Data: 2017-07-05 11:17:07

archiviazione notifica 852/04

buongiorno,
un esercizio di somministrazione presenta scia amministrativa per l'apertura contestualmente alla notifica 852/04 per preparazione e somministrazione.
l'esercizio apre.
la scia amministrativa, dopo le verifiche del caso, risulta completa e efficace.
la usl richiede integrazioni (nello specifico nuova pianta planimetrica)
si notifica a mezzo pec la richiesta integrazioni. le integrazioni non vengono prodotte.
la usl invia un sollecito con il termine perentorio di 30 gg per integrare, pena l'archiviazione della pratica.
il sollecito viene notificato a mezzo pec. decorrono i termini e le integrazioni non vengono prodotte.
contatto telefonicamente l'esercente che mi assicura che provvederà.
passano diverse settimane... le integrazioni non sono arrivate... la usl comunica l'archiviazione della pratica.
Che provvedimento e/o comunicazione devo notificare all'interessato?

riferimento id:40883

Data: 2017-07-05 21:18:57

Re:archiviazione notifica 852/04

Invece di darti una risposta secca cerco di dettagliare il caso generale poi prenderai le tue decisioni.

Il discorso sarebbe lungo. Posso dirti che una SCIA è ricevibile o NON ricevibile. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 [i]è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, [b]ove espressamente previsto dalla normativa vigente[/b], dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, [...] tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.[/i]

Incrocia con l’art. 43 del DPR 445/2000:[i] la PA acquisisce d’ufficio ciò che è sostituto dalla dichiarazione ma [b]previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili [/b]per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti[/i]. Da qui l’irricevibilità della SCIA quando non ci sono gli elementi indispensabili al controllo e quindi alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di un’attività.

Aggiungo che la PA, allorquando valuta una SCIA, può intervenire (sempre ai sensi dell’art. 19) in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio di un’attività. L’intervento non è sulla SCIA ma sull’esercizio dell’attività.

L’intervento può essere un divieto diretto di esercizio dell’attività oppure, con un atto motivato, [i]qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, può invitare il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime [/i](con sospensione o meno dell’attività, a seconda dei casi).

Il tutto, questo è importante, deve avvenire in 60 gg - termine perentorio. Entro 60 giorni, cioè, devi capire se il privato ha i requisiti o meno per l’esercizio dell’attività indicata.

Nel tuo caso il privato ce li ha i requisiti per l’esercizio dell’attività? Direi di sì. Il fatto che sappia disegnare planimetrie non è un requisito previsto dalla normativa per l’esercizio di quella attività.
Puoi chiedere una planimetria firmata da un tecnico? NO, la normativa non lo prevede.
E, comunque, hai pubblicato sul sito l’elenco degli elementi necessari per la presentazione della SCIA ai sensi del d.lgs. n. 126/2016? Se non hai espressamente indicato sul sito web che la planimetria è obbligatoria indicando la normativa che lo prevede, non puoi chiederla. Ora, con la nuova modulistica unificata il problema non si porrebbe, la “notifica 852” non può avere allegati per definizione.

Quindi, tornando al caso generale, diciamo che se la SCIA è carente degli elementi che legittimamente puoi ritenere come necessari/obbligatori allora la puoi dichiarare non ricevibile (archiviata come dice la ASL), altrimenti ti devi preoccupare se il soggetto ha o meno i requisiti per l’esercizio dell’attività.

So che nella prassi quotidiana si è sviluppata la tendenza di considerare la carenza documentale come carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività ma anche in questo caso comportati nell’unico modo previsto dalla legge 241/90: o fai un atto motivato entro 60 gg oppure [i]amen[/i].
Nel caso appena descritto il responsabile procedimento potrebbe dichiarare la SCIA ricevibile e dare 30 gg per fornire gli elementi utili al controllo/precisazioni. Allo scadere del termine emettere il provvedimento di divieto prosecuzione attività o dichiarare da subito esecutiva la comunicazione (il silenzio del privato è interpretato come alla carenza dei requisiti). Ritengo, però, che un caso del genere sia utilizzabile, ammesso che sia una strada legittima, quando effettivamente la carenza documentale è legata strettamente ad una carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività: [i]Tizio dichiara di avere i requisiti professionali indicando un’adeguata esperienza lavorativa pregressa[/i]. Ciò può essere vero ma non puoi verificare, Tizio non ha fornito gli elementi utili al controllo.
In altre parole, instaura pure un dialogo con il privato ma entro 60 gg. devi chiudere necessariamente la partita: SCIA irricevibile (questo sarebbe meglio farlo entro pochissimi giorni); SCIA ricevibile con attività conformabile entro un termine uguale o maggiore di 30 gg, con l’indicazione delle necessarie misure. I[i]n difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata[/i]

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