Data: 2017-07-05 18:28:15

Sanzione per superamento limiti emissioni sonore

Regione Puglia

A seguito di esposto per i rumori provenienti da un cantiere edile e' stata interpellata l'aria per le misurazioni del caso. Dai risultati ottenuti e' emerso il superamento dei limiti di immissione 70db. Quale Sanzione della legge regionale 3/2002 e' applicabile? Inoltre i proventi spettano al comune ? E' possibile avere un fac simile verbale ?

riferimento id:40889

Data: 2017-07-06 06:21:08

Re:Sanzione per superamento limiti emissioni sonore


Regione Puglia

A seguito di esposto per i rumori provenienti da un cantiere edile e' stata interpellata l'aria per le misurazioni del caso. Dai risultati ottenuti e' emerso il superamento dei limiti di immissione 70db. Quale Sanzione della legge regionale 3/2002 e' applicabile? Inoltre i proventi spettano al comune ? E' possibile avere un fac simile verbale ?
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Le sanzioni per la violazione della normativa in materia di inquinamento acustico sono contenute nell'art. 10 L. 447/1995 (nel tuo caso appare applicabile il comma 2).
Autorità competente è il Comune.
In mancanza di riferimenti espressi alcuni commentantori ritengono che i proventi vadano allo Stato:
http://www.inquinamentoacustico.it/_dowload/inquinamento%20acustico%20-%20strippoli.pdf

Tuttavia proprio il comma 4, prevedendo che il 70% delle somme vadano allo Stato per essere riassegnate per specifici interventi ne fa dedurre la COMPETENZA COMUNALE (il Comune introita tutte le somme e poi riversa il 70%).
Ecco un esempio di determina di accertamento e riversamento:
http://www.cervignanodelfriuli.net/uploaded_files/attachments/201612271482830276/dim_n_1203_del_23_12_2016.pdf

BOZZA DI VERBALE a pagina 89 di questo manuale:
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/modulistica/pril2013.pdf

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[b]10. Sanzioni amministrative
(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

[color=red]2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.[/color]

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.[/b]



**************
Inquinamento acustico - Ordinanza di contenimento e riduzione delle emissioni sonore - Natura - Provvedimento contingibile e urgente - Art. 9 L. 447/95 - Competenza - Sindaco. Le ordinanze con le quali viene esercitato il potere di disporre temporaneamente speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inquinanti (inclusa l’inibitoria totale o parziale delle attività), hanno natura di provvedimenti contingibili e urgenti, sia per la ontologica temporaneità delle misure adottabili, sia per il carattere innominato ed atipico delle misure stesse (in deroga al principio di rigorosa nominatività e tipicità degli atti amministrativi. Siffatte ordinanze devono considerarsi adottate ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e sono riservate alla competenza del Sindaco (nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale). Sono peraltro estranee alle ordinarie funzioni di mera vigilanza e controllo (“sull’osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico”) contemplate dagli artt. 6 e 14 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nonché dalle Leggi Regionali Pugliesi nn° 17/2000 e 3/2002. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - R. s.a.s. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Traldi) e A.R.P.A. Puglia (avv. Capobianco) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 5639 (vedi: sentenza per esteso http://www.ambientediritto.it/sentenze/2006/TAR/Tar%20Puglia%20LE%202006%20n.5639.htm)

riferimento id:40889

Data: 2017-07-06 22:35:37

Re:Sanzione per superamento limiti emissioni sonore

In realtà ho letto che consolidata giurisprudenza considera applicabile la legge regionale e pertanto le relative sanzioni. In tal caso sono applicabili i principi della 689/81 e nel caso specifico, autorità  preposta a ricevere il rapporto e' la provincia ?

riferimento id:40889

Data: 2017-07-07 11:41:18

Re:Sanzione per superamento limiti emissioni sonore


In realtà ho letto che consolidata giurisprudenza considera applicabile la legge regionale e pertanto le relative sanzioni. In tal caso sono applicabili i principi della 689/81 e nel caso specifico, autorità  preposta a ricevere il rapporto e' la provincia ?
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La LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” cita i proventi delle sanzioni nell'art. 5 e 18.
Quest'ultimo dispone:
[b]All’accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento
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L'autorità competente, salvo diversa indicazione, è quella destinataria dei proventi.

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