Data: 2017-07-04 10:02:38

nuovo amministratore licenza 88 tulps

Buongiorno,
nell'ipotesi di una società X con licenza ex. art. 88 TULPS, nella quale varia l'amministratore e i soci ma la p.iva e la ragione sociale rimane identica, la Questura è tenuta a rifare la licenza al nuovo soggetto. Nel nostro Comune abbiamo una Delibera CC che detta linee guida per l'installazione degli apparecchi da gioco a seguito della lr 57/2013 e precisa che [i]la L.r. non si applica alle attività già in esercizio all'entrata in vigore della stessa (12/11/2013) e fino alla scadenza del titolo abilitativo, reso permanente ai sensi dell'art. 11 del reg. tulps nonché alle ipotesi di subingresso in attività già esistenti all'entrata in vigore della norma[/i].
Anche se per l'88 tulps viene rifatta la licenza possiamo ritenere che si tratta di attività già esistente?
Grazie.

riferimento id:40869

Data: 2017-07-04 13:09:08

Re:nuovo amministratore licenza 88 tulps


Buongiorno,
nell'ipotesi di una società X con licenza ex. art. 88 TULPS, nella quale varia l'amministratore e i soci ma la p.iva e la ragione sociale rimane identica, la Questura è tenuta a rifare la licenza al nuovo soggetto. Nel nostro Comune abbiamo una Delibera CC che detta linee guida per l'installazione degli apparecchi da gioco a seguito della lr 57/2013 e precisa che [i]la L.r. non si applica alle attività già in esercizio all'entrata in vigore della stessa (12/11/2013) e fino alla scadenza del titolo abilitativo, reso permanente ai sensi dell'art. 11 del reg. tulps nonché alle ipotesi di subingresso in attività già esistenti all'entrata in vigore della norma[/i].
Anche se per l'88 tulps viene rifatta la licenza possiamo ritenere che si tratta di attività già esistente?
Grazie.
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La licenza art. 88 è della QUESTURA (competenza primaria) anche se dovrebbe passare da SUAP come tutte le procedure riguardanti imprese. La variazione di amministratore e soci non dovrebbe comportare alcuna variazione di licenza anche se SPESSO, per il carattere "personale" delle licenze tulps, gli organi dello Stato tendono a "volturare" le licenze.
A PRESCINDERE dalla voltura (che ci può essere o meno), l'attività rimane ESISTENTE ai fini della legge regionale e la voltura non incide su questo aspetto.

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