Data: 2017-07-05 08:01:59

attività di rifugio alpino

In questo Comune è presente un rifugio alpino gestito da una s.r.l. autorizzato dal Comune dal 1998.
Il nuovo Testo Unico, L.R. 86/2016, prevede adesso (con una formulazione diversa dalla normativa precedente) che "sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative". 
Questa formulazione sembra non consentire che l'attività in questione sia esercitata da impresa commerciale.
Il Testo Unico 42/00 prevedeva che i rifugi potevano essere "gestiti da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religise, sportive e ricreative."   
Come ci dovremmo comportare con l'attività in essere che è stata autorizzata a suo tempo ai sensi della L.R. 1/1987 (precedente anche al T.U. 42/2000 ora abrogato)? Sono legittimati a continuare ad esercitare in base all'autorizzazione rilasciata a suo tempo, fintanto che non cesseranno la gestione dell'attività?
Grazie per la risposta, saluti           

riferimento id:40881

Data: 2017-07-06 07:43:40

Re:attività di rifugio alpino


In questo Comune è presente un rifugio alpino gestito da una s.r.l. autorizzato dal Comune dal 1998.
Il nuovo Testo Unico, L.R. 86/2016, prevede adesso (con una formulazione diversa dalla normativa precedente) che "sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative". 
Questa formulazione sembra non consentire che l'attività in questione sia esercitata da impresa commerciale.
Il Testo Unico 42/00 prevedeva che i rifugi potevano essere "gestiti da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religise, sportive e ricreative."   
Come ci dovremmo comportare con l'attività in essere che è stata autorizzata a suo tempo ai sensi della L.R. 1/1987 (precedente anche al T.U. 42/2000 ora abrogato)? Sono legittimati a continuare ad esercitare in base all'autorizzazione rilasciata a suo tempo, fintanto che non cesseranno la gestione dell'attività?
Grazie per la risposta, saluti         
[/quote]

NESSUN PROBLEMA; rientrano anche nella nuova definizione ed anche se non vi rientrassero la disposizione che detta la definizione non ha conseguenze sulle attività esistenti (neanche in caso di subingresso).

riferimento id:40881
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it