Data: 2011-03-03 12:31:40

giochi gonfiabili al chiuso

Ci è stata fatta richiesta per sapere cosa occora per intraprendere l'attività di "parco" giochi gonfiabili all'interno di un capannone.
Quello oggetto dell'istanza ha però una destinazione d'uso artigianale ed un'ampiezza di mq.750.
E' possibile tale attività? e se si cosa occorre produrre e quali permessi e n.o. acquisire.
Grazie

riferimento id:409

Data: 2011-03-03 14:37:07

Re: giochi gonfiabili al chiuso

La materia è complessa e gli adempimenti diversi >:(:

1) autorizzazioni (O SCIA SE LA RITIENI APPLICABILE) per pubblico spettacolo con riferimento al locale;
2) licenza personale quale spettacolo viaggiante;
3) adempimento relativo alla registrazione delle attrazioni.

Il dm 18.05.2007 prevede che chiunque intenda svolgere
un'attività di spettacolo viaggiante, all'aperto o al
chiuso, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione
annuale del Comune di residenza, ma detta autorizzazione,
valida su tutto il territorio nazionale, non costituirà
ancora titolo per l'esercizio dell'attività. Sarà
infatti necessario ottenere una specifica autorizzazione da
parte di ogni Comune nel quale si intenda svolgere
l'attività di spettacolo viaggiante.

Inoltre c'è da dire che alcune attività dello spettacolo
viaggiante, per esempio, i teatri viaggianti, i circhi
equestri e i parchi divertimento, rientrano fra i locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre
alle norme di cui al decreto ministeriale 18.05.2007, si
applicano anche le norme del decreto ministeriale
19.08.1996, nonché quelle del R.D. n. 773 del 1931
(TULPS).

Ai fini del dm 18.05.2007 si intende per:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività
spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante
attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o
al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività
sono quelle classificate per tipologia con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi
dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337….
…..
d) parco di divertimento: complesso di attrazioni,
trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante
rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui
all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo
svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su
una medesima area e per il quale è prevista una
organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni….

Quindi i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico
spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di
cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della
Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo
testo unico.

Normativa di riferimento per autorizzate un parco divertimento
-art. 69 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS)
-artt. 13, 124, 125 R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento esecuzione TULPS)
-legge n. 337 del 18.03.1968
-art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977
-dm 18 maggio 2007
-circolare ministero dell’interno 01.12.2009 n. 114



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