Data: 2017-06-30 12:47:06

Nullaosta alla mobilità

Buongiorno,
mi hanno riferito che una legge regionale Friuli imporrebbe all'Ente Locale di concedere nullaosta alla mobilità presso altro Ente ad un pubblico dipendente, dopo un certo periodo di tempo; possibile?

Grazie

Qui:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/comparto-unico-contrattazione/FOGLIA25/#id2

leggo:

2. Come deve essere intesa l'espressione "qualora il consenso non venga dato dall'ente cedente entro 30 gg." contenuta nel comma 3 dell'articolo 25 del CCRL 7/12/06?

Il comma 3, dell'articolo in esame, prevede, per la fattispecie degli enti privi di qualifiche dirigenziali, che qualora il consenso alla mobilità non venga dato dall'ente cedente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della mobilità medesima, il dipendente interessato accede alla mobilità decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine per la concessione del consenso.
Un tanto a significare che il procedimento di mobilità in argomento si perfeziona in ogni caso decorsi 150 giorni (30 + 120) dalla richiesta del dipendente interessato, sia nell'ipotesi in cui, nel termine di 30 giorni, l'amministrazione di appartenenza non si sia pronunciata sull'istanza del richiedente, ovvero in caso di silenzio dell'ente cedente, sia nell'ipotesi in cui, nello stesso termine di 30 giorni, l'amministrazione di appartenenza si sia pronunciata in senso contrario alla richiesta di mobilità, ovvero abbia rigettato l'istanza.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/giunta/dettaglio.act;jsessionid=AB6F389358DEF003F676F3342D98AE1A?dir=/rafvg/cms/RAFVG/Giunta/Panontin/comunicati/&id=92199&ass=C03&WT.ti=Ricerca%20comunicati%20stampa

Per quanto riguarda, infine, la mobilità fra Enti del Comparto unico regionale, l'assessore ricorda che "già con la legge regionale 24/2009 la mobilità ha trovato concreta applicazione, proprio escludendo la necessità del nulla osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza. La reintroduzione del nulla osta ad opera della legge finanziaria regionale per l'anno 2013 è stata definitivamente superata con l'intervento legislativo recentemente adottato dal Consiglio con la legge regionale 12/2014, in occasione della ridefinizione delle regole assunzionali, limitando la necessità di chiedere il nulla osta, al fine di non creare disservizi, solo qualora l'Amministrazione di appartenenza sia sottoposta ad un divieto assoluto di assunzione di personale".

riferimento id:40827

Data: 2017-06-30 16:24:39

Re:Nullaosta alla mobilità

Ma

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=42410

L'articolo 13, comma 19, della l.r. 24/2009 prevede che il trasferimento del personale, a seguito dell'attuazione della procedura di mobilità obbligatoria di comparto avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

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