Data: 2017-07-13 05:35:13

art.57 registro gas tossici

Vorrei un chiarimento in merito al registro di carico e scarico per gas tossici (art.57 del RD 147).

Chi deve tenere tale registro? Solo chi vende il gas tossico o anche un'azienda che utilizzi il gas per i propri processi di lavorazione?
(per chiarire l'azienda in questione ha l'autorizzazione ma in essa non è citato il mantenimento di tali registri).
inoltre, per il gas in questione utilizzato dall'azienda non vi è un vero deposito, essendo le bombole collegate dirette al processo e sostituite quando vuote.

Infine, la vidimazione da chi viene fatta? Dal sindaco ovvero dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione?
grazie

riferimento id:40975

Data: 2017-07-13 06:35:34

Re:art.57 registro gas tossici


Vorrei un chiarimento in merito al registro di carico e scarico per gas tossici (art.57 del RD 147).

Chi deve tenere tale registro? Solo chi vende il gas tossico o anche un'azienda che utilizzi il gas per i propri processi di lavorazione?
(per chiarire l'azienda in questione ha l'autorizzazione ma in essa non è citato il mantenimento di tali registri).
inoltre, per il gas in questione utilizzato dall'azienda non vi è un vero deposito, essendo le bombole collegate dirette al processo e sostituite quando vuote.

Infine, la vidimazione da chi viene fatta? Dal sindaco ovvero dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione?
grazie
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L'obbligo di tenuta del registro è a carico di "titolari dell'autorizzazione all'esercizio", quindi sia l'azienda che lo vende (se ha necessità di autorizzazione) che quella che lo acquista e lo usa.
Il registro va annotato giornalmente
La vidimazione spetta alla QUESTURA (ove esistente), negli altri Comuni all'ufficio competente del COMUNE
https://books.google.it/books?id=PdH3DAAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=registro+%22gas+tossici%22+vidimazione+competenza&source=bl&ots=DOVSOtpUCB&sig=4YTNnqofnPWDSB6A9EaWmcZSRSM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjEpazt0YXVAhWMWRQKHSolBboQ6AEINjAD#v=onepage&q=registro%20%22gas%20tossici%22%20vidimazione%20competenza&f=false

riferimento id:40975

Data: 2017-07-13 13:09:51

Re:art.57 registro gas tossici

vi ringrazio della risposta tempestiva.
un ulteriore chiarimento: il registro andrebbe tenuto anche nel caso in cui, come ho citato, le bombole sono direttamente collegate al processo e non si tratta veramente di deposito/magazzino?
inoltre, tenerlo giornalmente è difficoltoso, in quanto l'azienda dovrebbe segnare in realtà il consumo e non la giacenza, ho capito bene?
grazie di nuovo

riferimento id:40975
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