Data: 2017-07-10 08:42:13

CONFERIMENTO NCC

Il Titolare A di un’autorizzazione NCC la conferisce ad organismo collettivo (cooperativa) B. Successivamente, il Titolare A di un’autorizzazione NCC intende “sconferire” l’autorizzazione all’organismo collettivo B e riconferirla ad un altro organismo collettivo C.

Allora, in questo caso il Titolare A prima del nuovo conferimento deve dimostrare i possedere i requisiti di legge (in particolare, essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio) ?

Il problema sorge perché il Titolare A sostiene che per questi passaggi non necessita della disponibilità del veicolo?

A quale normativa posso far riferimento ?

riferimento id:40930

Data: 2017-07-10 11:36:38

Re:CONFERIMENTO NCC


Il Titolare A di un’autorizzazione NCC la conferisce ad organismo collettivo (cooperativa) B. Successivamente, il Titolare A di un’autorizzazione NCC intende “sconferire” l’autorizzazione all’organismo collettivo B e riconferirla ad un altro organismo collettivo C.

Allora, in questo caso il Titolare A prima del nuovo conferimento deve dimostrare i possedere i requisiti di legge (in particolare, essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio) ?

Il problema sorge perché il Titolare A sostiene che per questi passaggi non necessita della disponibilità del veicolo?

A quale normativa posso far riferimento ?
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In mancanza di una disciplina regolamentare locale NON ESISTONO disposizioni della L. 21/1992 che trattano la questione.
L'art. 7 infatti dispone:
[color=red]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
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Poichè la norma parla di conferimento di licenza/autorizzazione e non cita il veicolo (come fa per esempio nell'art. 8) ne deriva che la disponibilità del mezzo NON è necessaria.
Nè appare logico che il soggetto, al solo fine di riacquisire la licenza e riconferirla debba dotarsi di un mezzo che non utilizzerà mai.

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