Buonasera dott. Chiarelli,
in occasione della stagione estiva con eventi già calendarizzati, ma non disciplinati nelle concessioni, dalla passata Amministrazione Comunale, il neo eletto Sindaco ha inteso concedere con proprio atto, l'esenzione del Tributo dovuto per occupazioni di aree pubbliche chela passata amministrazione concedeva nella misura del al 50% delle tariffe in vigore. Il direttore di ragioneria però, dichiara la improcedibilità della concessione atteso che, a suo dire, la competenza è della giunta comunale che, ad oggi, non si è ancora insediata. E' corretta l'interpretazione data dal responsabile?
Buonasera dott. Chiarelli,
in occasione della stagione estiva con eventi già calendarizzati, ma non disciplinati nelle concessioni, dalla passata Amministrazione Comunale, il neo eletto Sindaco ha inteso concedere con proprio atto, l'esenzione del Tributo dovuto per occupazioni di aree pubbliche chela passata amministrazione concedeva nella misura del al 50% delle tariffe in vigore. Il direttore di ragioneria però, dichiara la improcedibilità della concessione atteso che, a suo dire, la competenza è della giunta comunale che, ad oggi, non si è ancora insediata. E' corretta l'interpretazione data dal responsabile?
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La determinazione delle tariffe spetta, sulla base degli atti generali o del regolamento consiliare, alla GIUNTA.
Quindi l'eventuale atto del Sindaco è illegittimo.
Ciò detto a mio avviso il responsabile di ragioneria può SEGNALARE al Sindaco tale situazione, ma non può rifiutarsi di applicare l'atto ancorchè illegittimo ... l'atto esiste e lo vincola e lo esonera da responsabilità.
Suggerirei a lui di scrivere ufficialmente al Sindaco che l'atto è illegittimo e che lui lo applicherà ritenendosi esonerato da ogni responsabilità ... così che quando arriva la Corte dei conti ... prende solo il Sindaco!!!!
Ovviamente al Sindaco consiglierei di STARE ATTENTO.
Non solo l'atto è illegittimo per incompetenza ma valuterei attentamente un esonero dalla cosap/tosap adottato a eventi calendarizzati (in pratica si tratta di esoneri AD PERSONAM). Sebbene formalmente giustificabile (anche se è dubbio anche questo aspetto), vi sono rilievi contabili non indifferenti ....