Tempi di vita e di lavoro dei dipendenti - DIRETTIVA in GU n.165 del 17-7-2017
[b]DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2017
Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
(Direttiva n. 3/2017). (17A04857)
(GU n.165 del 17-7-2017)[/b]
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, il comma 3, secondo cui «Con direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti
l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»;
Vista il capo II del disegno di legge A.S. 2233-B, nel testo
definitivamente approvato dal Senato il 10 maggio 2017, recante
«Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e
misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
luoghi del lavoro subordinato»
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante «Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in
attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n.
183»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53;
Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta'»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 25 sul
principio di non discriminazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90,
recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196», in materia di bilancio di genere;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
70, recante «Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge
16 giugno 1998, n. 191»;
Visto l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.
4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale e alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999
relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo
determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio
di non discriminazione;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016
sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli
all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 25 maggio
2017, ha espresso il proprio parere favorevole;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Emana la seguente direttiva
La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
all'art. 14, introduce nuove misure per la promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni
pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata
in vigore della stessa legge.
La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei
limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure
organizzative volte a:
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;
sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove
modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.
Le finalita' sottese sono quelle dell'introduzione, di nuove
modalita' di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della
flessibilita' lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la
rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce
delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A
questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna
amministrazione in merito a: valorizzazione delle risorse umane e
razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell'ottica
di una maggiore produttivita' ed efficienza; responsabilizzazione del
personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro;
promozione e piu' ampia diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione
delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro.
Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno
il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli
obiettivi descritti costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito
dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure
organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati.
Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse
di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare
convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,
anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi
di supporto alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura
scolastica.
La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell'art. 14
della legge n. 124/2015, nonche' dell'art. 18, comma 3, dell'A.S.
2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l'attuazione
delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione.
Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono
indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del
personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e
assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con
alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al
fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da
parte delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e gestionale.
Ai fini dell'attuazione delle misure e degli obiettivi fissati
dalla norma, con particolare riferimento alla sperimentazione di
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, proseguira' la collaborazione gia' avviata con le
amministrazioni attraverso le attivita' di monitoraggio definite
nelle linee guida.
Roma, 1° giugno 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
n. 1517
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico