1.E’ possibile , successivamente al recesso e/o decadenza da una cooperativa cui si è conferita la licenza, ritornare all’esercizio della stessa in modo proprio a seguito di sconferimento quando si separano il titolare del mezzo da quello della licenza, ed il mezzo collegato alla licenza risulta essere stato rottamato?
2. E’ necessario rispettare il termine di un anno dal recesso ai fini del rilascio del nullaosta per intestazione nuovo mezzo come NCC, trattandosi di cooperativa ?
3. Il titolare di licenza deve sempre risultare intestatario di un mezzo NCC, perché, nel caso di specie, è stato rottamato il mezzo di cui alla licenza conferita in cooperativa e solo a distanza di mesi si chiede il nullaosta per nuova intestazione di mezzo come NCC in comproprietà , da conferire successivamente ad altra cooperativa ? Si verifica pertanto un periodo di tempo in cui la licenza non è accompagnata da alcun mezzo.
Se ci sono si richiedono anche i riferimenti normativi!!!!!
[color=red]1.E’ possibile , successivamente al recesso e/o decadenza da una cooperativa cui si è conferita la licenza, ritornare all’esercizio della stessa in modo proprio a seguito di sconferimento quando si separano il titolare del mezzo da quello della licenza, ed il mezzo collegato alla licenza risulta essere stato rottamato?[/color]
L’art. 7 della legge quadro dispone:
è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi (lì indicati) e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso (quindi[b] SOLO[/b] in caso di recesso) dagli organismi collettivi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Il fatto di utilizzare o meno un altro mezzo non è rilevante. Se Tizio ha effettuato recesso può ritornare in possesso della dell’autorizzazione solo dopo 1 anno dal recesso stesso.
[color=red]2. E’ necessario rispettare il termine di un anno dal recesso ai fini del rilascio del nullaosta per intestazione nuovo mezzo come NCC, trattandosi di cooperativa ? [/color]
Nell’anno di “congelamento” dell’autorizzazione la cooperativa può sfruttarla come crede, anche legandola ad un mezzo diverso. Allo scadere dell’anno, il titolo è ritrasferito al titolare che ha receduto e quindi sarà quest’ultimo a poterla usare
[color=red]3. Il titolare di licenza deve sempre risultare intestatario di un mezzo NCC, perché, nel caso di specie, è stato rottamato il mezzo di cui alla licenza conferita in cooperativa e solo a distanza di mesi si chiede il nullaosta per nuova intestazione di mezzo come NCC in comproprietà , da conferire successivamente ad altra cooperativa ? Si verifica pertanto un periodo di tempo in cui la licenza non è accompagnata da alcun mezzo.
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La legge, a riguardo non dispone niente. Eventuali decadenze per mancato utilizzo devono essere disciplinate dal regolamento comunale. In assenza di norme comunali e in assenza di provvedimenti dirigenziali che abbiano accertato il mancato utilizzo è ragionevole dare seguito all’utilizzo della licenza anche a seguito di periodo di inattività