Dispersione ceneri secondo "volontà del defunto" anche senza atto scritto
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[b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 5 luglio 2017 n. 7860[/b]
Pubblicato il 05/07/2017
N. 07860/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03921/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3921 del 2017, proposto da:
Claudio xxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Conte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bosio 28;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Donatella Cere’, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Agostino Depropris, 60;
per l’annullamento
previa sospensione
a) del provvedimento di diniego del 23.1.2017, comunicato a mezzo pec l’8.2.2017 e successivamente conosciuto, reso sull’istanza dispersione delle ceneri del defunto padre presentata dal sig. xxxx Claudio;
b) ove lesivo, del Regolamento comunale sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e disciplina dell’affidamento e conservazione delle urne cinerarie, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pomezia n. 59 del 31 luglio 2011, nella parte in cui la normativa possa essere ritenuta ostativa all’esito del ricorso e alla soddisfazione delle ultime volontà del Sig. Giovanni xxxx;
c) specificamente, dell’art. 5 (dispersione delle ceneri) del citato Regolamento comunale vigente sulla dispersione delle ceneri, nella parte in cui subordina la relativa autorizzazione esclusivamente alla dichiarazione del defunto, escludendo che la volontà del de cuius possa essere manifestata dal parente più prossimo;
d) della deliberazione del Consiglio Comunale di Pomezia n. 5 dell’11.3.2011 recante ad oggetto Proposta di modifica del regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e disciplina e conservazione delle urne cinerarie e sua approvazione;
e) di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Claudio xxxx ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento del Comune di Pomezia del 23.01.2017 di rigetto della sua istanza di dispersione delle ceneri del padre defunto, b) ove lesivo, il Regolamento Comunale sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e di disciplina dell’affidamento e conservazione delle urne cinerarie, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Pomezia n. 59 del 31.07.2008 e, in particolare, l’art. 5 di tale Regolamento; c) la delibera del Consiglio Comunale di Pomezia n. 5 dell’11.03.2011 di modifica del Regolamento.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge, violazione dell’art. 3 della l.n. 130/2001, dell’art. 162 della l. Reg. Lazio n. 4/2006, illegittimità dell’art. 5 del Regolamento, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di libertà di forma negoziale e di salvaguardia della volontà del de cuius; 2) illegittimità del Regolamento Comunale per contrasto con la normativa statale e regionale, l.n. 130/2001 e l. Reg. Lazio n. 4/2006, violazione dell’art. 117 lett. M) Cost., in relazione alla l.n. 130/2001, irragionevolezza manifesta, illogicità, difetto di motivazione; 3) violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 31.05.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Con il ricorso in epigrafe il sig. xxxx Claudio ha lamentato l’illegittimità e la manifesta irragionevolezza del provvedimento del Comune di Pomezia di rigetto della sua richiesta di dispersione delle ceneri del defunto padre, sig. xxxx Giovanni, motivato dall’Amministrazione con il fatto che l’istanza, inoltrata dal ricorrente, in qualità di parente più prossimo del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, corredata di fotocopia del suo documento, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune, si riferiva “ad una norma regolamentare (art. 5 delibera CC n. 52 del 31.07.2008 …) che … (era) stata modificata con atto di C.C. n. 59 del 31.03.2011 e per mero disguido non corretta”.
In base alla nuova disciplina, introdotta nel Regolamento nel 2011, e, dunque, successivamente alla scomparsa del sig. xxxx Giovanni (avvenuta nel 2002), infatti, “la dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pomezia…” e “la volontà del defunto deve risultare: da disposizione testamentaria, da dichiarazione olografa previamente pubblicata da un notaio, ovvero, per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da prestazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà … convalidata dal Presidente dell’Associazione”.
In mancanza di una dichiarazione scritta del de cuius, il Comune di Pomezia, in rigida applicazione di tale nuova prescrizione, aveva, dunque, rigettato la domanda del ricorrente.
[color=red][b]Le censure svolte dal sig. Claudio xxxx sono fondate e meritevoli di accoglimento.[/b][/color]
[b]Sia la normativa statale, (art. 3 della l.n. 130/2001) che quella regionale (l. Reg. Lazio n. 4/2006, art. 162), prevedendo che “la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto” e che “l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale … e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”, non subordinano, in verità, la dispersione delle ceneri esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto.[/b]
[b]Né una tale limitazione, contraria al principio della libertà delle forme ed incidente su un diritto personale, avrebbe, in realtà, potuto essere validamente introdotta dal Comune, soprattutto in relazione al caso di persone (come il sig. Giovanni xxxx) decedute anteriormente alla modifica in senso restrittivo del Regolamento Comunale.[/b]
[b]Dall’assenza, al momento del decesso del de cuius nella disciplina statale e regionale e anche in quella comunale, di qualsiasi precisazione in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius riguardo alla dispersione delle proprie ceneri, scaturisce, perciò, necessariamente – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius”- la conseguenza che debba considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa dall’interessato ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 5.02.2014 n. 100)[/b]
Nello stesso senso depone, inoltre, la disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato.
In base alle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente accolto, con annullamento del diniego impugnato, potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza alla luce dei suddetti principi ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato;
– condanna il Comune di Pomezia alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico Elena Stanizzi