Alla richiesta di apertura di studio di massoterapia, il SUAP ha risposto:
I "massaggi" possono essere di tre tipi:
1) puramente estetici = SCIA per attività di estetista
2) solo per benessere (no curativi, no terapeutici, no per mal di schiena...) = L.R. 3/2012 e ss.mm.ii. (L.R. 14/2016) = NO TARGA/PUBBLICITA' CON SCRITTO STUDIO DI MASSOTERAPIA O MASSOFISIOTERAPIA, ma solo con scritto centro massaggi benessere!!!
3) con finalità medica (riabilitazione post trauma...)
La sua abilitazione di "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" permette solo il caso 2.
Per poter aprire uno studio di massoterapia (caso 3) la S.V. deve avere la supervisione di un medico o fisioterapista.
Abbiamo risposto giusto?
Hanno inviato però una circolare dell'Associazione italiana massoterapisti.
cosa ne dite??
grazie mille
Alla richiesta di apertura di studio di massoterapia, il SUAP ha risposto:
I "massaggi" possono essere di tre tipi:
1) puramente estetici = SCIA per attività di estetista
2) solo per benessere (no curativi, no terapeutici, no per mal di schiena...) = L.R. 3/2012 e ss.mm.ii. (L.R. 14/2016) = NO TARGA/PUBBLICITA' CON SCRITTO STUDIO DI MASSOTERAPIA O MASSOFISIOTERAPIA, ma solo con scritto centro massaggi benessere!!!
3) con finalità medica (riabilitazione post trauma...)
La sua abilitazione di "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici" permette solo il caso 2.
Per poter aprire uno studio di massoterapia (caso 3) la S.V. deve avere la supervisione di un medico o fisioterapista.
Abbiamo risposto giusto?
Hanno inviato però una circolare dell'Associazione italiana massoterapisti.
cosa ne dite??
grazie mille
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AVETE RISPOSTO CORRETTAMENTE. Il titolo considerato non abilita nè all'attività estetica nè a quella medica ....
Non conosco la circolare dell'associazione massofisioterapisti ... magari è un utile spunto ma certamente non ha alcun valore giuridico diretto.
Qui puoi trovare l'inquadramento che il Ministero della Salute ha dato della professione di "massofisioterapista" e della professione di "massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici": [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto[/url]
Il primo è un OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO
Il secondo rientra tra le ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
L'art. 1 c. 2 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" infatti dice che "[i]Resta ferma la competenza delle regioni nell'[u]individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie[/u] come definite dal comma 1.[/i]"