Data: 2017-07-11 09:33:02

wine bar

buongiorno,
un produttore di vino vorrebbe iniziare nei locali della sua cantina un attività di wine bar.
Essendo un produttore agricolo non ha problemi per quanto riguarda i requisiti professionali, il problema è legato più
all'immobile, che essendo antico, è sottoposto a molti vincoli e pertanto sarebbe difficile avere bagni a norma.
Il cittadino non vuole inizialmente investire troppi capitali in ristrutturazione, pertanto  mi chiede se è possibile fare delle SCIA di somministrazione temporanee ( 4 giorni ogni due settimane)continuando ad essere iscritto alla CCIAA come produttore e agricolo e non per somministrazione di bevande e alimenti.
A mio avviso anche se la somministrazione è temporanea i locali devono rispettare tutte le norme igieniche, sanitarie ed edilizie , però nello stesso tempo mi chiedo se è possibile fare la temporanea per attività con scopo di lucro in quanto le temporanee sono in occasione di fiere, sagre ecc...,
Per quanto riguarda la CCIAA con ho idea se sia possibile somministrare con iscrizione come produttore agricolo.
Secondo voi quale soluzione posso proporre al cittadino?
grazie

riferimento id:40954

Data: 2017-07-11 09:52:40

Re:wine bar

Ritengo che 4 giorni con cadenze prestabilite (ogni due settimane) in via continuativa e non correlati a specifici eventi non rispetti i criteri di occasionalità/temporaneità; si tratterebbe di mascherare l'attività di somministrazione...

Nel nostro Comune non accetteremmo tale attività. L'attività d'impresa ahimè richiede investimenti a volte
:(

riferimento id:40954

Data: 2017-07-11 10:21:41

Re:wine bar

La L.R. 02/02/2010, n. 6 disciplina all'art. 72 l'attività temporanea di somministrazione, dicendo che:
1. è ammissibile solo in occasione delle sagre e fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
2. è necessario il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
3. La somministrazione può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.

Di contro il D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 all'art. 4 c. 8-bis dice che "In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, [u]nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario[/u]"

Quindi wine bar temporaneo NO, ma consumo immediato teoricamente SI', se ci sono le condizioni.

riferimento id:40954
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