In Toscana, ai sensi della LR 8/2006 le piscine di proprietà pubblica, gestite da un Associazione destinate ad un'utenza pubblica, sono soggette ad autorizzazione all'esercizio degli impianti, mentre l'art. 11 della LR 21/2015 ed il successivo Regolamento 42/R del 2016 recitano che l’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica, sono assoggettate invece a SCIA, cosa si deve applicare ??
Una piscina può essere considerata un locale ove si svolgono le attività ludico-motorio- ricreative, quindi un impianto sportivo, ai sensi del Regolamento 42/R del 2016 oppure no ??
L'art. 50 del regolamento DPGR 12/R/2010 richiede l'atto di iscrizione alla CCIAA, quindi un associazione non iscritta alla CCIAA non può gestire una piscina di proprietà pubblica, destinata ad un'utenza pubblica ??
La LR n. 21/2015 riguarda le palestre e gli impianti sportivi in senso lato mentre la LR 8/2006 è una norma specifica per le piscine. E' chiaro che per le piscine si applica la norma speciale.
Tieni conto che la LR 8/2006 prevede esplicitamente che le piscine delle palestre siano classificate come "private ad uso collettivo". In questo caso il coordinamento fra le norme è rilevab ile (anche se implicito nella norma del 2015).
Inoltre la SCIA della LR 21/2015 riguarda le valenze lì previste, è chiaro che sono fatte salve le eventuali norme sulla pubblica sicurezza qualora applicabili (vedi DM 18/03/1996)
Concordo che manca un coordinamento fra le varie norme ma ritengo che la LR 21/2015 non possa eludere la norma speciale.
E' chiaro che per l'iscrizione in CCIAA è sottinteso un "qualora prevista"