Illegittimità del diniego di accesso agli esposti
[color=red][b]Tar Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898 - Pres. Pozzi, Est. Massari[/b][/color]
[b] E’ illegittimo il diniego di accesso ad un esposto a seguito del quale è stato attivato un procedimento di verifica o ispettivo, e ciò in quanto colui il quale subisce tale procedimento ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (1).[/b]
(1) Ha chiarito il Tar che il privato, che subisce un procedimento di controllo, vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere - inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità - suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato. Infatti, l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Accessoaidocumenti/Diritto/TarToscana3luglio2017n.898/index.html
Ciò vale pure riguardo le segnalazioni a servizi sociali e sanitari.. Meglio segnalare i servizi ai presunti bisognosi che i presunti bisognosi ai servizi. L'aiuto non si deve subire, meno che mai per il bel muso di un mitomane al quale basta sentir tossire per pensare che uno abbia la tubercolosi. Come per le cause giudiziarie, si deve considerare il difetto d'interesse di chi non è né famigliare né convivente.
L'aiuto va offerto (e non schiaffato) a chi è in difficoltà, mentre chi può curarsi in clinica svizzera può benissimo non darsi la briga di farlo, e nessuno deve intervenire.
Più che giusto la vittima possa sapere chi ha cercato guai, se non altro perché quello non pensi che nel dubbio è sempre meglio la delazione per sentirsi più tranquilli