Data: 2017-07-12 09:48:16

verifiche antimafia

Buongiorno,

l'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) indica, di fatto, in quali casi sia necessario chiedere la verifica antimafia (comunicazione o informativa) alla Prefettura che, da inizio 2016 viene inviata tramite il portale dedicato.
In particolare, il punto f) del primo comma dell'art. 67 recita: [i]"altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati"[/i].

Personalmente interpreto che, per qualsiasi autorizzazione, concessione, ecc. che il Comune deve rilasciare che sia attinente a un'attività imprenditoriale, si dovrebbe richiedere alla Prefettura la specifica verifica antimafia.

Pertanto, nella mia interpretazione, suppongo si debba richiedere la comunicazione antimafia [b]in tutti i seguenti esempi[/b] nell'ipotesi di un pubblico esercizio:
1 - apertura dell'attività;
2 - richiesta autorizzazione insegna di esercizio;
3 - richiesta concessione di occupazione suolo pubblico per tavolini e sedie.
Ovviamente, per i punti 2 e 3, solo se non sia più valida una precedente verifica antimafia (la comunicazione antimafia ha validità di 6 mesi).

E' corretto secondo voi?

Grazie mille.

riferimento id:40970

Data: 2017-07-13 04:26:33

Re:verifiche antimafia


Buongiorno,

l'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) indica, di fatto, in quali casi sia necessario chiedere la verifica antimafia (comunicazione o informativa) alla Prefettura che, da inizio 2016 viene inviata tramite il portale dedicato.
In particolare, il punto f) del primo comma dell'art. 67 recita: [i]"altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati"[/i].

Personalmente interpreto che, per qualsiasi autorizzazione, concessione, ecc. che il Comune deve rilasciare che sia attinente a un'attività imprenditoriale, si dovrebbe richiedere alla Prefettura la specifica verifica antimafia.

Pertanto, nella mia interpretazione, suppongo si debba richiedere la comunicazione antimafia [b]in tutti i seguenti esempi[/b] nell'ipotesi di un pubblico esercizio:
1 - apertura dell'attività;
2 - richiesta autorizzazione insegna di esercizio;
3 - richiesta concessione di occupazione suolo pubblico per tavolini e sedie.
Ovviamente, per i punti 2 e 3, solo se non sia più valida una precedente verifica antimafia (la comunicazione antimafia ha validità di 6 mesi).

E' corretto secondo voi?

Grazie mille.
[/quote]

STANTE alla formulazione della norma vi rientra ogni genere di titolo abilitativo per svolgere anche solo parzialmente una attività imprenditoriale (quindi non solo le autorizzazioni ma anche le SCIA).
SI VEDA:
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1162/FAQ%20comunicazioni.doc

http://www.inforicorso.it/2017/05/09/linformativa-antimafia-si-applica-anche-alle-attivita-economiche-soggette-a-regime-autorizzatorio-o-a-s-c-i-a/

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/approfondimenti/NOSUAP_Antimafia

FORMALMENTE non vi ricadono le COMUNICAZIONI (che non sono titoli abilitativi).

Quindi possiamo dire che:
1) vi rientrano i vari avvi, trasferimenti, variazioni ecc... per cui la normativa prevede scia o autorizzazione (anche se a silenzio assenso)
2) non vi rientrano i subingressi (anche se può sembrare paradossale) e le cessazioni
3) non vi rientrano le procedure TECNICHE, cioè quei procedimenti che non riguardano lo svolgimento di una attività, bensi l'esecuzione di specifici adempimenti (es. installazione insegne, prevenzione incendi, interventi edilizi, procedure ambientali ecc....)

Spunti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37455.0

riferimento id:40970

Data: 2017-07-13 06:49:53

Re:verifiche antimafia

Si, sarebbe proprio paradossale che, a fronte di un subingresso, non si debba fare la verifica antimafia (noi la facciamo sempre). In tal caso sarebbe semplice per una società "non pulita" avere un'attività facendola aprire da una società "pulita" per poi procedere col subingresso.

Sulle procedure tecniche (punto 3) faccio però presente un vostro post (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39220.msg75144#msg75144) dal quale mi sembra diversa la questione.

Che ne pensa?

riferimento id:40970

Data: 2017-07-13 07:41:34

Re:verifiche antimafia


Si, sarebbe proprio paradossale che, a fronte di un subingresso, non si debba fare la verifica antimafia (noi la facciamo sempre). In tal caso sarebbe semplice per una società "non pulita" avere un'attività facendola aprire da una società "pulita" per poi procedere col subingresso.

Sulle procedure tecniche (punto 3) faccio però presente un vostro post (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39220.msg75144#msg75144) dal quale mi sembra diversa la questione.

Che ne pensa?
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Per procedure "ambientali" vanno intese quelle specifiche tecniche (scarichi, emissioni, impatto acustico) ... discorso diverso vale per AUA, configurata dal legislatore come autorizzazione all'attività ....

riferimento id:40970

Data: 2017-07-13 10:07:59

Re:verifiche antimafia

Grazie mille della precisazione.

Un'ultima questione: nel mio esempio ho fatto riferimento all'occupazione di suolo pubblico normalmente richiesta dai pubblici esercizi in particolare nei periodi caldi.
In questo caso, ma mi corregga, mi sembra corretto richiedere la verifica antimafia, instaurandosi un rapporto tra il Comune e il privato.
Tra l'altro, in questo caso, dovrebbe rientrare al punto b) del primo comma dell'art. 67.
Condivide?

riferimento id:40970

Data: 2017-07-13 11:06:20

Re:verifiche antimafia


Grazie mille della precisazione.

Un'ultima questione: nel mio esempio ho fatto riferimento all'occupazione di suolo pubblico normalmente richiesta dai pubblici esercizi in particolare nei periodi caldi.
In questo caso, ma mi corregga, mi sembra corretto richiedere la verifica antimafia, instaurandosi un rapporto tra il Comune e il privato.
Tra l'altro, in questo caso, dovrebbe rientrare al punto b) del primo comma dell'art. 67.
Condivide?
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Siamo sul filo di lana nel senso che l'occupazione di suolo pubblico non costituisce titolo "abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali" (lettera f) nè "licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio". L'occupazione infatti riguarda sia attività imprenditoriali che non.

FORMALMENTE potrebbe essere dubbio .... DI FATTO suggerisco di chiederlo e di applicare la disposizione in quanto se è vero che la norma è dubbia LA FINALITA' della normativa antimafia è espansiva e l'utilizzo di formulazioni linguistiche dubbie va letto nel contesto più ampio.
Quindi per l'occupazione da parte di bar/ristoranti di suolo pubblico direi che è APPLICABILE

riferimento id:40970
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