Data: 2017-06-30 10:56:21

vendita prodotti di propria produzione

Scusate se rifaccio domanda, ma non ho avuto risposte...

Uno spaccio aziendale di abbigliamento (produzione e vendita propri prodotti in locali attigui alla produzione) può vendere una percentuale di abbigliamento non di sua produzione? qual è la percentuale e la norma?

E' stato risposto da Voi "Certo che può farlo .... nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attività prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti". Qual è la norma?

qual è la norma che dice che se vuole fare SCIA vicinato per vendere altre marche non di propria produzione  (penso quindi con limite di superficie non superiore al 50%?) non deve fare cambio di destinazione d'uso in commerciale?
dovrà presentare qualcosa che comprovi che fa produzione e vendita propri prodotti nel resto della superficie?

Se lui modifica il suo D8 richiedendo destinazione uso commerciale per pochi metri per fare SCIA vicinato e vendere altre marche, perde la qualifica di stabilimento confezioni e diventa commerciale?

grazie

riferimento id:40824

Data: 2017-06-30 12:00:45

Re:vendita prodotti di propria produzione


Scusate se rifaccio domanda, ma non ho avuto risposte...

Uno spaccio aziendale di abbigliamento (produzione e vendita propri prodotti in locali attigui alla produzione) può vendere una percentuale di abbigliamento non di sua produzione? qual è la percentuale e la norma?

E' stato risposto da Voi "Certo che può farlo .... nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attività prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti". Qual è la norma?

qual è la norma che dice che se vuole fare SCIA vicinato per vendere altre marche non di propria produzione  (penso quindi con limite di superficie non superiore al 50%?) non deve fare cambio di destinazione d'uso in commerciale?
dovrà presentare qualcosa che comprovi che fa produzione e vendita propri prodotti nel resto della superficie?

Se lui modifica il suo D8 richiedendo destinazione uso commerciale per pochi metri per fare SCIA vicinato e vendere altre marche, perde la qualifica di stabilimento confezioni e diventa commerciale?

grazie
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

[color=red][b]2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.[/b][/color]

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

riferimento id:40824

Data: 2017-07-03 11:45:45

Re:vendita prodotti di propria produzione

non è chiaro, scusate.

riferimento id:40824
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