LUDOPATIA: no a contingibili ed urgenti per il contrasto se non adeguatamente motivate
[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 29 giugno 2017 n. 606 [/b][/color]
Pubblicato il 29/06/2017
00606/2017 REG.PROV.COLL.
01280/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2010, proposto da: Romi S.n.c. di Mingardo e Gnocco, Playforfun Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Alvise Arvalli, Davide Milan, con domicilio eletto presso lo studio Davide Milan in Padova, Passaggio Gaudenzio, 7;
contro
Comune di Battaglia Terme in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Battaglia Terme (Pd) del 07.06.2010 n. 20 prot. n. 4897, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie:
dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica;
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dell’ordinanza con cui il Sindaco di Battaglia Terme ha disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica; dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica.
Le società ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Ente Civico non si è costituito in giudizio.
Accolta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall’esame degli atti si evince che la limitazione degli orari di funzionamento delle apparecchiature per il gioco lecito è stata disposta dal Sindaco con ordinanza contingibile e urgente.
Osserva il Collegio che, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di fronteggiare emergenze sanitarie o prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è, quindi, legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. II Ter, 18 febbraio 2015, n.2773; Cons. Stato, Sez. V, n. 904/ 2012 e n.820/2010).
[color=red][b]Il presupposto indefettibile per l’adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere “provvisorio” e a condizione della “temporaneità dei loro effetti” (Corte Cost., sentenze 7 aprile 2011, n. 15 e 1 luglio 2009, n.196 e Consiglio di Stato, Sez.IV, 31 ottobre 2013, n. 5276, cfr. TAR Toscana, Sez. 1, 13 aprile 2015, n.576).[/b][/color]
[color=red][b]Il ricorso all’ordinanza di necessità ed urgenza si configura quale extrema ratio dell’ordinamento, ossia quale rimedio straordinario che l’amministrazione ha a disposizione per fronteggiare situazioni eccezionali cd imprevedibili, non altrimenti governabili. Questa fisionomia peculiare dell’ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali (TAR Puglia, Lecce, con sentenza n. 797 del 12 maggio 2016).[/b][/color]
Trattandosi di uno strumento extra ordinem, il potere di ordinanza ha un carattere residuale, nel senso che non può essere esercitato in luogo di poteri tipici previsti dalle norme vigenti idonei a far fronte a quel tipo di situazione.
Ciò posto, l’ordinanza contingibile e urgente sottoposta al vaglio del Collegio è chiaramente illegittima in quanto:
[b]a) non dà adeguatamente conto degli elementi qualificabili come “emergenze sanitarie” o “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana” posti a base della sua adozione;[/b]
[b]b) non prevede un termine finale di efficacia, ma detta una disciplina degli orari di esercizio del gioco lecito applicabile sine die; disciplina, a carattere ordinario e a tempo indeterminato, che si sovrappone arbitrariamente agli ordinari strumenti che la legge attribuisce al Comune per contrastare il fenomeno della ludopatia (es. ordinanze ex art. 50, comma 7, del T.U.E.L.).[/b]
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza extra ordinem: le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario
IL SEGRETARIO