Data: 2017-07-03 10:07:41

subingresso posteggio

Nonostante sia stato approvato da poco il nuovo "regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone", non poche problematiche riscontriamo sulla questione del subingresso. Mi spiego meglio.
L'art 8 relativo al subentro nella concessione  dispone testualmente "che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone relativo all'intero anno di occupazione al quale si riferisce la concessione oggetto di voltura". Mentre il regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche all'art.7 comma I dispone che " il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Ad ogni cambio di proprietà o di gestione dell'azienda deve corrispondere una comunicazione di sub ingresso rispettando la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti nel rispetto dell'art. 74 della legge. Al comma 7 è previsto che "il trasferimento dell'azienda comporta da parte dell'amministrazione comunale la verifica della regolarità dei pagamenti  dovuti a qualsiasi titolo al comune dall'azienda cedente. In caso di accertata morosità il subentrante è tenuto al pagamento degli oneri dovuti".      La società incaricata dal comune di riscuotere i tributi per conto del comune sostiene le seguenti argomentazioni:
- l'ufficio dovrebbe procedere ogni volta che c'è un subingresso ad una reintestazione e in caso di morosità bloccare il subingresso che altrimenti sarebbe un modo per bypassare il pagamento. Il problema secondo loro riguarda soprattutto le morosità di coloro che non pagano il suolo pubblico da diversi anni. Sostengono che anche far pagare tutto al subentrante è eccessivo.
Io ho replicato loro sostenendo che la reintestazione dell'autorizzazione è una forzatura del diritto amministrativo in quanto per il subingresso è sufficiente una segnalazione del subentrante a cui allegherà il vecchio titolo autorizzatorio . Il subentrante subentra nei crediti e debiti e anche nell'autorizzazione del subentrato.  Bloccare il subingresso in caso di morosità sul mancato pagamento del suolo pubblico da parte del vecchio intestatario  mi sembra una forzatura che l'ufficio non può e non DEVE fare. Ho ricordato loro che i subingressi mi arrivano tramite STAR per via telematica, con l'atto notarile e quindi ne prendo atto e basta , fermo restando la verifica sul durc su entrambi i soggetti entro 60 gg.  Mi sembra più un problema legato al recupero crediti da parte della società che un problema nostro. Come risolvere la questione del mancato pagamento del suolo pubblico magari da più anni sulla base dei nostri regolamenti vigenti? GRAZIE OMNIAVIS!!

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Data: 2017-07-03 19:29:56

Re:subingresso posteggio

in estrema sintesi posso dirti che, tendenzialmente, il subingresso rappresenta una liaison che trasla verso l’avente causa diritti ed oneri del cedente. In genere i regolamenti di cui parli dovrebbero essere strutturati affinché Tizio moroso si veda sospendere la concessione e poi, eventualmente, revocare se nel periodo di sospensione non si è regolarizzato.

Il fatto di reintestare il provvedimento è un fatto formale. Va da sé che il trasferimento d’azienda (con le dovute modalità) determina la sostituzione nelle posizioni giuridiche. La comunicazione di subingresso serve per rendere certa e penalmente rilevante la relativa dichiarazione di avvenuto trasferimento aziendale (vendita o affitto, le ipotesi più ricorrenti).

Il momento del subingresso non rappresenta, secondo me, un momento nel quale agire a differenza di altri momenti. L’importante sarebbe intervenire in modo trasparente sul moroso: dopo due mancati pagamenti scatta il provvedimento di sospensione. Se non c’è regolarizzazione dopo tot mesi scatta il provvedimento di revoca, questo a prescindere dall’avvicendamento del titolare d’azienda intestataria di quel titolo e a prescindere se il moroso è un affittuario d'azienda o un proprietario.

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