OK al diritto di accesso ai VERBALI c.d.s. anche se già notificati
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 26 giugno 2017 n. 1102 [/b][/color]
Pubblicato il 26/06/2017
N. 01102/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2017, proposto da:
Emilio Romano, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Marotta, domiciliato ex art. 25 cpa presso Salerno Segreteria Giurisdizionale TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D’Aquino, 3;
contro
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento implicito di rigetto con cui il Comune di Agropoli ha rifiutato l’ostensione degli atti richiesti con istanza di accesso del 6.7.2016, relativa a copia conforme di verbali di contestazione di norme del codice della strada e relative relate di notifica, e per l’accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a termini dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, in materia di accesso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
Considerato che il ricorrente, con il ricorso all’esame, proposto in riassunzione di analogo gravame già proposto innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, che con Ordinanza presidenziale n.1546/2017 ha declinato la propria competenza, assegnando il ricorso alla sezione staccata di Salerno, ha chiesto: a) dichiararsi illegittimo l’implicito diniego opposto dal Comune di Agropoli all’istanza di accesso formulata in data 6.7.2016 (prot. n. 018382), avente ad oggetto copia conforme all’originale dei verbali di contestazione di violazione alle norme del codice della strada, come analiticamente riportati nell’istanza, e relate di notifica dei suddetti verbale, al dichiarato fine di “verificare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, ai fini di una eventuale ricorribilità dinanzi all’A.G. competente”; e b) conseguentemente accertarsi il suo diritto all’accesso richiesto, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli atti de quibus;
Considerato che, più puntualmente, il ricorrente spiegava di essere venuto a conoscenza, in via informale, dell’esistenza di verbali di contestazione di violazione delle norme del codice della strada emessi dal Comune di Agropoli a suo carico, mai a lui notificati, e da qui l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza dei suddetti verbali e di verificare la propria posizione debitoria; aggiungeva che il ricorso poggiava, quindi, sul suo diritto all’accesso in funzione di tutela giurisdizionale;
Considerato che il resistente Comune di Agropoli si costituiva in giudizio (innanzi al TAR Campania, Napoli, non riproponendo la sua costituzione nella presente sede), assumendo, giusta quanto documentato dalla difesa ricorrente che ha prodotto gli atti relativi, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso sul rilievo che gli atti richiesti in ostensione (che, ad ogni buon conto venivano, in copia, esibiti in giudizio) sarebbero stati già in possesso del ricorrente, come dimostrato dalle relate di notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
Considerato che a ciò la difesa ricorrente opponeva: a) che la relate esibite nessun riferimento facevano agli atti notificati; b) che comunque non erano stati esibiti i verbali richiesti; c) che le stesse relate erano state esibite in copia semplice e non conforme;
Ritenuto, in via generale, che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimamente per l’esercizio del diritto di accesso, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione;
[color=red][b]Ritenuto che tale interesse, in astratto, deve riconoscersi certamente in capo al ricorrente, destinatario degli atti richiesti;[/b][/color]
[b]Ritenuto che la circostanza che detti atti (tutti o in parte) siano stati notificati al ricorrente (del che invero non vi è neppure prova, atteso che le relate, prodotte in copia, non presentano apparentemente alcun collegamento con i verbali di accertamento cui si riferiscono), non esclude, né elide, il diritto di accesso, posto che, pacifico essendo che gli atti de quibus sono tuttora nella disponibilità dell’Amministrazione, il destinatario degli atti potrebbe tuttora dover verificare le circostanze fattuali del rapporto controverso (ad esempio, per l’esigenza di preliminare verifica circa la possibilità stessa di opporsi alla pretesa esecutiva, per accertare l’identità del soggetto consegnatario della notifica a fini diversi o, più banalmente, per aver smarrito gli atti, peraltro risalenti nel tempo; cfr., in fattispecie analoga, Cons. di Stato, n. 4209/2014);[/b]
Ritenuto sotto diverso profilo, che in ogni caso l’esibizione in copia, in giudizio, degli atti (o parte di essi che sia), non è comunque satisfattiva del richiesto accesso, che deve avvenire, salvo diversa determinazione dell’interessato, in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto (cfr., per fattispecie analoga, TAR Campania, Salerno, n.1750/2013, ex pluris);
[b]Ritenuto, per quanto precede, il ricorso fondato, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente di accedere a – e di ottenere copia conforme di – tutti i verbali di contestazione, ai quali lo stesso ha fatto riferimento nella sua richiesta, e delle relative relate di notifica; tanto nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza;[/b]
Ritenuto di regolare le spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo indicata, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
P.Q.M.
[b]Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Agropoli di esibire, e consegnare, al ricorrente, copia conforme degli atti richiesti con l’istanza di accesso di cui in epigrafe, tanto nel termine indicato in motivazione.[/b]
Condanna il Comune di Agropoli al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente e con attribuzione all’avv. Simona Marotta, difensore dichiaratosi antistatario, nella complessiva comma di euro 500,00, (cinquecento/00), oltre IVA e CPA di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese