Buongiorno,
la mia problematica riguarda il caso di una persona che si è vista negare dal Comune la possibilità di continuare dell'attività di videogiochi, in un'attività di rivendita di monopoli, in quanto l'esercizio è vicino ad una scuola.
l'ex titolare aveva una scia precedente all' entrata in vigore della Legge regionale che ha vietato l'apertura di sale giochi vicino ai luoghi sensibili.
Ora la mia domanda è: in caso di cessione di azienda, il nuovo titolare con questa nuova legge non può subentrare anche nell'esercizio dei videogiochi?
Secondo me, al di là di precise disposizioni regionali che potrebbero disciplinare la fattispecie, il subingresso (le ipotesi più frequenti sono la vendita o l'affitto d'zienda) dà continuità alla situazione giuridica esistente. Tizio trasferisce l'azienda a Caio e Caio, se ha i requisiti per farlo, può dare continuità a quella azienda. Per le abilitazioni di pubblico esercizio riconducibile all'art. 86 TULPS il subingresso prevede la semplice procedura amministrativa della "comunicazione" proprio per il motivo che ho detto.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39349.0
Buongiorno,
la mia problematica riguarda il caso di una persona che si è vista negare dal Comune la possibilità di continuare dell'attività di videogiochi, in un'attività di rivendita di monopoli, in quanto l'esercizio è vicino ad una scuola.
l'ex titolare aveva una scia precedente all' entrata in vigore della Legge regionale che ha vietato l'apertura di sale giochi vicino ai luoghi sensibili.
Ora la mia domanda è: in caso di cessione di azienda, il nuovo titolare con questa nuova legge non può subentrare anche nell'esercizio dei videogiochi?
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CONFERMIAMO quanto detto da Mario. Il subingresso è una mera "novazione soggettiva" che non rende applicabile la disciplina sopravvenuta a "danno" dell'acquirente a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla normativa di settore.
La Regione Piemonte, ahimè, si è pronunciata sul subingresso equiparandolo a "nuova autorizzazione" e come tale rientrante nel regime del distanziometro
riferimento id:40940Buongiorno, mi allaccio a questo post per evidenziare che la legge regione Piemonte n. 9 del 2/5/2016, all'art. 13 (norme transitorie) stabilisce che gli esercenti che [i] [....] [/i]gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici o commerciali [......] si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge entro i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore. Poiché l'art. 5 prevede una distanza di almeno 300 metri dei locali di ubicazione degli apparecchi rispetto a diverse tipologie di luoghi sensibili e che nel ns comune è presente un esercizio di tabaccheria con apparecchi da gioco in zona centrale a pochi metri dalla chiesa e dalle scuole, si chiede:
per adeguamento all'art. 5 si intende il trasferimento dei locali in altra zona, oppure in caso di impossibilità al trasferimento, la rimozione degli apparecchi ?
Buongiorno, mi allaccio a questo post per evidenziare che la legge regione Piemonte n. 9 del 2/5/2016, all'art. 13 (norme transitorie) stabilisce che gli esercenti che [i] [....] [/i]gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici o commerciali [......] si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 della stessa legge entro i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore. Poiché l'art. 5 prevede una distanza di almeno 300 metri dei locali di ubicazione degli apparecchi rispetto a diverse tipologie di luoghi sensibili e che nel ns comune è presente un esercizio di tabaccheria con apparecchi da gioco in zona centrale a pochi metri dalla chiesa e dalle scuole, si chiede:
per adeguamento all'art. 5 si intende il trasferimento dei locali in altra zona, oppure in caso di impossibilità al trasferimento, la rimozione degli apparecchi ?
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ritengo alternativamente una delle due soluzioni
disinstallazione degli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS
trasferimento di sede dell’attività
Riporto l'art. 13 della LR piemontese (così come modificato) ad uso di tutti:
Art. 13 Norme transitori (in vigore dal 7 dicembre 2016)
[i]
1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.
2. I titolari delle sale da gioco e delle sa le scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1 gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016.
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.[/i]
La disposizione non lascia scampo: o sposti chiese, ospedali ecc. o sposti le macchinette :)
Non se queste disposizioni sono state impugnate. Fatto sta che alla scadenza del termine è applicabile l'art. 11 che prevede le sanzioni per la NON osservanza del'art. 5.
Sul SUBINGRESSO posso aggiungere che una semplice informativa regionale non costituisce fonte del diritto