Data: 2017-07-07 13:52:50

"Sopravvenute difficoltà economiche familiari" non giustificano la PROROGA

"Sopravvenute difficoltà economiche familiari" non giustificano la PROROGA

[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. II – sentenza 5 luglio 2017 n. 652[/b][/color]

Pubblicato il 05/07/2017
00652/2017 REG.PROV.COLL.
00450/2017 REG.RIC.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 450 del 2017, proposto da: Enrico Binotto, Federica Cacciatore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Calegari, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di San Giorgio delle Pertiche, in persona dl sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

Ornella Pauro, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Orfeo e Barbara Fardin,con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento,

del permesso di costruire n. P12/14, prot. n. 1331 del 26 marzo 2015, rilasciato dal Comune di San Giorgio delle Pertiche alla signora Ornella Pauro, con il quale è stato autorizzato un intervento di “ricostruzione edificio parzialmente demolito in zona A sull’immobile distinto al N.C.T. Foglio 17 mappale 1161; del provvedimento prot. n. 3239 del 15 marzo 2016, con il quale il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha accordato alla signora Pauro una proroga di due anni (fino al 26 marzo 2018) per l’inizio dei lavori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio delle Pertiche e di Ornella Pauro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In base all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, i termini entro i quali i lavori si devono iniziare o concludere possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.

[color=red][b]Nel caso di specie la proroga del permesso di costruire è stata richiesta e concessa in relazione a “sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo”.[/b][/color]

Si tratta all’evidenza di fattispecie non prevista dal citato articolo 15 del d.p.r. n° 380 del 2001, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (per l’illegittimità di provvedimenti di proroga motivati in relazione a situazioni di crisi economica vedasi Consiglio di Stato IV n° 1520 del 2016).

L’annullamento, in accoglimento del ricorso, del provvedimento con cui è stato prorogato il termine di inizio dei lavori, determina l’improcedibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato il permesso di costruire, rilasciato in data 26 Marzo 2015, il cui termine di inizio lavori è stato prorogato.

Infatti i lavori, non essendo stati iniziati entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire originario ossia entro l’anno a decorrere dal 26 Marzo 2015, non possono più essere eseguiti.

La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione di Euro 1.000 a carico del comune di San Giorgio delle Pertiche ed Euro 1.000 a carico di Ornella Pauro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 3239 del 15 marzo 2016, con il quale il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha accordato alla signora Pauro una proroga di due anni (fino al 26 marzo 2018) per l’inizio dei lavori.

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 1.000 a carico del Comune di San Giorgio delle Pertiche ed Euro 1.000 a carco di Ornella Pauro, oltre a IVA e CPA, per complessivi Euro 2000 oltre IVA e CPA in favore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

IL SEGRETARIO

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