Data: 2017-07-11 17:46:11

Piscina pubblica

In Toscana, ai sensi della LR 8/2006 le piscine di proprietà pubblica, gestite da un Associazione destinate ad un'utenza pubblica,  sono soggette ad autorizzazione all'esercizio degli impianti, mentre l'art. 11 della LR 21/2015 ed il successivo Regolamento 42/R del 2016 recitano che l’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica, sono assoggettate invece a SCIA, cosa si deve applicare ??
Una piscina può essere considerata un locale ove si svolgono le attività ludico-motorio- ricreative, quindi un impianto sportivo, ai sensi del Regolamento 42/R del 2016 oppure no  ??
L'art. 50 del regolamento DPGR 12/R/2010 richiede l'atto di iscrizione alla CCIAA, quindi un associazione non iscritta alla CCIAA non può gestire una piscina di proprietà pubblica, destinata ad un'utenza pubblica ??

riferimento id:40961

Data: 2017-07-13 09:04:34

Re:Piscina pubblica

La LR n. 21/2015 riguarda le palestre e gli impianti sportivi in senso lato mentre la LR 8/2006 è una norma specifica per le piscine. E' chiaro che per le piscine si applica la norma speciale.
Tieni conto che la LR 8/2006 prevede esplicitamente che le piscine delle palestre siano classificate come "private ad uso collettivo". In questo caso il coordinamento fra le norme è rilevab ile (anche se implicito nella norma del 2015).

Inoltre la SCIA della LR 21/2015 riguarda le valenze lì previste, è chiaro che sono fatte salve le eventuali norme sulla pubblica sicurezza qualora applicabili (vedi DM 18/03/1996)

Concordo che manca un coordinamento fra le varie norme ma ritengo che la LR 21/2015 non possa eludere la norma speciale.

E' chiaro che per l'iscrizione in CCIAA è sottinteso un "qualora prevista"

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