Caso. Viene richiesta la ccvlps per il montaggio di alcuni spettacoli viaggianti, il cui parco viene circondato da transenne. Viene convocata la commissione. L'area interessata è di 350 mq. Il tecnico di parte produce una relazione asseverata che i clienti non possono essere superiori a 200 persone e che comunque i 300 mq sono incompatibili più di 200 persone. Cosa deve fare la commissione? Prende atti della relazione e non si pronuncia? Quella della relazione asseverata è comunque una facoltà riconosciuta dalla normativa? In altre parole, se anche fossimo stati sotto i 200, senza la relazione asseverata, la commissione si sarebbe comunque dovuta riunire?
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Caso. Viene richiesta la ccvlps per il montaggio di alcuni spettacoli viaggianti, il cui parco viene circondato da transenne. Viene convocata la commissione. L'area interessata è di 350 mq. Il tecnico di parte produce una relazione asseverata che i clienti non possono essere superiori a 200 persone e che comunque i 300 mq sono incompatibili più di 200 persone. Cosa deve fare la commissione? Prende atti della relazione e non si pronuncia? Quella della relazione asseverata è comunque una facoltà riconosciuta dalla normativa? In altre parole, se anche fossimo stati sotto i 200, senza la relazione asseverata, la commissione si sarebbe comunque dovuta riunire?
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Per punti:
1) al momento della RICHIESTA l'interessato deve dichiarare se siamo sopra o sotto le 200 (quindi in condizioni normali non ti dovresti trovare a scoprirlo al momento della riunione)
2) se siamo sotto NON si ha competenza della Commissione
3) l'autocertificazione del tecnico è vincolante e nello stesso tempo può portare il Comune a dare PRESCRIZIONI per evitare detto superamento
4) se si accerta la presenza di oltre 200 persone contemporanee scattano le sanzioni amministrative/penali
QUINDI:
a) fai istruttoria sulla base della relazione asseverata
b) autorizza
c) manda alla commissione per vigilanza
Non mi è chiaro il passaggio di autorizzare sulla relazione asseverata e poi di mandare alla commissione per la vigilanza. La commissione fa vigilanza successiva? Chi la convoca?
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Non mi è chiaro il passaggio di autorizzare sulla relazione asseverata e poi di mandare alla commissione per la vigilanza. La commissione fa vigilanza successiva? Chi la convoca?
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La COMMISSIONE ha compiti preventivi e di vigilanza (anche se spesso se lo dimentica e non li svolge).
Quindi devi mandare le autorizzazioni rilasciate alla stessa. Il Sindaco alla prima riunione utile può proporre lo svolgimento di attività di controllo/vigilanza anche mediante delega a singoli membri.
[b]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635[/b]
Art. 141
Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
[color=red]e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
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Art. 141 bis
[color=red]Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
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Il procedimento, in questo caso, è quello del punto 81 del d.lgs. 222/2016 che prevede, per gli spettacoli viaggianti sotto le 200 persone, l'istanza al suap e l'intervento della ccvlps. Giusto?
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Il procedimento, in questo caso, è quello del punto 81 del d.lgs. 222/2016 che prevede, per gli spettacoli viaggianti sotto le 200 persone, l'istanza al suap e l'intervento della ccvlps. Giusto?
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La disposizione del punto 81 NON prevede un intervento della Commissione.
Il dlgs 222 ha introdotto questa novità:
[color=red][b]Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
....
c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».[/b][/color]
Tale modifica ha eliminato il parere della Commissione SEMPRE quando siamo sotto le 200 persone.
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Ciò detto il PUNTO 81 e gli altri citano questa formula:
[b]L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la [color=red]trasmette [/color]alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.
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TRASMETTE non chiede parere .... si trasmette istanza (ed autorizzazione) per VIGILANZA ... non per parere
Ne abbiamo trattato in vari corsi di formazione:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=57.0
Se interessato suggerisco:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38334.0
Normativamente e' chiaro. In concreto, la vigilanza della CCVLPS, una volta ricevuta la relazione asseverata del tecnico dal Suap, in cosa consiste? Si riunisce la commissione e poi cosa fa? Fa un esame documentazione? Va a fare un sopralluogo? Questo aspetto non è ben chiaro
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Normativamente e' chiaro. In concreto, la vigilanza della CCVLPS, una volta ricevuta la relazione asseverata del tecnico dal Suap, in cosa consiste? Si riunisce la commissione e poi cosa fa? Fa un esame documentazione? Va a fare un sopralluogo? Questo aspetto non è ben chiaro
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DI FATTO esperienza ci insegna che non fa niente. Non mi risutano Commissioni che adottano programmi di vigilanza e controllo (anche perchè la maggior parte delle attività sono temporanee e non ha senso fare controlli sul passato).
Ciò detto, DI FATTO potrebbe valutare la documentazione, incaricare singoli membri di specifici controlli e sopralluoghi, chiedere approfondimenti ad interessato o organi di vigilanza.
Vi è AMPLISSIMA DISCREZIONALITA' (utile magari per strutture stabili o eventi ricorrenti).
Come detto però è DIFFICILE che la Commissione si avvalga di questa facoltà ...
Grazie. Per afflusso cosa si intende? Il numero delle persone che affluiscono alla struttura nella giornata, nei 120 giorni o la capienza massima?
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Grazie. Per afflusso cosa si intende? Il numero delle persone che affluiscono alla struttura nella giornata, nei 120 giorni o la capienza massima?
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200 persone è il LIMITE MASSIMO DI PERSONE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI.
In un evento posso avere anche MIGLIAIA DI PERSONE, a condizione che in contemporanea non ve ne siano più di 200 nell'area oggetto dell'evento di trattenimento/spettacolo.
La competenza delle CPV per spettacoli fino a 200 persone è ben spiegata in una risoluzione MISE [url=http://mauriziocrisanti.it/2017/05/licenze-spettacolo-200-persone-novita/]http://mauriziocrisanti.it/2017/05/licenze-spettacolo-200-persone-novita/[/url]
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