Data: 2017-07-18 06:18:54

Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni


[b]CORTE DEI CONTI
DELIBERA 13 giugno 2017
Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni
delle citta' metropolitane e delle province sui bilanci di previsione
2017-2019 per l'attuazione dell'articolo 1,  commi  166  e  seguenti,
della  legge  23  dicembre  2005,  n.    266.    (Delibera    n.
14/SEZAUT/2017/INPR). (17A04796)
(GU n.165 del 17-7-2017)[/b]

                        LA CORTE DEI CONTI
                      Sezione delle autonomie

  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  e
successive modificazioni (TUEL);
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8;
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006);
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126;
  Vista  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale;
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 1, comma 454 della legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017)  che  ha  disposto  il  differimento  al  28
febbraio 2017 del termine per la deliberazione del  bilancio  annuale
di previsione 2017 per gli enti locali;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto mille
proroghe), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2017, n. 19, concernente l'ulteriore  differimento  del  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali  al  31
marzo 2017;
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 30 marzo  2017  con
il quale per le citta' metropolitane e per le province il termine  e'
stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2017;
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo sviluppo»;
  Vista la propria deliberazione n. 4/2015/INPR, con cui  sono  state
dettate «Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova  contabilita'
delle regioni e degli enti locali»;
  Vista, la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state
integrate le linee guida enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166
e seguenti della legge n. 266/2005 (approvate  con  deliberazione  n.
13/2015/INPR), in  ordine  all'utilizzo  della  cassa  vincolata  per
temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL;
  Vista la propria deliberazione n. 32/2015/INPR, recante  «Linee  di
indirizzo su aspetti significativi dei bilanci  preventivi  2015  nel
contesto della contabilita' armonizzata»;
  Vista la propria deliberazione n. 9/2016/INPR,  recante  «Linee  di
indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione
della contabilita' armonizzata negli enti territoriali»;
  Vista  l'esigenza  di  fornire  agli  enti  utili  indicazioni  di
principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza  per
la corretta programmazione e  gestione  del  bilancio  di  previsione
2017-2019;
  Vista la nota n. 1234 del 7 giugno 2017, con la quale il Presidente
della Corte dei conti ha convocato la  sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza del 13 giugno 2017;
  Uditi i relatori, consiglieri  Rinieri  Ferone,  Adelisa  Corsetti,
Elena Brandolini e primo referendario Valeria Franchi;

                              Premesso:

  Per l'esercizio 2017, nell'ottica  di  un  progressivo  e  graduale
avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla  legge  per  la
programmazione  finanziaria,  il  termine  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione fissato al 31  dicembre  dell'anno  precedente
all'esercizio  di  riferimento  (art.  151,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  267/2000-TUEL),  e'  stato  differito  per  gli  enti
locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, legge n.
232/2016) e, successivamente, prorogato al  31  marzo  per  i  comuni
(art. 5, comma 11, decreto-legge n. 244/2016), ed al  30  giugno  per
province e citta' metropolitane (decreto ministeriale 30 marzo 2017).
  Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga  con
quello  stabilito  dal  decreto  12  maggio  2016  del  Ministro
dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'art. 4, commi 6 e 7
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118),  che  prevede
l'inoltro alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche  (BDAP)  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  trenta
giorni dall'approvazione, del bilancio di previsione (cosi' come  del
rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i  dati  disaggregati
per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto  di  tale
termine, fermi  restando  gli  interventi  surrogatori  sugli  organi
previsti dal TUEL ove ne ricorrano i  presupposti,  viene  sanzionato
con il divieto di assunzione di personale a  qualsiasi  titolo  e  di
stipula di contratti di servizio fino all'avvenuto adempimento  (art.
9,  comma  1-quinquies,  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).
  E' da dire che lo spostamento in  avanti  dei  termini  -  oltre  a
presentare taluni profili di non coerenza con la riforma dei  sistemi
contabili che ha disegnato un unico organico ciclo  di  bilancio  che
lega la fase della programmazione a quella  della  gestione  e  della
rendicontazione - rende piu' difficoltoso l'esercizio delle  funzioni
di controllo interno ed esterno  delle  gestioni  relativamente  alle
quali, per la fase di previsione dei bilanci,  non  sono  agevolmente
individuabili  aree  di  riscontro  dell'attivita'  amministrativa
strutturate su dati stabili e significativi nella  prospettiva  della
programmazione annuale e triennale.
  Si da' atto che,  alla  base  della  prassi  del  differimento  del
termine di deliberazione dei bilanci, c'e' la persistenza di  margini
di incertezza del quadro di riferimento normativo per  l'impostazione
dei  bilanci  medesimi,  soprattutto  delle  risorse  finanziarie
disponibili e del loro impiego. Un'incertezza  che,  invero,  non  si
riflette solo sulla fase della programmazione finanziaria,  ma  anche
su quella di gestione dei bilanci deliberati; e cio' per  effetto  di
disposizioni che,  oramai  da  alcuni  anni,  intervengono  in  corso
d'esercizio a modificare le  regole  della  gestione  ed  i  relativi
assetti, come avvenuto, anche  nel  2017,  con  il  decreto-legge  24
aprile  2017,  n.  50,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,  ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi  sismici  e  misure  per  lo
sviluppo».
  Corposo provvedimento quest'ultimo che, per quel che  riguarda  gli
enti locali, incide su importanti aspetti della gestione finanziaria.
In particolare: per le citta' metropolitane e per le province,  oltre
a reiterare disposizioni  derogatorie  alle  ordinarie  regole  della
programmazione  finanziaria  introdotte  gia'  dall'esercizio  2015
(annualita' del bilancio di previsione, applicazione di quote  libere
e  destinate  del  risultato  di  amministrazione  al  bilancio  di
previsione per il mantenimento degli  equilibri,  lo  svincolo  delle
risorse trasferite dalle regioni per il mantenimento  dell'equilibrio
corrente ed  altre),  ha  previsto  ulteriori  risorse  da  destinare
all'esercizio delle funzioni fondamentali ed a  specifiche  attivita'
delle province, come la manutenzione straordinaria della rete viaria,
il tutto a ridosso  del  termine  ultimo  per  la  deliberazione  dei
bilanci di previsione, fissato, come si e' ricordato,  al  30  giugno
2017. Cosi' come sul piano degli investimenti  ha  stanziato  risorse
per il 2017 - oltre che per  gli  esercizi  fino  al  2020 -  per  il
finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica.
  Non sfugge che l'impiego di tali risorse, di cui gli  enti  avranno
certezza giuridica solo ad avvenuta  conversione  del  decreto-legge,
secondo  i  nuovi  canoni  della  contabilita'  che  obbliga  alla
registrazione  degli  impegni  solo  in  presenza  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate, presenta piu' che potenziali  criticita'
per quelle spese  che  possono  essere  attivate  solo  all'esito  di
procedure di gara.
  Anche per i comuni il decreto-legge n. 50/2017 incide sugli assetti
gia' in esercizio della programmazione finanziaria e sugli  equilibri
costruiti in base ad essa, in particolare sulle misure introdotte  in
materia di spesa degli enti locali mediante  deroghe  ai  tetti  alle
assunzioni a tempo determinato o con la diversa e piu'  ampia  misura
del «turn over» (art. 22 del decreto-legge) creando, cosi',  maggiori
spazi di spesa, il tutto a meta' circa dell'esercizio in corso e  con
impatto,  come  gia'  accennato,  sul  mantenimento  degli  equilibri
costruiti in sede di deliberazione del bilancio.
  In sostanza molti enti si troveranno nella  necessita'  di  operare
variazioni di bilancio che dovranno trovare riscontro  nel  prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di  cui  all'art.  1,  comma  466
della legge n. 232/2016 adeguando,  naturalmente,  le  previsioni  di
cassa autorizzatorie e, ove necessario, anche quelle  concernenti  la
competenza sugli esercizi successivi a quello  di  riferimento.  Cio'
rende quanto  mai  necessario  che  gli  enti  commisurino  le  reali
condizioni di equilibrio con la sostenibilita' per la  parte  residua
dell'esercizio delle misure di ampliamento della spesa.
  E' da tener presente che le funzioni di controllo esercitate  dalle
sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti  sulla  sana  gestione
finanziaria di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti  della  legge  n.
266/2005 sono ora interessate da una revisione  dell'attuale  sistema
di acquisizione delle informazioni contabili.
  Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti  di  bilancio  degli
enti territoriali introdotto dal gia' richiamato art. 4, commi 6 e  7
del decreto legislativo n. 118/2011, nel suo corretto funzionamento a
regime, rendera' disponibile la totalita' delle informazioni relative
alla rappresentazione contabile dei fatti di gestione  di  tutti  gli
enti tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP.
  Il corretto funzionamento  dipende,  innanzitutto,  dalla  completa
costruzione  della  rete  informativa  che  richiede  la  necessaria
registrazione dei contatti istituzionali destinati ad  alimentare  la
banca  dati;  non  meno  importante  si  appalesa  la  necessita'  di
rafforzare  gli  strumenti  organizzativi  e  stimolare  i  supporti
operativi (aziende di software,  consulenti  contabili)  per  rendere
attuabile e concreta la contabilita' a «doppio binario»:  finanziaria
con funzione autorizzatoria ed  economico-patrimoniale  con  funzione
conoscitiva.
  In tale rinnovato contesto, gli organi di revisione dei  vari  enti
sono chiamati, in particolare, a vigilare  sul  corretto  adempimento
degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi
enti e ad  assicurare  l'attendibilita'  dei  dati  ed  attestare  le
congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre  banche  dati  (vedi
banca dati partecipate) con quelli presenti nei  documenti  contabili
dell'ente.

                            Considerato:

  L'armonizzazione  contabile  costituisce  senz'altro  un  presidio
essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed  e'
stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale,  secondo
un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza
delle gestioni degli enti.
  E' stato gia' osservato da questa sezione nei  precedenti  atti  di
indirizzo (n. 4/2015/INPR; n. 32/2015/INPR; n.  9/2016/INPR)  che  si
tratta di operazione complessa e che  per  gli  operatori  ha  creato
situazioni di criticita' che ne  frenano  le  potenzialita'.  Volendo
tratteggiare solo per sommi capi le aree applicative nelle  quali  si
sono colti tali segni, vale considerare che il ritorno dopo circa  20
anni  della  previsione  di  cassa  finalizzata  ad  una  migliore
programmazione dei  flussi,  ha  comportato  la  necessita'  di  piu'
frequente  ricorso  alle  variazioni  di  bilancio  e  alle  connesse
relazioni informatiche con  i  tesorieri;  non  meno  oneroso  si  e'
rilevato il rispetto della disciplina delle  variazioni  di  bilancio
contenuta nel novellato art. 175 del TUEL che contempla una variegata
articolazione delle competenze per l'adozione di  tali  atti  che  va
dagli organi consiliari ai  responsabili  dei  servizi.  Elementi  di
complessita' si registrano  anche  nella  tenuta  della  contabilita'
finalizzata alla determinazione, a fine esercizio, del  risultato  di
amministrazione che, per  l'aspetto  relativo  all'eventuale  avanzo,
impone un'analisi della sua composizione che ne  rende  difficile  la
lettura  e  complica  la  sua  programmazione  ed  il  suo  utilizzo
nonostante i correttivi dell'ultima legge  di  bilancio.  Cosi'  come
impegnativo, per la complessita' gestionale, si  presenta  l'istituto
del Fondo pluriennale vincolato, la cui importante funzione di legare
temporalmente l'acquisizione delle risorse all'utilizzo delle  stesse
viene  realizzata  solo  con  puntuale  osservanza  delle  specifiche
regole. In proposito una certa problematicita' e' stata osservata nel
tracciamento finanziario delle spese di investimento pluriennali  per
effetto, nei casi in cui si verifica,  del  ripetuto  transito  dello
stesso  investimento  nell'avanzo  vincolato,  la  sua  successiva
applicazione o l'utilizzo del Fondo pluriennale  vincolato,  tematica
alla quale fara' da moltiplicatore il  rilancio  degli  investimenti.
Non diversamente accade per la,  giustamente  attenta  e  scrupolosa,
tenuta della contabilita' per l'utilizzo degli  incassi  vincolati  e
degli anticipi di tesoreria e del loro rispettivo reintegro.
  Peraltro non puo' trascurarsi di considerare che detta  riforma  e'
approdata negli uffici degli enti  interessati  in  concomitanza  con
altre impegnative riforme sia sul piano delle gestioni - si pensi  al
nuovo    pareggio    di    bilancio    -    sia    sul    piano
ordinamentale-organizzativo: obbligo della fatturazione  elettronica,
scissione  contabile  dell'IVA,  obblighi  di  trasparenza  ANAC,
attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  (riordino
della disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico,  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione delle  informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni), riforma delle  partecipate
e del codice degli appalti e rispetto degli adempimenti connessi alla
costruzione dei fabbisogni standard.
  Il 2017 costituisce, quindi, anche essenziale momento  di  verifica
della maggiore assimilazione e, ove  necessario,  «correzione»  delle
distorsioni che non sono mancate nel  dare  attuazione  alla -  molto
complessa - «architettura» dei nuovi sistemi contabili  e  schemi  di
bilancio.  Una  complessita'  della  quale  puo'  essere  considerata
sintomatica anche la difficolta' registrata in una  larga  fascia  di
enti,  di  adeguata    attuazione    della    nuova    contabilita'
economico-patrimoniale.
  Per le esposte ragioni, sottolineando ancora una volta l'importanza
del processo di armonizzazione  contabile  in  atto,  si  ritiene  di
accompagnare l'azione degli enti anche per l'esercizio 2017, fornendo
utili indicazioni di principio ed  operative  su  alcuni  profili  di
particolare rilievo,  anche  al  fine  di  migliorare  l'applicazione
uniforme delle disposizioni in materia.
  La Corte, in questa sede, ribadisce l'esigenza che si  proceda  nel
percorso intrapreso per migliorare la qualita' dei conti  degli  enti
territoriali, che costituiscono una  componente  primaria  del  conto
della pubblica amministrazione.
  A differenza di  quanto  avvenuto  per  l'esercizio  2016,  per  le
ragioni gia' precisate,  questa  delibera  non  e'  accompagnata  dal
questionario.

                              Delibera

di adottare le unite linee di indirizzo per la relazione dei revisori
dei conti dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sui
bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione  dell'art.  1  comma
166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  Le presenti linee di indirizzo riguardano, le citta' metropolitane,
le province ed i comuni, anche operanti nel territorio delle  regioni
a statuto speciale  e  delle  province  autonome,  nei  limiti  della
compatibilita' con gli specifici ordinamenti.

                              Dispone:

  Che copia della presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 13 giugno 2017.

                                          Il Presidente: De Girolamo

I relatori: Ferone - Corsetti - Brandolini - Franchi

    Depositata in segreteria il 23 giugno 2017

Il dirigente: Prozzo
                                                            Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER  LA  RELAZIONE  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  DEI
  COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI  DI
  PREVISIONE 2017-2019 PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166  E
  SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio 2017.
    Anche per l'esercizio 2017, sia pure per un arco  di  tempo  piu'
limitato rispetto agli ultimi anni, si e' fatto ricorso all'esercizio
provvisorio (autorizzato per il 2017 fino al 31 marzo per i comuni  e
fino al 30 giugno per province e citta' metropolitane).
    In  proposito  appare  utile  ribadire  i  principali  indirizzi
diramati con le precedenti deliberazioni (n.  9/SEZAUT/2016/INPR;  n.
18/SEZAUT/2014/INPR;  n.  23/SEZAUT/2013/INPR)  a  presidio  delle
situazioni  di  rischio  connesse  alla  gestione  in  esercizio
provvisorio, indirizzi che qui si confermano anche nell'ottica di una
verifica di  coerenza  dei  documenti  definitivi  gia'  in  fase  di
gestione ed in funzione, ove possibile, di interventi  correttivi,  a
maggior ragione per gli enti  che  ancora  non  hanno  deliberato  il
bilancio. Essi riguardano:
    criticita' nel riferire  la  gestione  finanziaria  in  esercizio
provvisorio  agli  stanziamenti  di  spesa  dell'anno  precedente  in
presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa;
    impatto negativo  sugli  equilibri  di  competenza  e  di  cassa,
quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei  tributi
propri;
    difficolta' di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate
alla  razionalizzazione  e  riduzione  della  spesa,  ad  esercizio
finanziario inoltrato;
    difficolta' nell'adozione delle azioni di riequilibrio per quegli
enti che hanno presentato, nell'esercizio  precedente,  disavanzo  di
amministrazione e/o  di  gestione,  nonche'  nel  perfezionamento  di
eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale;
    problematicita' nei processi di riconoscimento e finanziamento di
debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;
    difficolta'  di  attivare,  in  assenza    dello    strumento
autorizzatorio, fonti di finanziamento  nazionali  e  comunitarie  da
destinare ad interventi di investimento, con il  conseguente  rischio
di dover rinunciare ai conferimenti assegnati;
    mancata  approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione,  con
riflessi negativi  sugli  aspetti  connessi  alla  valutazione  della
performance della dirigenza e del personale degli enti.
    Per le province e le citta' metropolitane, che hanno  predisposto
il bilancio di previsione per  la  sola  annualita'  2016,  e'  stata
prevista, altresi', l'applicazione dell'art. 163 del TUEL  «Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria» con riferimento  al  bilancio  di
previsione  definitivo  approvato  per  il  2016  (art.  1-ter  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito dalla legge  n.  125/2015,  come
modificato dall'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017).
    In base all'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017, le  province  e
le citta' metropolitane possono predisporre, anche per  il  2017,  il
bilancio di previsione per la sola annualita'  2017  e,  al  fine  di
garantire  il  mantenimento  degli  equilibri  finanziari,  possono
applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
    Si conferma altresi' la possibilita' di utilizzare,  agli  stessi
fini,  l'avanzo  vincolato,  tenuto  conto  dei  rendiconti  relativi
all'anno 2016 e cio' in base al comma 462-bis dell'art. 1 della legge
n. 232/2016  (legge  di  bilancio  2017)  inserito  dal  terzo  comma
dell'art. 18 del decreto-legge n. 50/2017. Si tratta  della  facolta'
per le regioni di svincolare i  trasferimenti  gia'  attribuiti  alle
province e alle  citta'  metropolitane  e  confluiti  nell'avanzo  di
amministrazione vincolato del 2016 per il loro mancato utilizzo.
    Naturalmente gli spazi di spesa coperti dalle risorse  in  avanzo
dagli  esercizi  precedenti  devono  indurre  ad  una  particolare
attenzione  nella  verifica  della  realizzazione  delle  stesse  da
considerare, in prima approssimazione, in termini di incidenza  sulla
cassa iniziale. Peraltro, sempre nell'ottica del  mantenimento  degli
equilibri di cassa, occorre  tenere  conto  che  l'avanzo  non  forma
oggetto delle previsioni di bilancio.
    La  situazione  emergenziale  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane e  la  possibilita'  di  predisporre  bilanci  soltanto
annuali hanno determinato un sostanziale annullamento della capacita'
programmatoria degli enti per cui in materia  di  investimenti,  gia'
limitati  dalla  scarsezza  di  risorse,  la  programmazione  degli
stanziamenti delle relative spese dovra' essere  effettuata  con  una
scrupolosita' nella definizione della tempistica  e  della  correlata
esigibilita' che consenta l'utile costituzione e la corretta gestione
del Fondo pluriennale vincolato.
    Problematica questa che riguarda la totalita' degli  enti  locali
che  devono  misurare  la  politica  degli  investimenti  con  la
complessita'  delle  procedure  preordinate  all'affidamento  degli
appalti.
2. Le distorsioni nelle operazioni  di  riaccertamento  straordinario
  dei residui: riflessi sui bilanci di previsione.
    L'operazione di riaccertamento straordinario dei  residui,  nelle
intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto rappresentare un «pilastro
portante nelle fondamenta» della  riforma  della  contabilita'  degli
enti territoriali.
    In sede di audizione sullo schema di decreto legislativo  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
schemi di bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi» (atto n. 92 - commissione  parlamentare  per  l'attuazione
del federalismo fiscale - 29 maggio 2014) la Corte cosi' si espresse:
«Il riaccertamento straordinario dei residui, propedeutico  all'avvio
della competenza "a scadenza", si pone come una "operazione  verita'"
sull'effettiva  situazione  finanziaria  degli  enti  territoriali,
mediante una rappresentazione veritiera, corretta e consolidata della
finanza di regioni ed enti locali».
    La  sezione  delle  autonomie  ha  individuato  i  profili
irrinunciabili di tale operazione i quali devono  essere  considerati
dagli  enti  anche  nella  impostazione  del  bilancio  2017-2019:
concretamente occorre valutare se il ripiano del disavanzo  accertato
dopo l'operazione di riaccertamento straordinario  dei  residui,  non
solo sia garantito dalle operazioni di esercizio anno  per  anno,  ma
anche se tale ripiano, diluito nel tempo, sia sostenibile dall'ente e
assicuri la governabilita' dei conti per l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali.
    Ancora  sul  piano  dei  profili  essenziali  della  correttezza
dell'operazione  e'  stato,  in  particolare,  evidenziato  che  una
eliminazione dei residui attivi inferiore  a  quanto  previsto  dalle
nuove regole avrebbe potuto attenuare gli effetti  dell'attivita'  di
riaccertamento  straordinario  e  prolungare,  sostanzialmente,  la
stagione dei «disavanzi occulti».
    E'  da  considerare,  altresi',  che  per  i  residui  attivi,  a
differenza  di  quelli  passivi,  le  regole  del  riaccertamento
straordinario non sono cosi' diverse  da  quelle  del  riaccertamento
ordinario, sicche' la valutazione circa l'esigibilita' dei crediti da
mantenere in bilancio resta affidata  al  responsabile  del  servizio
economico-finanziario  degli  enti.  La  problematica  degli  avanzi
fittizi,  generata  dall'omessa  cancellazione  di  residui  attivi
inesigibili o inesistenti, e' stata  evidenziata  dalla  delibera  n.
31/SEZAUT/2016/FRG - Prime analisi  sugli  esiti  del  riaccertamento
straordinario dei residui nei comuni.
    La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e'
un  adempimento  di  particolare  delicatezza  e  importanza.  La
conseguente «svalutazione» deve avere effetto sulla programmazione  e
previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa,
al fine di tutelare l'ente dal  rischio  di  utilizzare  entrate  non
effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute  ed
esigibili  con  entrate  non  disponibili  e  quindi  finanziando  il
bilancio di previsione e la gestione in  «sostanziale  situazione  di
disavanzo»    (deliberazione    n.    4/SEZAUT/2015/INPR -    Corte
costituzionale sentenze n. 250/2013 e n. 213/2008).
    E'  indefettibile  la  contestualita'  dei  presupposti  che
giustificano le previsioni autorizzatorie di spesa  del  bilancio  di
previsione, con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata
necessarie per la copertura finanziaria delle prime.
    Tali principi assumono particolare rilevanza nella determinazione
del Fondo crediti di dubbia  esigibilita'  (FCDE)  da  iscrivere  nel
bilancio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono  essere
analiticamente individuate, unitamente a tutti i parametri che devono
dare contenuto alla motivazione  riferita  alla  quantificazione  del
Fondo da  iscrivere  in  bilancio  e  che  deve  trovare  la  propria
esplicitazione  nella  nota  integrativa,  allegata  al  bilancio  di
previsione  2017-2019  (Principio  contabile    applicato    della
programmazione, punto 9.11.2).
    Al riguardo, e' fondamentale la dichiarazione di adeguatezza  del
FCDE iscritto  in  bilancio  che  «assume,  pertanto,  una  specifica
rilevanza giuridica e  sostanziale  e  deve  essere  attribuita  alla
competenza dei singoli responsabili della gestione delle  entrate  di
dubbia  e  difficile  esazione  e  alla  correlata  competenza  di
coordinamento  e  vigilanza  del  responsabile    del    servizio
economico-finanziario  dell'ente  e  alla  necessaria    verifica
dell'organo    di    revisione»    (cfr.    deliberazione      n.
32/SEZAUT/2015/INPR).
    L'analisi accurata e analitica del risultato  di  amministrazione
rideterminato al 1°  gennaio  2015 -  a  seguito  del  riaccertamento
straordinario - e' presupposto per un'adeguata e completa valutazione
degli  equilibri  presenti  e  futuri  della  gestione  (cfr.  citata
deliberazione n. 32/2015).
    Tra le principali criticita' che sono emerse  dall'operazione  di
riaccertamento  straordinario  dei  residui,  sintetizzate  dalla
deliberazione n. 31/SEZAUT/2016/FRG risultano le seguenti:
      la mancata formalizzazione  in  specifici  atti  delle  ragioni
sottese  alle  determinazioni  assunte  dall'ente  in  ordine  alla
cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui;
      le modalita' di reimputazione dei residui attivi e passivi agli
esercizi di effettiva esigibilita' sia  per  cio'  che  attiene  alla
corretta individuazione dell'esercizio sia per cio'  che  attiene  al
volume dei residui interessati dalla predetta operazione;
      l'impropria  cancellazione  in  occasione  del  riaccertamento
straordinario  di  partite  creditorie  insussistenti  che  avrebbero
dovuto essere espunte all'esito del riaccertamento ordinario relativo
all'esercizio  2014,  con  ogni  conseguenza  in  ordine  alla
rideterminazione  del  risultato  di  amministrazione  2014  e  del
disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex decreto ministeriale  2
aprile 2015;
      l'insufficienza della motivazione della  deliberazione  per  il
ripiano del disavanzo straordinario sotto il profilo delle  fonti  di
finanziamento individuate mediante generico  riferimento  al  decreto
ministeriale 2 aprile 2015.
    Le sezioni regionali hanno operato un  controllo  dell'operazione
di riaccertamento straordinario dei residui, che si  e'  conclusa  in
molti  casi  con  la  richiesta  di  reiterare  in  autotutela  tale
operazione, senza peraltro evidenziare un contrasto con il  principio
di unicita' dell'operazione solo allorche' «l'interesse  specifico  e
concreto all'autotutela sia connesso alla rilevazione, da parte della
Magistratura di controllo, di irregolarita' contabili cosi' gravi  da
non essere altrimenti ripianabili se non attraverso una revisione del
suddetto riaccertamento straordinario - ora per allora - in  modo  da
ricondurre  gli  esiti  dello  stesso  al  rispetto  dei  principi
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011, integrato e  corretto
dal decreto legislativo n. 126/2014  e,  altresi',  dei  principi  di
veridicita', sostenibilita' e conservazione  nel  tempo  in  ossequio
alle finalita' del coordinamento finanziario,  poste  dall'art.  117,
comma 3, della Costituzione» (SRC Campania n. 1/2017/PRSP; cfr. anche
SRC    Campania    n.    37/2016/PRSP,    SRC    Liguria      n.
2,8,11,12,13,92,107/2016/PRSP;  SRC  Puglia  n.  145/2015/PRSP;  SRC
Lombardia n. 120,415/2016; SRC Lazio n. 111/2016/PRSP - SRC Molise n.
22,23,147,148,152/2016/PRSP).
    Mentre e' evidente e va rimarcata l'inammissibilita' di  autonome
iniziative dell'ente tese a ripetere l'operazione  di  riaccertamento
straordinario anche «al fine di evitare comportamenti opportunistici»
(principio contabile applicato della contabilita'  finanziaria  punto
9.3), l'orientamento della giurisprudenza delle sezioni regionali  di
controllo non appare in contrasto con i principi esposti nella citata
delibera d'indirizzo n. 4/2015 della sezione delle autonomie  che  ha
evidenziato  come  l'operazione  di  riaccertamento  costituisca
un'operazione  «straordinaria,  non  frazionabile  e  ripetibile  in
considerazione  delle  finalita'  che  sono  quelle  di  adeguare
l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi  e  passivi  al
nuovo principio della competenza finanziaria  cosiddetta  potenziata,
con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso».
    Infatti, nell'ottica  di  una  normalizzazione  dei  rimedi  alle
distorsioni  rilevate  in  una  operazione  di    riaccertamento
straordinario condotta in modo non veritiero e al fine di ristabilire
la  veridicita'  della  gestione  finanziaria  e  dei  risultati  di
esercizio e di  amministrazione  inficiati  da  rappresentazioni  non
corrispondenti  alla  reale  situazione  finanziaria  degli  enti  la
sezione delle autonomie  nella  deliberazione  n.  9/SEZAUT/2016/INPR
(Linee di indirizzo per la formazione del bilancio  2016-2018  e  per
l'attuazione della contabilita' armonizzata negli enti  territoriali)
ha rilevato: «Il riaccertamento straordinario ha avuto  lo  scopo  di
adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31  dicembre  2014
in forza delle regole vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  della
riforma  contabile,  al  principio  della  competenza  finanziaria
potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, e' divenuto la regola
fondamentale da applicare alla gestione  finanziaria  degli  enti  e,
quindi, anche alla gestione dei residui.  Gestione  quest'ultima  che
deve essere ispirata, altresi', al principio di prudenza,  in  virtu'
del quale, tutti gli enti sono tenuti ad effettuare, in  vista  della
predisposizione del rendiconto della gestione  e  con  effetti  sullo
stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, ai
sensi dell'art. 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,
verificando  adeguatamente  le  ragioni  del  loro  mantenimento.  La
ricognizione annuale e' tesa ad individuare anche  le  voci  che  non
siano state correttamente appostate in bilancio e che debbano  essere
oggetto di riclassificazione. Per effetto  della  gestione  ordinaria
dei residui, che comporta ogni anno la formazione  di  nuovi  residui
attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti,  lo  stock
di residui attivi dovrebbe tendere ad una  naturale  stabilizzazione,
mentre  i  residui  passivi  devono  tendere  verso  una  progressiva
riduzione».
    Pertanto le eventuali rettifiche, opportunamente e analiticamente
motivate,  potranno  essere  effettuate  tramite  il  riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 118/2011, e  secondo  quanto  previsto  dal  principio
contabile applicato della contabilita' finanziaria, punto 9.1.
3. La programmazione ed il rispetto dei principi della veridicita'  e
  dell'attendibilita' delle previsioni.
    Anche in questa sede va richiamata l'attenzione  sulla  rilevanza
del processo di programmazione e dei suoi documenti principali (cfr.:
deliberazioni  di  indirizzo    n.    9/SEZAUT/2016/INPR    e    n.
24/SEZAUT/2016/INPR).
    3.1. Il principio contabile applicato (allegato n. 4.1 al decreto
legislativo n. 118/2011) definisce la programmazione  come  «processo
di analisi e valutazione che, comparando  e  ordinando  coerentemente
tra loro le politiche e  i  piani  per  il  governo  del  territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita,  le
attivita' e le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  di  fini
sociali e la promozione  dello  sviluppo  economico  e  civile  delle
comunita' di riferimento»  per  la  cui  attuazione  si  richiede  il
rispetto  dei  principi  contabili  generali  (allegato  1,  decreto
legislativo n.  118/2011)  ed  in  particolare  del  principio  della
veridicita'.
    Giova,  in  proposito,  ricordare  che  il  principio  della
veridicita':
    fa esplicito riferimento alla regola del true and fair  view  che
ricerca nei dati contabili  di  bilancio  la  rappresentazione  delle
reali condizioni delle operazioni di gestione  di  natura  economica,
patrimoniale e finanziaria di esercizio;
    non si applica  solo  ai  documenti  di  rendicontazione  e  alla
gestione, ma anche  ai  documenti  di  previsione  nei  quali  e'  da
intendersi  come  rigorosa  valutazione  dei  flussi  finanziari  ed
economici generati dalle operazioni che  si  svolgeranno  nel  futuro
periodo di riferimento.
    Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio - che
richiede anche  l'enunciazione  degli  altri  postulati  di  bilancio
dell'attendibilita',  della  correttezza  e  della  comprensibilita'
(allegato 1, punto 5) - impone di valutare le singole  poste  secondo
una rigorosa analisi di controllo atta  ad  evitare  sottovalutazioni
e/o sopravalutazioni delle stesse.
    Cio' comporta che:
    le previsioni e, in generale, tutte le  valutazioni  a  contenuto
economico-finanziario e patrimoniale, in applicazione  del  principio
dell'attendibilita', devono essere sostenute da accurate  analisi  di
tipo storico e programmatico o,  in  mancanza,  da  altri  idonei  ed
obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di
acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i
documenti predisposti;
    la  formazione  dei  documenti  contabili,  in  applicazione  del
principio della correttezza, deve  caratterizzarsi  per  il  rispetto
formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione degli
stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche,  in
sede di gestione, di controllo  e  di  rendicontazione.  Infatti,  il
principio della correttezza «si estende anche ai  principi  contabili
generali e applicati che costituiscono i fondamenti e  le  regole  di
carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di  bilancio,
anche non previste da norme  giuridiche,  ma  che  ispirano  il  buon
andamento  dei  sistemi  contabili  adottati  da  ogni  specifica
amministrazione pubblica. Il principio della correttezza  si  applica
anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da  parte
delle  istituzioni  preposte  al  governo  della  finanza  pubblica»
(allegato 1, punto 5);
    il sistema di bilancio, in ossequio al principio della  chiarezza
o  comprensibilita',  deve  essere  particolarmente  chiaro  nel
classificare le  voci  finanziarie,  economiche  e  patrimoniali.  Si
ricorda  in  proposito  che  il  principio  della  chiarezza  o
comprensibilita'  e'  rafforzativo  del  principio  base  della
veridicita'.
    Il  processo  di  programmazione  deve,  quindi,  svolgersi  nel
rispetto delle compatibilita' economico-finanziarie e  tenendo  conto
della  possibile  evoluzione  della  gestione  dell'ente.  Infatti
attraverso l'attivita' di programmazione,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche, ivi compresi gli enti locali, concorrono al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale,  in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento  della  finanza
pubblica emanati in attuazione degli articoli  117,  terzo  comma,  e
119,  secondo  comma,  della  Costituzione  e  ne  condividono  le
conseguenti responsabilita'.
    Il processo si conclude con la  formalizzazione  delle  decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell'ente. Pertanto:
    i contenuti  della  programmazione  devono  essere  declinati  in
coerenza con il programma di governo, che definisce  le  finalita'  e
gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente  anche  attraverso  il
sistema di enti strumentali e societa' controllate/partecipate e  con
gli indirizzi di finanza pubblica definiti in  ambito  comunitario  e
nazionale;
    le finalita' e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili
e monitorabili  in  modo  da  potere  verificare  il  loro  grado  di
raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra  risultati  attesi  ed
effettivi;
    i documenti del processo  devono  esplicitare  con  chiarezza  il
collegamento  tra  il  quadro  complessivo  dei  contenuti  della
programmazione, i portatori di interesse di riferimento,  le  risorse
finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  e  le  correlate
responsabilita' di indirizzo, gestione e controllo.
    Tra gli  strumenti  della  programmazione  particolare  rilevanza
assumono:
    il Documento unico di programmazione  (DUP)  che  rappresenta  la
guida strategica ed allo stesso tempo operativa della gestione  degli
enti, nonche' il necessario presupposto di tutti gli altri  documenti
di  programmazione,  ed  e'  indispensabile  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione (art. 170 del TUEL). Il primo documento  unico
di programmazione e' adottato con riferimento agli  esercizi  2016  e
successivi. Si ricorda che  gli  enti  sono  tenuti  a  disciplinare,
attraverso  il  proprio  regolamento  di  contabilita',  i  casi  di
inammissibilita'  e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  di
consiglio e di giunta che non sono coerenti con  le  previsioni  e  i
contenuti programmatici del DUP (allegato 4/1, punto 8.3);
    il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di
cui all'art. 18-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, che  assume
valenza di strumento  per  il  monitoraggio  degli  obiettivi  e  dei
risultati di bilancio e che integra i documenti di programmazione;
    il bilancio di previsione, che rappresenta il momento  conclusivo
della  fase  di  previsione  e  programmazione.  Da  predisporsi  nel
rispetto di quanto stabilito  dal  piu'  volte  richiamato  principio
contabile applicato 4/1, punto 9, il bilancio deve rappresentare  con
chiarezza non solo gli effetti contabili  delle  scelte  assunte,  ma
anche la loro  motivazione  e  coerenza  con  il  programma  politico
dell'amministrazione, con il quadro  economico-finanziario  e  con  i
vincoli di finanza pubblica.
    3.2. Il DUP, sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti  dal  principio  contabile
applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1  al  decreto
legislativo  n.  118/2011,  punti  8.1  -  8.3),  sia  nella  forma
semplificata per gli enti  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti
(punto 8.4  stesso  principio  contabile),  si  configura  come  atto
presupposto  indispensabile  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione, strettamente connesso sia al bilancio di  previsione  che
al Piano esecutivo di gestione (PEG) -  strumento  obbligatorio  solo
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 del
TUEL) - e presupposto necessario di  tutti  gli  altri  documenti  di
programmazione. In tale ottica il DUP compendia  in  se'  le  diverse
linee programmatiche relative  alla  gestione  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  degli  enti,  al  fine  di  garantirne  la
complessiva  coerenza,  anche  in  vista  del  perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica. Il disposto normativo  (art.  170  del
TUEL  e  principio  contabile  applicato  allegato  4/1  al  decreto
legislativo n. 118/2011, punto 8)  individua  struttura  e  contenuti
minimi essenziali di detto documento programmatorio. Giova, comunque,
ricordare che mentre la sezione strategica  individua  le  principali
scelte  che  caratterizzano  il  programma  dell'amministrazione  da
realizzare nel corso del mandato amministrativo, la sezione operativa
costituisce lo strumento attraverso il quale,  nell'ambito  dell'arco
temporale di riferimento del bilancio di previsione, si concretizzano
le finalita' della sezione  strategica.  Quest'ultima,  pertanto,  ha
carattere generale, contiene la programmazione operativa dell'ente  e
costituisce, al contempo, la guida  e  il  vincolo  in  relazione  ai
processi di redazione dei documenti  contabili  di  previsione.  Ogni
anno gli obiettivi strategici, contenuti  nella  SeS,  devono  essere
verificati nello stato di attuazione e possono essere, a  seguito  di
variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e  dandone
adeguata  motivazione,  opportunamente  riformulati.  Devono  essere
altresi' verificati  gli  indirizzi  generali  e  i  contenuti  della
programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni
interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie
e alla sostenibilita' economico-finanziaria.
    Oltre  ai  contenuti  minimi  essenziali,  gia'  normativamente
previsti, nell'ambito della Sezione operativa e' auspicabile che  una
particolare analisi sia dedicata  al  «Fondo  pluriennale  vincolato»
(FPV) sia di parte corrente, sia relativo agli  interventi  in  conto
capitale, non solo sotto il  profilo  contabile,  ma  soprattutto  in
relazione  alla  valutazione  dei  tempi  e  delle  modalita'  della
realizzazione dei programmi e degli  obiettivi  dell'amministrazione.
Sul punto si richiamano integralmente gli orientamenti gia'  espressi
dalla sezione con le deliberazioni di indirizzo n. 4/SEZAUT/2015 e n.
9/SEZAUT/2016 nell'ambito dei quali e' stato  sottolineato  come,  in
concreto, il FPV sia uno strumento fondamentale per il  rafforzamento
della funzione programmatoria e come si renda necessario che,  da  un
lato, lo stesso sia finanziato da entrate  regolarmente  accertate  e
imputate in applicazione  del  principio  di  competenza  finanziaria
potenziata  e,  dall'altro,  che  sia  perfezionato  il  procedimento
amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con
l'adozione del provvedimento amministrativo previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, atteso che non e' conforme  al  principio  contabile  la
costituzione del  FPV  a  copertura  degli  impegni  che  scadono  in
esercizi successivi a quello di  registrazione  e  imputazione  della
relativa entrata, in  mancanza  dell'atto  di  accertamento  di  tale
entrata -  che  ne  costituisce  la  copertura  -  e  della  relativa
classificazione di bilancio.
    In sostanza, non  sembra  superfluo  sottolineare  nuovamente  la
necessita' che l'adempimento, di tale fase programmatoria «sia curato
nella piena consapevolezza della sua funzione fondativa di  un  nuovo
criterio  di  impostazione  della  gestione;  un  criterio  che,  in
particolare,  esalta  l'aspetto  della  continuita'  dell'azione
amministrativa verso la realizzazione  degli  obiettivi  di  sviluppo
economico-sociale» (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).
    3.3. In conformita' alle disposizioni normative, gli enti  locali
ed i loro organismi ed enti strumentali sono tenuti  ad  adottare  il
«Piano degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio»  a
decorrere dall'esercizio 2016, con  prima  applicazione  riferita  al
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
Il piano deve  essere  allegato  al  bilancio  di  previsione  ed  al
bilancio consuntivo.
    In particolare gli enti locali devono  allegare  il  piano  degli
indicatori al bilancio di previsione redatto secondo  gli  schemi  di
cui all'allegato n. 1 al decreto ministeriale 22 dicembre 2015 per il
bilancio di previsione e secondo l'allegato n. 2 allo stesso  decreto
ministeriale,  con  riferimento  al  rendiconto  di  gestione.  In
riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi deve
indicare gli obiettivi che l'ente si propone  di  realizzare  per  il
triennio della programmazione finanziaria.
    Gli organismi  e  gli  enti  strumentali  degli  enti  locali  in
contabilita' finanziaria adottano il piano secondo gli schemi di  cui
all'allegato 3,  stesso  decreto  ministeriale,  con  riferimento  al
bilancio di previsione e secondo gli schemi di  cui  all'allegato  4,
con riferimento al rendiconto della gestione.
    3.4. Quanto al  bilancio  di  previsione,  si  rammenta  che  per
l'esercizio  2017,  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto-legge  n.  50/2017  (art.  18)  le  province  e  le  citta'
metropolitane, in deroga  alle  norme  di  contabilita'  vigenti  che
richiedono la  predisposizione  di  un  bilancio  triennale,  possono
predisporre il bilancio di previsione per la  sola  annualita'  2017.
Inoltre, come gia' in precedenza evidenziato  (par.  2),  la  novella
normativa estende al 2017 la possibilita'  per  i  predetti  enti  di
applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di
amministrazione risultanti da trasferimenti della regione  a  seguito
dell'intervenuto svincolo, da parte di quest'ultima, di tali risorse.
    In linea generale, poi, si evidenzia che l'entrata a regime della
contabilita'  armonizzata  impone  agli  enti  di  porre  maggiore
attenzione alla sostenibilita' economico-finanziaria degli  obiettivi
perseguiti alla luce anche del nuovo principio  di  contabilizzazione
delle entrate e delle spese secondo  esigibilita'  delle  sottostanti
obbligazioni  attive  e  passive,  che  impone  adeguata  ed  attenta
valutazione  delle  entrate  realmente  disponibili  e  delle  spese
effettivamente sostenibili (deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR),  di
cui si dira' piu' avanti (par. 3.6).
    Tra i documenti da allegare al bilancio di previsione,  ai  sensi
dell'art.  11,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,
particolare rilievo assume la nota integrativa, da redigersi  secondo
le modalita' di cui al successivo  comma  5,  i  cui  contenuti  sono
puntualmente evidenziati  nel  punto  9.11  del  principio  contabile
applicato. Sostanzialmente, la prima  parte  della  nota  integrativa
riguarda i criteri adottati per la determinazione degli  stanziamenti
di entrata e di spesa di ciascun  esercizio  finanziario  considerato
nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione  deve  essere
dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte  e  tasse,
agli  effetti  connessi  alle  disposizioni  normative  vigenti,  con
separata indicazione di quelle oggetto di  prima  applicazione  e  di
quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della  natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari  e
degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al  contenuto
di ciascun programma di spesa, la nota integrativa deve illustrare  i
criteri di formulazione delle previsioni.  La  nota  deve  analizzare
altresi' l'articolazione e la relazione tra le  entrate  e  le  spese
ricorrenti  e  quelle  non  ricorrenti.  Al  riguardo  il  principio
contabile  applicato  evidenzia  che  le  entrate  sono  distinte  in
ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione  dell'entrata
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi, e  allo
stesso modo le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti,  a
seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad  uno  o  piu'
esercizi. Il principio contabile precisa,  altresi',  quali  sono  le
entrate e le spese che,  in  ogni  caso,  sono  da  considerarsi  non
ricorrenti.
    Si ricorda, poi, che tutti i documenti  contabili  devono  essere
predisposti e redatti  sulla  base  del  sistema  di  codifica  della
contabilita' armonizzata e che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli
enti territoriali di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243 (regioni,  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano),  devono  concorrere  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 463 a 484,  della  legge  di
bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016,  n.  232),  che  costituiscono
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione (vedi infra, par. 5). Al fine di garantire l'equilibrio,
quale sopra indicato, nella fase di  previsione,  in  attuazione  del
comma  1  dell'art.  9  della  legge  n.  243/2012,  al  bilancio  di
previsione  deve  essere  allegato  il  prospetto  dimostrativo  del
rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466,  legge  di  bilancio
2017,  previsto  nell'allegato  n.  9  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, vigente  alla  data  dell'approvazione  di  tale  documento
contabile.
    Si osserva, comunque, che l'intervenuta novella  legislativa  sul
pareggio di bilancio non esclude assolutamente la costruzione  ed  il
mantenimento degli equilibri - complessivi  e  di  parte  corrente  -
previsti  dall'ordinamento  contabile  degli  enti  locali  e  delle
regioni, rispettivamente ai sensi dell'art. 162, comma 6, del decreto
legislativo n. 267/2000 [come sostituito dall'art. 74,  comma  1,  n.
11), lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  aggiunto
dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10  agosto
2014, n. 126], per  gli  enti  locali  e  dell'art.  40  del  decreto
legislativo n. 118/2011 per le regioni,  sia  l'equilibrio  di  cassa
(Atti  parlamentari,    Senato,    Analisi    di    impatto    della
regolamentazione - AIR - sez. I).
    3.5. Ai fini della verifica dell'attendibilita' delle  entrate  e
congruita' delle spese previste per gli esercizi 2017-2019, alla luce
del quadro normativo di riferimento, dovranno  essere  considerate  e
valutate con attenzione le novelle intervenute a seguito della  legge
n. 232/2016 (citata legge di bilancio  2017),  del  decreto-legge  n.
113/2016, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225  (Disposizioni
urgenti in  materia  fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili) e del  decreto-legge  n.  50/2017.  Sul  fronte  delle
entrate si richiamano i commi 42, 43 e 460 dell'art. 1 della legge di
bilancio 2017.
    La prima disposizione ha prorogato a tutto il 2017 il blocco  dei
poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei  tributi  e  delle
addizionali (sono escluse la Tari e il canone  occupazione  spazi  ed
aree pubbliche) e, nel contempo, ha confermato la possibilita' per  i
comuni  di  applicare  la  maggiorazione  dello  0,8  per  mille
dell'aliquota Tasi per gli immobili non esenti.
    La seconda, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 (art. 1,  comma
43) l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite  massimo  di
ricorso degli enti locali ad  anticipazioni  di  tesoreria,  disposto
dall'art.  2,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4/2014,  misura
concessa al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti  locali
stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.
    L'ultima delle richiamate norme prevede che,  a  partire  dal  1°
gennaio 2018, i proventi del contributo per permesso di  costruire  e
relative sanzioni siano destinati esclusivamente:
    a) alla realizzazione e manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
    b) al  risanamento  di  complessi  edilizi  compresi  nei  centri
storici e nelle periferie degradate;
    c) agli interventi di riuso e di rigenerazione;
    d) agli interventi di demolizione di costruzioni abusive;
    e) all'acquisizione e realizzazione di aree  verdi  destinate  ad
uso pubblico;
    f) agli interventi di tutela e riqualificazione  dell'ambiente  e
del paesaggio, anche ai fini della prevenzione  e  della  mitigazione
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale pubblico;
    g) agli interventi volti a favorire l'insediamento  di  attivita'
di agricoltura in ambito urbano.
    Sempre sul fronte delle entrate i comuni  dovranno  poi  prestare
particolare attenzione agli effetti  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge  n.  193/2016,  per  le  ovvie  ripercussioni  che  le
importanti novita' ivi contenute in materia  di  riscossione  possano
avere sui bilanci degli enti.
    Si richiamano in particolare gli articoli 2 e 6.
    L'art. 2 (oggetto di rivisitazione  ad  opera  dell'art.  35  del
decreto-legge n. 50/2017),  in  materia  di  riscossione  locale,  ha
prorogato al 30 giugno 2017 la possibilita' per gli  enti  locali  di
avvalersi di Equitalia  per  la  riscossione  delle  proprie  entrate
(comma 1) e, nel contempo, ha stabilito (comma  2  novellato)  che  i
predetti enti possono deliberare dal 1° luglio 2017 l'affidamento  al
nuovo  ente  preposto  alla  riscossione  nazionale  (Agenzia  delle
entrate-riscossione,  ente  strumentale  dell'Agenzia  delle  entrate
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro  dell'economia
e delle finanze) - che subentra, dal 1° luglio 2017, ad  Equitalia  -
delle attivita' di riscossione, spontanea e coattiva,  delle  entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando  quanto  previsto
dall'art. 17,  commi  3-bis  e  3-ter,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.
    L'art. 6 dispone in materia  di  «definizione  agevolata»  per  i
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al  2016.  In
relazione a tali rilevanti novita'  si  pone  la  necessita'  di  una
attenta valutazione  della  congruita'  delle  entrate  nel  triennio
considerato  e  di  un  attento  monitoraggio  degli  effetti  della
cosiddetta «rottamazione» dei ruoli attesi per i possibili, connessi,
rischi di minori entrate  derivanti  dall'adesione  dei  contribuenti
alla definizione agevolata: rischi  che,  verosimilmente,  potrebbero
non trovare integrale copertura dall'accantonamento in  bilancio  del
FCDE e del FCDE accantonato  nel  risultato  di  amministrazione.  Lo
stesso dicasi per i casi di pagamento dilazionato  oltre  i  12  mesi
dalla scadenza del credito originario. In tal  caso,  infatti,  dette
entrate dovranno essere reimputate nell'esercizio di esigibilita'  e,
laddove il FCDE non copra  la  cancellazione,  l'eventuale  disavanzo
dovra' essere finanziato secondo le regole ordinarie.
    Ai fini di una corretta programmazione finanziaria guardata nello
sviluppo triennale va  anche  richiamata  l'attenzione  sulle  misure
stabilite, in favore dei comuni terremotati, piu' di recente, con  il
gia' citato decreto-legge n. 50/2017.
    Si richiamano, in  particolare  l'art.  43,  che  dispone  alcune
proroghe di  termini  in  materia  di  adempimenti  e  di  versamenti
tributari, cosa che impone una valutazione attenta in funzione  degli
equilibri e l'art. 45, che autorizza il commissario straordinario per
la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti  dagli  eventi  sismici
del 2016 una compensazione della perdita del gettito della Tari, fino
ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da  erogare  nel
2017, e di 30 milioni di euro annui per il  triennio  2017-2019.  Con
decreto ministeriale 21 marzo 2017 e' stato disposto  in  materia  di
rimborso (a titolo di  anticipazione)  del  minor  gettito  derivante
dall'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU)  e  dal  Tributo
per i servizi indivisibili (TASI), per i comuni interessati.
    Sul fronte delle spese,  si  richiama  l'attenzione  sulle  nuove
disposizioni  in  materia  di  spesa  del  personale  di  cui  al
decreto-legge n. 113/2016 e, soprattutto, del  recente  decreto-legge
n. 50/2017, che nell'introdurre  elementi  di  flessibilita'  e/o  di
deroga in relazione alle norme vincolistiche di settore, impongono la
salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto delle
procedure di legge. In particolare,  la  correlazione  instaurata  da
quest'ultimo decreto tra allentamento dei vincoli di spesa e rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica (art. 22, comma 1,  decreto-legge
n. 50/2017), rappresenta una notevole accentuazione della centralita'
del tema degli equilibri di bilancio, il che giustifica  l'attenzione
della Corte, anche mediante  le  presenti  linee  di  indirizzo  alla
corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile e  dei
sottostanti principi di veridicita' e attendibilita' delle previsioni
di bilancio.
    3.6. Ai fini delle ulteriori attivita' connesse con  il  processo
della programmazione si richiama  l'attenzione  degli  enti  e  degli
organi di revisione sui seguenti ulteriori adempimenti:
    rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di
previsione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
    completamento dell'armonizzazione contabile da parte  dei  comuni
con popolazione  fino  a  5.000  abitanti.  Detti  enti,  infatti:  a
decorrere dal 2017 sono tenuti ad adottare un sistema di contabilita'
economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei  fatti
gestionali, sia sotto il profilo finanziario  che  sotto  il  profilo
economico-patrimoniale (vedi infra par. 8).
4. La corretta applicazione del principio della prudenza.
    Nel richiamare le deliberazioni n. 9/2016 e n. 32/2015 di  questa
sezione, le cui argomentazioni costituiscono tutt'ora linea guida  di
riferimento, si ribadisce l'importanza  della  corretta  impostazione
contabile  degli  accantonamenti  in  conto  competenza  e  della
costituzione e gestione del Fondo  pluriennale  vincolato,  di  parte
corrente e di parte capitale.
    4.1. L'accantonamento in conto competenza  riguarda  innanzitutto
(ma non solo) il Fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  (FCDE),  ai
sensi  dell'art.  167  del  decreto  legislativo  del  TUEL,  il  cui
ammontare  e'  determinato  in  considerazione  dell'importo  degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile  esazione,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4/2,  decreto  legislativo  n.
118/2011. Inserito nella logica del principio contabile  generale  di
prudenza, («nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le  componenti  positive  che  ragionevolmente  saranno
disponibili  nel  periodo  amministrativo  considerato,  mentre  le
componenti negative saranno limitate alle  sole  voci  degli  impegni
sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste») il  FCDE
consente di evitare che le entrate di dubbia esigibilita' previste ed
accertate  nel  corso  dell'esercizio,  possano  finanziare  spese
esigibili nel corso del medesimo esercizio. Per l'esercizio  2017  la
quota dell'importo dell'accantonamento calcolato secondo la procedura
di cui al punto 3.3.  principio  contabile  allegato  4/2,  non  puo'
essere inferiore al 70%; mentre nel 2018 non  puo'  essere  inferiore
all'85%. Dal 2019 l'accantonamento deve raggiungere l'intero  importo
derivante  dal  complemento  a  100  della  percentuale  di  incasso
calcolata secondo il principio contabile.
    Sono oggetto di accantonamento a FCDE tutte  le  entrate  finali,
fatta eccezione di quelle derivanti da crediti verso  amministrazioni
pubbliche, da crediti assistiti da fidejussioni, quelle accertate per
cassa nei casi ammessi dal principio contabile di cui al  punto  3.7.
In caso di riscossioni da parte di ente (es.  unione)  per  conto  di
altro  ente  (es.  comune),  destinate  ad  essere  versate  all'ente
beneficiario finale, il FCDE e' accantonato solo da quest'ultimo.
    Durante l'esercizio deve  essere  verificata  la  congruita'  del
fondo accantonato, sia in sede di assestamento generale di  bilancio,
sia in occasione delle variazioni  apportate  alle  entrate.  Occorre
adeguare lo stanziamento di FCDE accantonato, nella misura  derivante
dall'applicazione  della  percentuale  utilizzata  in  sede  di
determinazione del fondo in fase previsionale,  all'importo  maggiore
tra lo stanziamento iniziale  e  l'accertamento  rilevato  alla  data
dell'adeguamento. Se il complemento  a  100  del  rapporto,  tra  gli
incassi  in  conto  competenza  e  gli  accertamenti  dell'esercizio,
risulta inferiore alla percentuale utilizzata in fase di bilancio, si
utilizza tale minore percentuale  per  adeguare  il  FCDE.  In  caso,
viceversa,  di  maggiore  percentuale,  si    dovra'    procedere
all'adeguamento del fondo innanzitutto in conto competenza durante la
gestione  o,  in  caso  di  motivata  impossibilita',  in  sede  di
rendiconto. Le somme accantonate in conto competenza assicurano -  se
non sono finanziate da avanzo di amministrazione nei casi  ammessi  -
corrispondenti spazi ai  fini  del  pareggio  sui  saldi  di  finanza
pubblica di cui all'art. 1  commi  465  e  seguenti  della  legge  n.
232/2016. Tali accantonamenti non potranno essere  impegnati  durante
l'anno e le relative risorse a copertura confluiranno  nel  risultato
di amministrazione al termine dell'esercizio.
    Anche in occasione della redazione del rendiconto  e'  necessario
verificare la  congruita'  del  FCDE  accantonato  nel  risultato  di
amministrazione,  analizzando,  secondo  il  sistema  ordinario,
l'incassato a residuo  rispetto  ai  residui  attivi  iniziali  degli
ultimi cinque esercizi. Fino  al  rendiconto  relativo  all'esercizio
2018 e' possibile procedere, oltre che con il sistema ordinario,  con
il sistema semplificato di cui al punto 3.3. dei principi  contabili,
anche se e' consigliabile accantonare quote maggiori per  avvicinarsi
all'importo dell'accantonamento previsto a regime. La verifica  della
congruita' del FCDE e' condizione  essenziale  per  poter  applicare,
durante l'esercizio, l'avanzo di amministrazione.
    Si raccomanda il coinvolgimento di  tutti  i  responsabili  della
gestione delle entrate nel calcolo  inziale  e  nell'adeguamento  del
FCDE, con il coordinamento del responsabile  del  servizio  economico
finanziario e la verifica dell'organo di revisione.
    Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione
degli  altri  accantonamenti  a  fondi,  ad  iniziare  dal  fondo
contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure  giudiziarie
in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e
all'aggiornamento  del  contenzioso  formatosi  per  attestare  la
congruita'  degli  accantonamenti,  che  deve  essere  verificata
dall'organo di revisione. Anche in questo caso, la somma  accantonata
non dara' luogo ad alcun impegno di spesa e confluira' nel  risultato
di amministrazione per la copertura delle eventuali  spese  derivanti
da sentenza  definitiva,  a  tutela  degli  equilibri  di  competenza
nell'anno in cui si verifichera' l'eventuale soccombenza.
    Gli  enti  devono  prestare  massima  attenzione  anche  alla
quantificazione, se ne sussistono i presupposti, degli accantonamenti
a fondo rischi per escussione garanzie, come da punto 5.5.  principio
contabile allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e  a  fondo
perdite societa' partecipate di cui art. 21 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016,  n.  175  «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione  pubblica»,  seguendo    procedure    analoghe    di
quantificazione iniziale e verifica congruita'  durante  l'esercizio,
come  evidenziato  nei  punti  precedenti.  Sara'  inoltre  a  carico
dell'ente  e  oggetto  di  verifica  dell'organo  di  revisione,  la
quantificazione di  accantonamenti  a  fronte  di  altri  rischi  non
coperti dai fondi individuati.
    Si richiama inoltre  la  necessita'  di  provvedere  a  stanziare
adeguati  accantonamenti,  finanziati  da  entrate  correnti  non
vincolate,  per  fronteggiare  oneri  futuri  quali  il  rinnovo  del
contratto dei dipendenti (per le  annualita'  in  corso  definito  da
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2017),
il trattamento di fine mandato di sindaco e presidente ed altri oneri
futuri specifici, i quali richiedono  la  preventiva  quantificazione
sulla base degli ultimi dati disponibili.
    Per quanto riguarda il fondo per anticipazione di  liquidita'  ex
decreto-legge n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, si ricorda  la
necessita' di una puntuale  ricognizione  dello  stesso  in  sede  di
rendiconto (per la parte  non  utilizzata  per  finanziare  il  Fondo
crediti dubbia esigibilita' - FCDE - ai sensi dell'art. 2,  comma  6,
decreto-legge n. 78/2015). Tale fondo sara' svincolato,  parzialmente
e gradualmente, solo dopo aver incassato i residui attivi  incagliati
che hanno determinato la richiesta di  liquidita'.  Come  evidenziato
dalla deliberazione n. 33/2015  della  sezione  delle  autonomie,  e'
importante  evitare  effetti  espansivi  della  capacita'  di  spesa,
iscrivendo, secondo esigibilita', nel relativo titolo IV il  rimborso
prestiti finanziandolo con nuove entrate correnti di competenza e non
certo con le risorse provenienti dallo stesso anticipo di liquidita',
posto che quest'ultimo, per il suo carattere neutrale  rispetto  alla
capacita' di spesa dell'ente, e' finalizzato al pagamento dei  debiti
scaduti e non certo al rimborso di se' stesso.
    La parte di residui attivi che non arrivera'  ad  incasso  e  che
sara', di conseguenza eliminata dal conto del bilancio, con opportune
motivazioni,  determinera'  invece  corrispondente  eliminazione  di
avanzo accantonato, nella forma specifica di FCDE  (nella  misura  di
cui all'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 78/2015) o nella  forma  di
avanzo accantonato da Fondo  ex  decreto-legge  n.  35/2013  e  norme
correlate.
    4.2. La corretta determinazione del Fondo  pluriennale  vincolato
(FPV) incide sia sul piano contabile, sia sul rispetto  del  pareggio
sui saldi di bilancio di cui art. 1, commi 465 e seguenti della legge
n. 232/2016. Il FPV e' un saldo finanziario,  costituito  da  risorse
gia' accertate destinate al  finanziamento  di  obbligazioni  passive
dell'ente, gia' impegnate, ma  esigibili  in  esercizi  successivi  a
quello in cui e' accertata l'entrata.  E'  formato  solo  da  entrate
correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al  finanziamento  di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a  quelli
di imputazione delle relative spese. Solo in limitati  e  particolari
casi e' ammesso che il FPV sia formato da  entrate  correnti  libere,
per  finanziare  la  premialita'  e  il  trattamento  accessorio  del
personale dell'anno in corso da liquidare  nell'anno  successivo;  le
spese derivanti da conferimento  di  incarico  a  legali  esterni  su
procedure di contenzioso, la cui esigibilita' non  e'  determinabile.
Prescinde inoltre dalla natura  vincolata  o  destinata  dell'entrata
esclusivamente il FPV costituito dal riaccertamento straordinario dei
residui (se non ancora completamente utilizzato) e dal riaccertamento
ordinario ma solo, in quest'ultimo caso,  per  ipotesi  di  effettiva
impossibilita'  sopravvenuta  a  svolgere  la  prestazione,  come
richiamato  nel  principio  contabile  al  punto  5.4.  lettera  a).
Eventuali reimputazioni di impegni correnti, coperti con entrate  non
vincolate, non potranno essere finanziati con FPV (tranne i  casi  in
deroga  citati),  ma  semmai  (nei  casi  ammessi)  con  entrate  di
competenza dell'anno successivo. Nemmeno e' ammissibile utilizzare il
FPV in caso di impegni in corso d'anno, nelle poche ipotesi in cui e'
possibile ai sensi dell'art. 183, comma 6 del TUEL. Si richiama a tal
proposito il punto 5.2. b) del principio contabile, allegato 4/2,  in
particolare dove e' precisato «al momento della firma  del  contratto
di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra  due  esercizi  si
impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due  esercizi  le
relative quote di spesa. Ciascuna  quota  di  spesa  trova  copertura
nelle risorse correnti  dell'esercizio  in  cui  e'  imputata  e  non
richiede la costituzione del Fondo pluriennale vincolato».
    In fase di previsione di bilancio, il FPV stanziato tra le  spese
e'  formato  da  due  componenti  bene  distinte  che  vanno  seguite
attentamente durante la gestione:
    1) la quota di risorse gia' accertate negli esercizi  precedenti,
che coprono spese impegnate giuridicamente negli esercizi  precedenti
ed esigibili negli esercizi successivi;
    2) la quota di  risorse  che  si  prevede  di  accertare  durante
l'esercizio stesso, che danno copertura a spese che  si  impegneranno
durante l'esercizio, con esigibilita', e relativa imputazione,  negli
esercizi successivi.
    La verifica della corretta determinazione  del  FPV  in  gestione
richiede:
    a) nell'esercizio di riferimento,  la  nascita  dell'obbligazione
giuridica perfezionata e la piena esigibilita' dell'entrata vincolata
o destinata agli investimenti (oppure di entrate  non  vincolate  nei
soli casi in deroga citati);
    b)  l'impegno  giuridicamente  perfezionato  nell'esercizio,  con
esigibilita' (parziale o totale) negli esercizi successivi e relativa
conseguente imputazione;
    c) la prestazione in corso di svolgimento.
    In caso di prestazione conclusa per importi inferiori all'impegno
originario  finanziato  da  FPV,  si  provvede  alla  cancellazione
dell'impegno  e  alla  dichiarazione  di  indisponibilita'  di  quota
corrispondente di FPV iscritto in entrata, con liberazione di risorse
che confluiranno nel risultato di amministrazione.  Se  l'entrata  e'
stata accertata o anche incassata ma la spesa non e' stata impegnata,
tutti gli stanziamenti di spesa e lo stesso FPV vengono cancellati  e
le relative risorse affluiscono nel risultato di amministrazione.
    Sugli  stanziamenti  di  spesa  intestati  ai  singoli  fondi
pluriennali  vincolati  non  e'  possibile  assumere  impegni  ne'
effettuare pagamenti.
    In merito alla determinazione del  FPV  relativo  alle  spese  di
investimento si ricorda che possono essere finanziate da FPV solo  le
spese relative a procedure di  affidamento  effettivamente  attivate,
come chiarito dal principio  contabile,  allegato  4/2.  In  caso  di
formazione del FPV in assenza di tale requisito o in casi diversi  da
quelli previsti dal principio contabile, l'ente incorre in ipotesi di
elusione ai fini del rispetto del pareggio  sui  saldi  di  bilancio,
richiamate dalla circolare Ragioneria generale dello Stato n. 17/2017
al paragrafo I.
    Per la corretta imputazione della spesa, e' inoltre  fondamentale
la definizione di un puntuale cronoprogramma sulle  opere  pubbliche,
anche ai fini di eventuali variazioni per esigibilita'  a  fronte  di
attuazione delle  opere  differenti  dalla  programmazione.  La  nota
integrativa al bilancio, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti
il Fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti  ancora
in corso di definizione, indica le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione  necessaria  alla  definizione  dei
relativi cronoprogrammi.
    Anche in caso di assenza di cronoprogramma, e'  comunque  ammesso
stanziare  il  FPV  nel  primo  esercizio  in  cui  si  prevede
l'investimento, per importo pari all'investimento stesso.  Nel  corso
dell'esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l'ente  dovra'
apportare le relative variazioni di bilancio per stanziare la spesa e
di conseguenza il FPV negli esercizi di presunta esigibilita'.
    Il Fondo pluriennale vincolato, depurato della quota  proveniente
da indebitamento, sara' allocato negli  anni  2017-2018-2019  tra  le
entrate e le spese finali ai fini del raggiungimento del pareggio dei
saldi di cui  art.  1,  comma  465,  legge  n.  232/2017.  A  partire
dall'esercizio 2020, invece, sara' rilevante  ai  fini  del  pareggio
solo il FPV finanziato dalle entrate finali.
5. Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.
    In tale contesto di  riferimento  vanno  a  collocarsi  le  nuove
regole introdotte dal legislatore al fine di completare  il  percorso
attuativo del disegno tratteggiato dalla legge n. 243/2012 - peraltro
significativamente rivisitato per effetto della novella recata  dalla
legge 12 agosto 2016, n. 164 - ed avviato con la  legge  28  dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) che, come noto,  ha  previsto
l'introduzione di nuovi saldi di finanza pubblica in luogo del  patto
di stabilita' interno.
    A superamento della  regola  della  c.d.  competenza  finanziaria
mista - e nelle more della entrata in vigore della  richiamata  legge
rinforzata - la legge di stabilita'  2016  ha,  invero,  previsto  la
graduale introduzione del c.d.  pareggio  di  bilancio  semplificato,
disponendo,  con  un  rilevante  ampliamento  della  platea  dei
destinatari, che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali come partitamente specificate (cfr. art.  1,
commi 710 e 711).
    Nella citata deliberazione di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR  si
e' avuto, peraltro, modo di rimarcare la correlazione tra il  sistema
di contabilita' armonizzata ed il nuovo vincolo di  finanza  pubblica
la cui «concreta portata va vista alla luce dei principi che regolano
il riformato sistema di contabilita'» avendo specifico riguardo  agli
«effetti che producono sulla programmazione e sulla  gestione»  (cfr.
deliberazione citata, pag. 15).
    A tal proposito, pur valorizzando gli aspetti di maggior  favore,
soprattutto sotto il profilo delle movimentazioni di cassa, del nuovo
regime che «associa alla finalita' propria di strumento di  controllo
dell'indebitamento netto la teorica disponibilita' di maggiori  spazi
di  spesa  che  dovrebbero  servire  a  superare  il  gap  della
programmazione nel settore degli investimenti» sono  stati  formulati
specifici caveat rilevando come, a detti fini,  assumano  particolare
rilevanza «le valutazioni in termini di attendibilita' delle  entrate
previste  in  bilancio,  corrette  secondo  i  criteri  della  reale
esigibilita' (costituzione del Fondo crediti di dubbia  esigibilita')
nonche' la ponderata allocazione delle risorse rispettosa dei vincoli
imposti soprattutto ai fini della revisione della spesa».
    Nella medesima prospettiva e' stato, altresi', rilevato  come  in
vista di un effettivo conseguimento del nuovo vincolo di finanza  non
possa prescindersi ma debbano, anzi, tenersi in debita considerazione
le prescrizioni dettate dall'art. 40, decreto legislativo n. 118/2011
e dal novellato art. 162, comma 6 del TUEL in tema  di  equilibri  di
bilanci.
    Dalle stesse discende, invero, l'esigenza, per un verso,  di  una
corretta determinazione del risultato di amministrazione - e, dunque,
dell'eventuale avanzo utilizzabile, ovvero  dell'eventuale  disavanzo
da ripianare - nonche', per altro verso,  di  una  movimentazione  di
liquidita' tale da assicurare un fondo di cassa non negativo.
    Tali  raccomandazioni  risultano  attuali  alla  luce  della
riconduzione a sistema dei saldi di  finanza  pubblica  previsti  per
l'esercizio 2016, mediante l'art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012
(come modificata dalla legge n. 164/2016).
    E', quindi, a regime  per  gli  enti  territoriali  l'obbligo  di
conseguire un saldo non  negativo,  in  termini  di  competenza,  tra
entrate finali (titoli 1-5 dello schema di  bilancio  armonizzato)  e
spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio).
    Sostanziale continuita' con quanto previsto per l'esercizio  2016
e' dato rilevare, altresi', per cio' che attiene alla regolazione del
FPV di entrata e di spesa  atteso  che,  nelle  more  della  modifica
strutturale prevista a decorrere  dall'esercizio  2020  dall'art.  9,
comma 1-bis della  legge  n.  234/2012,  parimenti  per  il  triennio
2017-2019, lo stesso e' computato nel saldo finale di  competenza  al
netto della quota riveniente da debito.
    Ne consegue, di tutta evidenza, un favor per gli enti, in termini
di  rispetto  degli  equilibri,  oltre  che  di  aumento,  nell'arco
temporale considerato, della  capacita'  di  spesa,  soprattutto  sul
versante degli investimenti.
    Nondimeno, anche alla  luce  del  regime  differenziato  previsto
dall'art. 9 comma 1-bis della legge n. 234/2012 - in forza del  quale
a decorrere dall'esercizio 2020 tra le entrate e le spese  finali  e'
incluso il FPV di entrata e di spesa solo se finanziato dalle entrate
finali - non  appare  superfluo  richiamare  le  sollecitazioni  gia'
formulate  con  la  menzionata  deliberazione  di  orientamento  n.
9/SEZAUT/2016/INPR  circa  la  necessita'  di    una    capacita'
programmatoria  di  piu'  ampio  respiro  informata  a  valutazioni
prudenziali si' da neutralizzare il rischio di illusorie capacita' di
spesa.
    D'altro canto, nel fare rinvio a  quanto  si  dira'  appresso  in
ordine al potere sanzionatorio  che  il  comma  481  della  legge  n.
232/2016 intesta alle sezioni giurisdizionali della Corte dei  conti,
si raccomanda un attento  monitoraggio  relativamente  alla  corretta
costituzione del  FPV  rimarcando  come  una  gestione  dello  stesso
difforme dalle chiare indicazioni dei  principi  contabili -  laddove
tale da incidere in termini di  effettivita'  sul  conseguimento  del
saldo pur formalmente rispettato - possa comportare l'attivazione del
peculiare potere sanzionatorio.
    Sotto lo specifico profilo della corretta costituzione del FPV  e
delle sue correlazioni con il pareggio si  ritiene  utile  richiamare
l'attenzione sugli effetti che si producono  nella  costituzione  del
FPV determinato dalla devoluzione di  mutui  e  da  avanzo  vincolato
derivante da economie di spese finanziate da  mutui  da  considerarsi
alla stessa stregua dell'indebitamento e, quindi, da  escludersi  dal
saldo finale di competenza rilevante ai fini del pareggio.
    Particolare cura  dovranno  prestare  gli  enti  nella  descritta
evenienza, sia nell'individuazione del saldo programmatico  rilevante
ai  fini  del  vincolo  di  finanza  pubblica,  sia  nella  verifica
successiva  dell'effettivo  conseguimento.  In  pratica  la  diversa
destinazione ad altri  investimenti  delle  risorse  derivanti  dalle
suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause
deve essere contabilizzato  eliminando  solo  il  residuo  passivo  e
mantenendo  quello  attivo  che,  quindi,  concorre  alla  formazione
dell'avanzo vincolato. Tale avanzo,  per  la  copertura  delle  nuove
spese, dovra'  essere  considerato  come  indebitamento  e  non  come
utilizzo del risultato di  amministrazione  strutturalmente  proprio,
per cui il FPV che dovesse generare, ai fini  del  saldo  di  finanza
pubblica, nell'esercizio di sua formazione, non avra' rilievo ne'  in
entrata, ne' in uscita.
    In una prospettiva piu' generale preme, peraltro,  ribadire  come
la centralita' del principio di programmazione e lo stretto  rapporto
di interdipendenza reciproca tra lo stesso principio ed  il  rispetto
del nuovo vincolo rappresenti criterio informatore della  complessiva
disciplina che ne occupa.
    Le  stesse  prescrizioni  relative  al  monitoraggio  ed  alla
certificazione del rispetto del vincolo di  finanza  pubblica,  lungi
dal risolversi su un piano meramente ricognitivo, si atteggiano  come
uno strumento efficace per monitorare con continuita' il rispetto del
pareggio e per garantire la coerenza delle previsioni finanziarie con
le regole di finanza pubblica.
    Per quanto  di  interesse,  con  specifico  riferimento  al  c.d.
prospetto  dimostrativo,  si  richiama,    invero,    l'attenzione
sull'ampiezza di  siffatto  adempimento  che -  pur  non  costituendo
un'assoluta novita' rinvenendosi  omologhe  disposizioni  gia'  nella
legge di stabilita' 2016 - si e' arricchito  di  nuovi  contenuti  in
forza, dapprima, della previsione di cui all'art. 1, comma 468  della
legge di bilancio 2017, che ha ricompreso  nell'obbligo  di  verifica
del rispetto del pareggio di bilancio, gia' previsto per il  bilancio
di previsione e per le variazioni di competenza consiliare (ancorche'
adottate in via d'urgenza dalla giunta con i poteri  del  consiglio),
una serie di variazioni adottate con provvedimenti amministrativi  ed
idonee ad incidere sul rispetto del  saldo  di  finanza  pubblica  e,
successivamente,  per  effetto  dell'art.  26  del  decreto-legge  n.
50/2017 che ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo del predetto
obbligo. Significativo momento di chiusura della nuova disciplina  e'
la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio  che,  pur  non
del  tutto  originale,  presenta  aspetti  di  interesse  che  appare
opportuno, in tale sede, evidenziare.
    Rileva, in particolare, sotto tale profilo  il  comma  475  della
citata legge di bilancio 2017 che, nel confermare, per  l'ipotesi  di
mancato  conseguimento  del  saldo  di  competenza,  il  tradizionale
impianto incentrato su a) riduzione del FSC  (Fondo  di  solidarieta'
comunale), b) limitazione degli impegni di parte corrente, c) divieto
di indebitamento, d) divieto di  assunzioni  ed  e)  riduzione  delle
indennita', introduce, tuttavia, criteri di proporzionalita' previsti
ex novo dalla legge n. 243/2012 e volti a garantire la sostenibilita'
della sanzione oltre che a contenere l'incidenza della  stessa  sulla
gestione e sulla funzionalita' dell'ente.
    Cio' nondimeno stringenti sono le indicazioni fornite dal MEF con
la circolare n. 17 del 3 aprile 2017 concernente le regole di finanza
pubblica per il triennio  2017-2019  in  ordine  all'autoapplicazione
delle sanzioni.
    Sul punto si  precisa  che  «la  stessa  opera  anche  nel  corso
dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza  che,  alla  fine  dello
stesso, non sara' rispettato il saldo  di  finanza  pubblica»  e  che
«piu' precisamente in  tale  circostanza  l'ente  autonomamente  deve
autoapplicare le sanzioni in corso di esercizio  nonche'  ogni  altro
provvedimento correttivo e contenitivo finalizzato a non aggravare la
propria situazione finanziaria al fine di recuperare  il  prevedibile
mancato conseguimento del saldo di finanza  pubblica  evidenziato  in
corso di gestione finanziaria».
    Del tutto inedita e', di contro,  l'introduzione  di  un  sistema
premiale (cfr. comma 479 della legge  di  bilancio  2017),  parimenti
informato  a  criteri  di  proporzionalita',  e  correlato  al
conseguimento, unitamente al saldo di finanza pubblica, di  ulteriori
e specifici obiettivi - in  termini  di  saldi  di  cassa  ovvero  di
contenimento  del  c.d.  overshooting  entro  limiti  considerati
fisiologici - per effetto dei quali l'ente virtuoso puo'  beneficiare
rispettivamente di una premialita' monetaria o di  un  alleggerimento
dei vincoli alla spesa di personale.
    Ne consegue, all'evidenza, un articolato regime  nell'ambito  del
quale, al pari che per il previgente  patto  di  stabilita'  interno,
appare imprescindibile il rispetto sostanziale del vincolo di finanza
pubblica.
    In tal senso, nell'evidenziare come il comma 480 della  legge  di
bilancio 2017 confermi la comminatoria di nullita' dei  contratti  di
servizio e degli  altri  atti  posti  in  essere  in  elusione  delle
rinnovate  regole  di  finanza  pubblica,  si  sollecita,  altresi',
un'attenta riflessione  sulle  c.d.  operazioni  elusive  di  cui  al
successivo comma 481 attese le conseguenze che si  riconnettono  alle
stesse.
    Detta  disposizione  ribadisce,  infatti,  l'attribuzione  di
peculiari poteri sanzionatori in favore delle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti per l'ipotesi che «il rispetto delle regole sia
stato  artificiosamente  conseguito  mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive».
    Appare, peraltro, opportuno in questa sede  evidenziare  come  il
citato comma 481 introduca  un  elemento  di  novita' -  rispetto  ad
omologhe  previsioni  introdotte  sin  dal  decreto  legislativo  n.
118/2011 con riguardo  all'ambito  applicativo  della  disciplina  in
parola: si rileva, sul punto, come il  riferimento  al  «responsabile
amministrativo»  in  luogo  del  solo  responsabile  del  servizio
finanziario comporti, invero, una estensione del novero dei  soggetti
al sindacato della magistratura contabile  che  risulta,  del  tutto,
coerente  con  l'ampliamento  degli  attori  del  nuovo  sistema  di
contabilita' armonizzata.
    Inalterato permane il quadro per cio' che  riguarda  l'intensita'
di siffatto sindacato che, secondo un orientamento ormai consolidato,
puo' estendersi all'esame della natura sostanziale delle poste ovvero
delle  operazioni  scrutinate  in  applicazione  del  principio  di
prevalenza della sostanza sulla forma.
    Quanto  alla  individuazione  delle  specifiche  fattispecie  si
segnalano i contenuti della gia' richiamata circolare MEF n.  17/2017
e la disamina operata, sia pur a fini meramente esemplificativi, alla
luce dei nuovi istituti introdotti dall'armonizzazione: di interesse,
in particolare, il richiamo alla non corretta formazione ed  utilizzo
del FPV, all'allocazione tra le spese per partite di giro  e  servizi
in conto  terzi  di  poste  che  avrebbero  dovuto  trovare  corretta
appostazione  tra  le  spese  correnti  o  in  conto  capitale,  alla
imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario  ai
bilanci degli esercizi successivi.
    Attuali permangono,  altresi',  le  indicazioni  gia'  elaborate,
anche dalla giurisprudenza contabile,  nella  vigenza  del  patto  di
stabilita' interno, circa il carattere elusivo di operazioni poste in
essere dagli enti con le proprie societa' partecipate (valorizzazioni
immobiliari al solo fine  di  reperire  risorse  in  difetto  di  una
effettiva  vendita  del  patrimonio,  sottostima  dei  contratti  di
servizio) nonche' delle operazioni di investimento contabilizzate  in
difformita' ai principi  contabili  ovvero  gestite  off  balance  in
difetto dei dovuti presupposti.
6. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio.
    La costruzione e la conservazione  degli  equilibri  di  bilancio
2017-2019 richiede una precisa azione volta  al  rispetto  sia  degli
equilibri di bilancio di competenza  e  di  cassa  sia  dei  numerosi
vincoli di finanza pubblica, dal pareggio dei saldi, ai  limiti  alle
spese di personale  e  vincoli  assunzionali,  all'indebitamento,  ai
tetti di spesa di cui al decreto-legge n. 78/2010 ed al decreto-legge
n. 95/2012 e altre norme di finanza pubblica, pur con le attenuazioni
portate dal recente decreto-legge n. 50/2017.
    Occorre innanzitutto evidenziare la necessita' di garantire, gia'
in sede di predisposizione  del  bilancio,  non  solo  un  equilibrio
generale di parte corrente, bensi' un equilibrio strutturale di parte
corrente, dando copertura a spese relative ad obbligazioni giuridiche
gia' assunte (spese a carattere permanente) solo con entrate correnti
ripetitive, garantite da  un  trend  costante,  maturato  negli  anni
precedenti.
    L'equilibrio di parte corrente si fonda  soprattutto  su  entrate
tributarie, per la cui  determinazione  gli  enti  locali  non  hanno
potuto prevedere, in sede di approvazione di bilancio  2017-2019  per
l'annualita' 2017, aumenti di aliquote,  in  applicazione  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 42, legge n.  232/2016,  fatta  eccezione
per la tassa sui rifiuti, per la maggiorazione Tasi  applicata  nella
stessa misura del 2016  e  per  gli  enti  che  hanno  deliberato  il
riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL o che hanno
deliberato il dissesto di cui all'art. 244 dello stesso testo  unico.
La possibilita' di  aumentare  le  aliquote  e'  preclusa  anche  per
ripristinare l'equilibrio corrente in caso di squilibrio accertato ai
sensi art. 193 del TUEL, come ha ribadito il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  nella  recente
risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017.
    Il Fondo di solidarieta' comunale  mantiene  anche  nel  bilancio
2017-2019 la fisionomia del 2016, con l'articolazione in  due  quote,
di cui una a valere sui ristori per il  minore  gettito  Imu  e  Tasi
abitazione principale ed una derivante dalla quota di  alimentazione,
pari al 22,43% dell'Imu ad aliquota base, da parte dei  comuni.  Tale
ultima quota e' assegnata, ai comuni a credito, per una parte  (parte
fissa, nel 2017 pari al 60%) sulla base della spesa storica e per una
parte (parte variabile, nel  2017  pari  al  40%)  sulla  base  della
differenza tra fabbisogni standard  e  capacita'  fiscale.  La  parte
variabile crescera' progressivamente nel corso dei prossimi anni (nel
2018 al 55%; nel 2019 al 70%, fino a raggiungere  il  100%  nell'anno
2021).
    Significative per gli equilibri di bilancio sono  le  risorse  di
parte corrente derivanti dai fondi di cui all'art.  1,  comma  433  e
comma 437, legge n. 232/2016, come ripartiti  sulla  base  di  quanto
disposto dal comma 439. Si raccomanda tuttavia di prevedere la  spesa
finanziata da tali  fondi,  non  di  carattere  permanente,  in  modo
correlato  alle  relative  entrate,  che  presentano  carattere  di
straordinarieta', sebbene alcune di esse siano  gia'  previste  dalla
norma anche per gli anni successivi.
    Risorse  straordinarie,  quindi  utilizzabili  per  finanziare
unicamente spesa non permanente, sono anche quelle  rivenienti  dalla
rinegoziazione dei mutui, per le quali cui l'art. 1, comma 440, legge
n. 232/2016 consente in via straordinaria per l'anno 2017  l'utilizzo
anche in parte corrente, in deroga al loro naturale  sbocco  volto  a
finanziare gli investimenti.
    L'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni di cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001,  e'
disciplinato per  l'anno  2017  dall'art.  1,  comma  737,  legge  n.
208/2015, con  la  possibilita'  di  finanziare  spesa  corrente  per
manutenzione ordinaria delle  strade,  del  verde  e  del  patrimonio
comunale impiegando fino al 100% delle entrate stesse. L'utilizzo  di
tale fonte per la spesa di investimento non presenta per l'anno  2017
vincoli particolari, mentre a partire dall'esercizio 2018  l'utilizzo
sara' condizionato dall'entrata a  regime  dell'art.  1,  comma  460,
legge  n.  232/2016  che  permettera'  l'utilizzo  delle  entrate  da
concessioni edilizie e sanzioni per finanziare manutenzioni ordinarie
delle sole opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  per
finanziare  spesa  in  conto  capitale  solo  per  realizzazione  e
manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione  primaria  e
secondaria  e  per  altri  interventi  straordinari  (risanamento  di
complessi edilizi compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie
degradate; interventi di riuso  e  di  rigenerazione;  interventi  di
demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e  realizzazione  di
aree  verdi  destinate  a  uso  pubblico;  interventi  di  tutela  e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche  ai  fini  della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e  sismico;
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;  interventi
volti  a  favorire  l'insediamento  di  attivita'  di  agricoltura
nell'ambito urbano).
    Il FPV di parte corrente  finanziera'  spesa  corrente  impegnata
giuridicamente  negli  anni  precedenti  ed  imputata,  secondo
esigibilita', sul bilancio  2017-2019,  ma  solo  nei  casi  ammessi,
ovvero:
      spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate;
      spesa corrente coperta da entrate correnti  non  vincolate  nei
soli  casi  in  deroga  (premialita'  e  trattamento  accessorio  del
personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo;
      spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su
procedure di contenzioso;
      spese reimputate in occasione del riaccertamento straordinario;
      spese reimputate con il riaccertamento ordinario  ma  solo  per
ipotesi  di  effettiva  impossibilita'  sopravvenuta  a  svolgere  la
prestazione).
    La parte capitale del bilancio sara' finanziata, oltre che da FPV
per finanziare spesa per investimenti impegnata giuridicamente  negli
anni precedenti  ed  imputata,  secondo  esigibilita',  sul  bilancio
2017-2019, da fonti diverse quali:
    eventuale  eccedenza  di  parte  corrente  ed  entrate  correnti
destinate agli investimenti;
    entrate da trasferimenti  in  conto  capitale  e  da  alienazioni
(sulla cui esigibilita' si richiamano i principi contabili);
    entrate da concessioni edilizie.
    Il  ricorso  all'indebitamento  e'  possibile  solo  in  caso  di
incapienza di altre risorse alternative non  onerose  e  in  caso  di
disponibilita' di spazi ai fini del rispetto del pareggio  sui  saldi
di  bilancio.  L'applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione,
articolato nelle diverse componenti accantonate, vincolate, destinate
agli investimenti, libere, deve seguire rigorosamente quanto previsto
dall'art. 187 del TUEL e dal punto 9.2 principi  contabili,  allegato
4/2.
    In caso  di  estinzione  anticipata  di  mutui  e  prestiti,  che
alleggeriscono,  a  parita'  di  condizioni,  la  parte  corrente  di
bilancio per gli anni successivi  e'  possibile  utilizzare,  qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo  libero,  puo'
utilizzare,  per  detto  scopo,  quote  di  avanzo  destinato  agli
investimenti, purche' l'ente accantoni somme per una  quota  pari  al
100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilita'  risultante  e
che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.
    Particolare  attenzione,  inoltre,  deve  essere  riservata  agli
equilibri di cassa, affinche', in un dato istante e in proiezione  al
31 dicembre dell'anno, l'ente  disponga  sempre  di  un  fondo  cassa
finale presunto positivo, dato dalla somma del fondo cassa iniziale e
delle entrate incassate/incassabili in conto competenza  e  in  conto
residui, detratte le spese pagate/pagabili in conto competenza  e  in
conto residui e il fondo di riserva di cassa. All'interno  del  fondo
di cassa occorre tenere distinta la quota vincolata, per la quale  si
richiama la deliberazione della sezione delle autonomie n. 31/2015.
    In caso di utilizzo dell'anticipo di tesoreria  di  cui  all'art.
222 del TUEL, si raccomanda  la  verifica  delle  condizioni  per  la
puntuale restituzione o l'individuazione di un  tempestivo  piano  di
rientro, agendo anche sulla competenza.
    Per il rispetto dei  vincoli  di  finanza  pubblica  si  richiama
l'osservanza  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  come
recentemente chiarito dalla circolare Ragioneria generale dello Stato
n. 17/2017, in materia di pareggio dei saldi  di  bilancio,  e  dalle
circolari Ragioneria generale dello Stato n. 26/2016 e n. 18/2017  in
materia di limiti alla spesa, tenendo conto di  quanto  previsto  dal
decreto-legge n. 50/2017.
7. Programmazione e gestione di cassa.
    Il bilancio di previsione degli enti locali  torna  a  contenere,
dopo vent'anni di assenza, le previsioni dei residui e della cassa  e
proprio queste ultime, a suo tempo,  venivano  redatte  senza  alcuna
cognizione di causa, effettuando una mera  somma  aritmetica  tra  le
previsioni dei  residui  e  quelle  della  competenza.  Affinche'  il
bilancio di previsione svolga pienamente la sua funzione di  «sintesi
numerica  della  programmazione»,  deve  distribuire  le  risorse
finanziarie tra missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto
nel documento unico di programmazione indicando, per ciascuna  unita'
di voto, anche l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere
e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio,  senza
distinzioni tra riscossioni e pagamenti  in  conto  competenza  e  in
conto residui.
    Il  pareggio  semplificato,  cioe'  l'obbligo  per  gli  enti
territoriali di concorrere  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica conseguendo un saldo non negativo tra le entrate e le  spese
finali soltanto in termini di competenza, richiede, comunque, cautele
gestionali e, soprattutto, non deroga ai principi contabili  generali
che  impongono  al  sistema  di  bilancio  e  alle  sue  previsioni
veridicita', attendibilita', correttezza, congruita' e coerenza.
    I nuovi saldi di finanza pubblica previsti dall'art. 9, comma  1,
legge n. 243/2012 (come  modificato  dalla  legge  n.  164/2016)  non
devono indurre a relegare le previsioni di cassa a un mero  esercizio
aritmetico dato dalla sommatoria dei residui con  la  competenza.  La
possibilita', poi, di considerare tra le entrate finali rilevanti  ai
fini del pareggio il saldo del FPV, per la  parte  che  non  proviene
dall'indebitamento, facilita il rispetto degli equilibri  ed  aumenta
la capacita' di spesa, capacita' che puo' rivelarsi illusoria se  non
corroborata da una adeguata giacenza di cassa.
    Con la competenza finanziaria potenziata, gli accertamenti e  gli
impegni  imputati  all'esercizio  di  riferimento  sono  relativi,
generalmente,  a  partite  da  realizzare  o  liquidare  nell'anno  e
l'evenienza che, alla fine dell'anno, si trasformino  in  residui  e'
ipotesi assai circoscritta e temporalmente  limitata.  Nel  confinare
gli  accertamenti  di  competenza  ai  soli  crediti  esigibili
nell'esercizio, la formazione di residui attivi diventa  fisiologica,
in quanto  limitata  alle  sole  ipotesi  contemplate  dal  principio
applicato della contabilita' finanziaria potenziata.
    La rigidita' dei bilanci richiede attente  riflessioni  circa  il
grado di realizzazione delle entrate  previste  in  bilancio  sia  in
conto  competenza  sia  in    conto    residui,    tenuto    conto
dell'inesigibilita' registrata negli ultimi esercizi e considerata ai
fini della corretta  determinazione  del  FCDE.  Di  conseguenza,  e'
necessaria una ponderata allocazione delle  autorizzazioni  di  cassa
dal  lato  della  spesa.  Ambito  che  l'ordinamento  ha  presidiato
adeguatamente,  attribuendo  il  coordinamento  e  la  gestione
dell'attivita' finanziaria al responsabile del servizio  finanziario,
con  il  concorso,  su  un  piano  di  pari  responsabilita'  (per  i
rispettivi profili di competenza), dei responsabili dei servizi (art.
153 del TUEL).
    Un'adeguata previsione di cassa richiede  l'impegno  di  tutti  i
responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi
di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee
programmatiche. Essi dovranno ispirarsi ai principi  di  veridicita',
di attendibilita', di congruita' e di prudenza, al  fine  di  rendere
credibili le  autorizzazioni  di  spesa  in  termini  di  cassa.  Con
l'applicazione della competenza  potenziata  il  legislatore  intende
infatti avvicinare - con la  valorizzazione  dell'esigibilita'  delle
obbligazioni giuridiche - i due momenti della gestione.
    Gli  stanziamenti  di  spesa  di  competenza  devono  riflettere
strettamente le  provviste  finanziarie  necessarie  a  garantire  lo
svolgimento delle attivita' e gli interventi programmati che  daranno
luogo  ad  obbligazioni  esigibili  negli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione.
    Un impegno conservato a  residuo,  generalmente,  equivale  a  un
debito scaduto e, come tale, deve tendenzialmente  trovare  esito  in
tempi utili a evitare l'insorgenza di ulteriori oneri finanziari.  Un
residuo passivo risalente a un anno o  oltre  e'  indicativo  di  una
patologia, che richiede una attenta disamina  delle  ragioni  che  ne
sono alla base. La permanenza anomala di somme su una  singola  posta
di  bilancio  puo'  essere  correlata  ad  un  debito  controverso  o
temporaneamente  «congelato»  per  l'assenza  della  regolarita'
contributiva o fiscale, mentre la larga diffusione  del  fenomeno  e'
sintomatica di uno stato di carenza di risorse finanziarie.
    In sostanza, la  previsione  di  cassa  costituisce  un  elemento
chiave del bilancio che va determinata sulla base dei postulati sopra
enunciati,  calcolando,  per  ciascuna  entrata,  l'ammontare  che
presumibilmente si potra' riscuotere. Il gettito delle entrate che si
presume di riscuotere andra' sommato alla giacenza iniziale di  cassa
e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni  di  cassa
per la spesa, cioe' le  autorizzazioni  al  materiale  pagamento  per
singola unita' elementare del bilancio o del PEG.
    Si rende necessario, pertanto,  eseguire  previsioni  di  entrata
attendibili  e  coerenti  al  fine  di  determinare  il  limite
autorizzatorio effettivo entro il quale il  titolare  del  potere  di
spesa puo' disporre ex novo sull'esercizio corrente.
    A mente dell'art. 162, comma 6 del TUEL, il pareggio  complessivo
per  la  competenza,  comprensivo  dell'utilizzo  dell'avanzo  e  del
recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di
cassa finale non negativo. La concreta declinazione di tale postulato
presuppone che il totale dei pagamenti  venga  bilanciato,  al  piu',
dalla sommatoria del fondo di  cassa  iniziale  e  del  totale  delle
riscossioni. L'eventuale esubero di tale  sommatoria  costituira'  il
fondo di riserva di cassa.
    Per contro, il bilancio non puo' presentare stanziamenti di cassa
maggiori della somma degli stanziamenti di residui e  di  competenza,
mentre l'avanzo ed il disavanzo, i  fondi  pluriennali  vincolati  di
entrata e  di  spesa  nonche'  tutti  i  capitoli  appartenenti  alla
missione  20  (fondi  ed  accantonamenti),  non  possono  contenere
previsioni di cassa.
    Fa eccezione il fondo di riserva di cassa la cui  previsione  (di
sola cassa) deve risultare coerente e congrua con quella dei  singoli
flussi  di  cassa  di  entrata  e  spesa.  La  sua  sussistenza  e'
incompatibile  con  la  contemporanea  previsione  del  ricorso
all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa  di
entrate a specifica destinazione non reintegrate  entro  l'esercizio.
Infatti, l'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo
va interpretato in senso «sostanziale» e non puramente  formale,  per
cui gli enti che a fine esercizio non avessero reintegrato  tutte  le
entrate vincolate utilizzate temporaneamente per le spese correnti, o
non avessero restituito tutta l'anticipazione di tesoreria  concessa,
devono considerarsi in squilibrio di cassa.
    Ad accrescere la complessiva efficienza del  «sistema  di  cassa»
finora illustrato concorrono le disposizioni  contenute  nell'art.  9
del  decreto-legge  n.  78/2009,  relative  alla  tempestivita'  dei
pagamenti, trasfuse nell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo n.
118/2011 per le regioni e nell'art. 183, comma 8 del  TUEL,  per  gli
enti locali, unitamente al costante  monitoraggio  dei  debiti  delle
pubbliche amministrazioni finalizzato alla verifica del rispetto  dei
tempi di pagamento (cfr. le misure previste dagli articoli 27,  35  e
41 del decreto-legge n. 66/2014, in coerenza con il quadro  normativo
delineato dal decreto legislativo n. 231/2002).
    Ne deriva che la previsione di cassa di fatto viene a  costituire
il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza incorrere
nelle responsabilita' disciplinari,  amministrative  e  contabili  in
capo al funzionario che adotta la determina di spesa e che non  abbia
accertato di poter tempestivamente onorare il debito.
    L'organo consiliare dovra' deliberare gli stanziamenti  di  cassa
con la consapevolezza che  essi  costituiranno,  per  il  funzionario
deputato alla spesa, vero limite autorizzatorio, anche a  prescindere
da maggiori disponibilita' sugli stanziamenti di competenza  che,  se
impegnate,  potrebbero  generare  nuove  obbligazioni  che  scadranno
nell'esercizio  in  corso  e  non  potranno  essere  pagate  per
insufficiente autorizzazione di cassa.
8. Avvio    del    bilancio    consolidato,    della    contabilita'
  economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato.
    La centralita'  del  bilancio  consolidato,  nell'ottica  di  una
maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei  diversi  livelli  di
governo  e  nella  prospettiva  della  salvaguardia  degli  equilibri
complessivi della  finanza  territoriale,  e'  stata  ribadita  dalla
precedente deliberazione  d'indirizzo  n.  9/SEZAUT/2016/INPR,  nella
quale sono state affrontare talune rilevanti problematiche  tra  cui,
in particolare, la tempistica e le modalita' del  consolidamento  dei
conti tra gli enti  e  gli  organismi  loro  partecipati,  nonche'  i
profili legati alla conciliazione  dei  rapporti  credito-debito  tra
enti e organismi.
    Per il primo aspetto, e' stata evidenziata la facolta' degli enti
territoriali (non aderenti alla fase di sperimentazione) di  rinviare
all'esercizio    2016    la    tenuta      della      contabilita'
economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, ai
fini della redazione del conto consolidato nell'anno  in  corso  (con
riferimento al 2016, ai sensi degli articoli 3, comma  12  e  11-bis,
comma 4, decreto legislativo  n.  118/2011).  Lo  slittamento  di  un
ulteriore  anno  e'  previsto  in  favore  degli  enti  locali  con
popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, i quali  possono  rinviare
all'esercizio    2017    la    tenuta      della      contabilita'
economico-patrimoniale (art. 232 del  TUEL),  cosi'  da  redigere  il
bilancio consolidato nel 2018 con riferimento al 2017 (in  tal  senso
e' da intendere  la  previsione  dell'art.  233-bis  del  TUEL,  come
precisato dal principio contabile applicato concernente  il  bilancio
consolidato, allegato 4/4, par. 1, decreto legislativo n.  118/2011).
E' stata sollecitata in sede di Conferenza Stato-citta', inoltre,  la
proroga al 31 luglio 2017 del  termine  di  presentazione  del  conto
economico e dello stato patrimoniale, con trasmissione alla BDAP  nei
30 giorni successivi (art. 18 del  gia'  ricordato  decreto-legge  n.
50/2017).
    Per il secondo profilo, la  richiamata  deliberazione  n.  9/2016
riferiva che le prime esperienze di consolidamento  (da  parte  degli
enti in sperimentazione) hanno dimostrato che, a fronte dell'ampiezza
della previsione normativa, che include nel perimetro un gran  numero
di organismi  (aziende,  enti  e  organismi  strumentali  degli  enti
territoriali, societa' controllate e meramente partecipate,  ex  art.
11-bis, decreto legislativo n. 118/2011),  l'applicazione  matematica
della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato,
di fatto, potrebbe comportare  l'effetto  distorsivo  dell'esclusione
dall'area di consolidamento di un gran numero di  societa',  tra  cui
proprio quelle che godono di affidamenti in house  e  che,  comunque,
ricavano  dal  pubblico  le  risorse  per  il  proprio  sostentamento
(richiamando  Corte  dei  conti,  sezione  Puglia,  deliberazione  n.
66/2016/PRSP).
    In effetti, il richiamato principio contabile chiarisce che «Sono
considerati irrilevanti i bilanci che presentano,  per  ciascuno  dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento  per  gli
enti locali e al 5 per cento per le regioni e  le  province  autonome
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e  finanziaria  della
capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale  dei  ricavi
caratteristici».
    La  sezione  delle  autonomie,  nella  relazione  annuale  sugli
organismi partecipati (deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, paragrafo
1.3.3 e paragrafo 3.7), ha monitorato  l'estensione  dell'area  della
«rilevanza»  su  un  campione  relativamente  ridotto  ma  fortemente
caratterizzato: di 698 organismi interamente partecipati da un  unico
ente  locale,  solo  330,  il  47,3%  del  totale,  sono  risultati
assoggettabili a consolidamento in base ai predetti  criteri,  contro
368, il 52,7% del totale, che sarebbero «irrilevanti». Si  tratta  di
un dato che fa riflettere, in quanto la partecipazione totalitaria da
parte di un unico ente depone per  la  considerazione  dell'organismo
come un'articolazione  interna  del  primo  (sia  pure  con  tutti  i
«distinguo» correlati anche alle  diverse  tipologie  di  organismo),
rendendo poco plausibile la sua esclusione dal bilancio del «gruppo».
    Invero, il predetto principio contabile applicato  contempera  il
criterio della «rilevanza» - fondato sul  mero  calcolo  matematico -
con quello della  «significativita'»,  prevedendo  che  «Al  fine  di
garantire la  significativita'  del  bilancio  consolidato  gli  enti
possono considerare non irrilevanti i  bilanci  degli  enti  e  delle
societa'  che  presentano  percentuali  inferiori  a  quelle  sopra
richiamate».
    Si tratta, evidentemente, di una valutazione che  il  legislatore
affida  alla  discrezionalita'  degli  enti  o,  meglio,  alla  loro
responsabilita', dal momento che i due elenchi (degli  organismi  che
compongono il gruppo amministrazione pubblica e  di  quelli  compresi
nel bilancio consolidato) «sono  oggetto  di  approvazione  da  parte
della giunta». Nell'ambito di  tale  valutazione,  potrebbero  essere
ammessi al consolidamento gli organismi e le societa' partecipati  al
100% dall'ente territoriale  e/o  che  siano  affidatari  diretti  di
servizi da parte del  medesimo  ente,  benche'  sotto  la  soglia  di
rilevanza.
    La sezione delle autonomie,  nelle  linee  guida  destinate  agli
organi di revisione presso gli  enti  locali  per  la  relazione  sul
bilancio  di  previsione,  ha  chiesto  di  riferire  circa  la
predisposizione dei due elenchi riguardanti il consolidamento  e,  in
particolare,  se  «e'  stata  effettuata  una  valutazione  della
significativita' delle partecipazioni con percentuali inferiori  alla
soglia di rilevanza, includendole nel  perimetro  di  consolidamento»
(deliberazione  n.  24/SEZAUT/2016/INPR,  quesito  13.1).  In  senso
analogo sono le linee guida ai revisori dei conti presso  le  regioni
(deliberazione n. 21/SEZAUT/2016/INPR, quesito 5.2).
    L'auspicio  e'  che    l'applicazione    del    principio    di
significativita', con riferimento alle partecipazioni non  rilevanti,
sia in grado di correggere l'effetto  distorsivo  sopra  evidenziato,
nell'ambito di una valutazione che, allo stato, resta  affidata  alla
responsabilita' degli enti.
    Per il terzo profilo, si  rammenta  che,  vigente  l'obbligo  del
bilancio  consolidato,  resta  fondamentale  la  verifica  della
corrispondenza dei rapporti credito-debito  tra  enti  ed  organismi,
come    gia'    esposto    nella    precedente    deliberazione    n.
9/SEZAUT/2016/INPR.  Nell'ambito  delle  regole  sull'armonizzazione
contabile e', infatti, previsto che tutti gli enti territoriali,  per
una migliore  comprensione  dei  dati  contabili,  illustrino,  nella
relazione sulla gestione allegata  al  rendiconto,  gli  esiti  della
verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali
e societa' controllate/partecipate (art.  11,  comma  6,  lettera  j,
decreto legislativo n. 118/2011).
    Per garantire la piena attendibilita'  dei  rapporti  debitori  e
creditori, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto  a  carico
degli organi di revisione  sia  degli  enti  territoriali  sia  degli
organismi  controllati/partecipati  (cfr.    Corte    dei    conti,
deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). Tuttavia, in caso di  eventuali
discordanze, motivate nella nota informativa,  e'  lo  stesso  organo
esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e  comunque  non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e
creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e  di  controllo  che
sono  intestati  agli  enti  controllanti/partecipanti.  E',  quindi,
necessario  che  gli  enti  territoriali  eseguano  un  costante
monitoraggio  della  corrispondenza    dei    reciproci    rapporti
debitori-creditori con i  propri  organismi,  anche  in  vista  degli
adempimenti richiesti in sede di rendicontazione.

riferimento id:41044

Data: 2018-02-26 11:04:05

Re:Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni

SERVIZI A PAGAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

Circolare Operativa 19 febbraio 2018, n. 205

https://buff.ly/2oq01QS

riferimento id:41044
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