Salve a tutti,
un esercizio di vicinato intende utilizzare un capannone adiacente all'attività con destinazione d'uso categoria c2 locali di deposito - magazzino a zona esposizione di mobili.
a) Può un locale con tale destinazione d'uso essere destinato a sala esposizione?
b) L'eventuale possibilità di ampliamento con la sala esposizione comporta un aumento della superficie dell'esercizio di vicinato anche se si tratta di un'altro immobile e quindi rientriamo nella media struttura di vendita?
c) la sola sala esposizione costituisce attività economica a tutti gli effetti e pertanto soggiace a tutti i requisiti di legge?
In un precedente post http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32906.msg62060#msg62060 ,Simone faceva riferimento ad agenzia di affari, ma qui, a mio avviso non si tratta di solo esposizione di mobili ma di ampliamento ad una preesistente attività, quindi , come è da considerate ai fini autorizzativi questa nuova struttura adiacente destinata alla sola esposizione di mobili?
grazie
un esercizio di vicinato intende utilizzare un capannone adiacente all'attività con destinazione d'uso categoria c2 locali di deposito - magazzino a zona esposizione di mobili.
a) Può un locale con tale destinazione d'uso essere destinato a sala esposizione?
[color=red]C/2 è la CLASSIFICAZIONE CATASTALE e non la destinazione d'uso.
Occorre verificare la reale destinazione d'uso EDILIZIA ....
Qualora manchi si fa riferimento alla catastale che a nostro avviso è IDONEA in quanto il locale esposizione (senza vendita) ha funzioni assimilate al magazzino
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b) L'eventuale possibilità di ampliamento con la sala esposizione comporta un aumento della superficie dell'esercizio di vicinato anche se si tratta di un'altro immobile e quindi rientriamo nella media struttura di vendita?
[color=red]DIPENDE se:
1) è collegato all'esercizio. In questo caso l'area espositiva si configura come superficie di vendita
2) è staccato (in questo caso se vi è sola esposizione senza vendita non rappresenta superficie di vendita)
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c) la sola sala esposizione costituisce attività economica a tutti gli effetti e pertanto soggiace a tutti i requisiti di legge?
[color=red]No, vi è il solo obbligo di scia come agenzia d'affari ai sensi del
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 208 - Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte
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In un precedente post http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32906.msg62060#msg62060 ,Simone faceva riferimento ad agenzia di affari, ma qui, a mio avviso non si tratta di solo esposizione di mobili ma di ampliamento ad una preesistente attività, quindi , come è da considerate ai fini autorizzativi questa nuova struttura adiacente destinata alla sola esposizione di mobili?
Agenzia d'affari:
1.anche se non vi è intermediazione?
2.anche ne non è temporanea l'esposizione?
e, nel caso è necessario:
Il Tariffario e il registro degli affari.
grazie
Agenzia d'affari:
1.anche se non vi è intermediazione?
2.anche ne non è temporanea l'esposizione?
e, nel caso è necessario:
Il Tariffario e il registro degli affari.
grazie
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Sì, in realtà l'esposizione temporanea c'è (l'esposizione permanente è una forma di esposizione temporanea) ....
La SCIA è dovuta anche se non occorre nè tariffario nè registro degli affati