei pertanto che l'accompagnatore turistico dovrebbe fornire almeno un recapito nel territorio del Comune prescelto, che in qualche modo dimostri il "collegamento" di cui dicevo, dovendo in caso contrario ritenere che la sua sia una scelta meramente potestativa incompatibile col dettato legislativo.
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Ciao ROLANDO,
comprendo le esigenze pratiche ma non concordo per queste motivazioni:

1) il domicilio non ha alcuna rilevanza amministrativa e ben può essere eletto in luogo di cui non si ha disponibilità (addirittura presso una casella postale), quindi non risolve il problema
2) la norma è di ispirazione comunitaria e vuole vietare restrizioni al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi anche da parte di chi PROVIENE dall'estero (UE) senza aver legami con il territorio (oggi come oggi arrivi a firenze con l'aereo delle 7 e te ne torni a Parigi con quello delle 22) ...
3) luogo in cui INTENDE ... lo sceglie l'interessato prima di essere abilitato ...

La norma vale qui, nelle aree pubbliche, nel commercio elettronico ecc.....

COME DETTO ... unico "rimedio" è quello di far carico, moderatamente, all'interessato dei maggiori oneri istruttori (es. 90 euro di diritti di istruttoria) ... altre soluzioni sono a RISCHIO UE!

riferimento id:41051

Data: 2017-07-18 16:26:25

Re:ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Mi rendo conto che la mia fosse una forzatura.........parecchio spinta, ma nemmeno è accettabile che si presentino nei Comuni toscani dei soggetti provenienti da altre regioni, che NON hanno la minima nè intenzione nè idea di avviare l'attività nei nostri comuni, e purtuttavia presentano, DICHIARANDO COSCIENTEMENTE IL FALSO, la relativa SCIA di inizio attività, salvo poi, nel caso degli accompagnatori, sparire non appena ritirato il tesserino.
Certo, alla fine se venissero tutti gli accompagnatori d'Italia a presentare la SCIA nel mio Comune, farei felice il "Bilancio" (se Arezzo avesse istituito i diritti di segreteria SUAP, cosa non avvenuta, al momento..........), ma comunque alla fine avremmo dati totalmente avulsi dalla realtà, perché il numero degli accompagnatori presenti, sulla carta, sarebbe infinitamente più grande di quelli presenti sul territorio.
A parte questa esagerazione, già oggi abbiamo nei nostri archivi tanti nomi di soggetti che ad Arezzo non sono mai venuti, né forse sanno esattamente dov'é, visto che alcuni tesserini sono persino stati ritirati per procura.

riferimento id:41051

Data: 2017-07-18 16:55:48

Re:ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Comprendo bene i problemi di Pisa e le riflessioni di Rolando ma anche io vedo, nella pratica, impossibile un controllo sulle intenzioni dell'operatore.

Tizio può dichiarare che INTENDE avviare l'attività nel territorio del comune pur avendo una sede o una residenza altrove così come essere dipendente di una azienda con sede lontana dal comune. L'accompagnatore è un mestiere itinerante per definizione e Tizio può sempre difendersi dicendo che l'intenzione c'era ma dopo aver provato gli è capitata un'occasione da un'altra parte.

Alla fine bisogna chiedersi:
- è legittimo aggravare la procedura con la richiesta di dichiarazioni sostitutive circa l'esistenza di situazioni di fatto o giuridiche che leghino Tizio al territorio comunale?
- è legittimo adottare provvedimenti ostativi (ex art. 19 della legge 241/90) all'esercizio dell'attività se Tizio non presenta la documentazione o presenta documentazione non sufficiente?
- è legittimo un regolamento comunale che disciplinasse la fattispecie in qusto senso e che servisse come appoggio per pubblicare sul sito comunale di quanto previsto dal d.lgs. n. 126/2016:
[i]le pubbliche  amministrazioni pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  degli  stati, qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni  e asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle  dichiarazioni  di
conformita' dell'agenzia delle imprese,  necessari  a  corredo  della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. [/i]

riferimento id:41051
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