Buongiorno,
ci è pervenuta la richiesta di autorizzazione di agibilità ex art. 80 TULPS per un evento temporaneo all'aperto con capienza superiore a 200 persone da realizzarsi nei giorni 25, 26, 27 agosto e 1° settembre 2017.
La stessa associazione richiedente aveva ottenuto l'autorizzazione di agibilità per analogo evento il 28 agosto 2015 (con rilascio parere della CCVLPS in pari data).
Poiché risulterebbe fuori dai 24 mesi di validità dell'autorizzazione del 2015 solo il 1° settembre, possono comunque avvalersi dell'agibilità del 2015 o dobbiamo rifare tutta la procedura con la convocazione della commissione di vigilanza per il rilascio di nuova autorizzazione?
Grazie
Virna Seravalle
Buongiorno,
ci è pervenuta la richiesta di autorizzazione di agibilità ex art. 80 TULPS per un evento temporaneo all'aperto con capienza superiore a 200 persone da realizzarsi nei giorni 25, 26, 27 agosto e 1° settembre 2017.
La stessa associazione richiedente aveva ottenuto l'autorizzazione di agibilità per analogo evento il 28 agosto 2015 (con rilascio parere della CCVLPS in pari data).
Poiché risulterebbe fuori dai 24 mesi di validità dell'autorizzazione del 2015 solo il 1° settembre, possono comunque avvalersi dell'agibilità del 2015 o dobbiamo rifare tutta la procedura con la convocazione della commissione di vigilanza per il rilascio di nuova autorizzazione?
Grazie
Virna Seravalle
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Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 dispone:
[color=red][b]non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.[/b][/color]
Il legislatore non fa riferimento ai 24 mesi precedenti ma agli ultimi 2 anni. Poichè sta disciplinando eventi ricorrenti il periodo va inteso come "ULTIME DUE EDIZIONI", anche se superano il limite dei 24 mesi.
Questa appare l'interpretazione logico-sistematica.
Pertanto l'agibilità 2015 vale per tutta l'adizione 2017 anche se fosse differita a dopo il 1 settembre ....