Buongiorno, il ns. comune ha ricevuto una SCIA per l'apertura di una struttura ricettiva corredata da documentazione tecnica inerente gli impianti d'esercizio, barriere architettoniche, ecc. Inoltrata la pratica all'ufficio tecnico per le verifiche di competenza, è risultato che i locali, situati in edificio adibito a convitto suore al 1° piano e attività scolastica al piano terra, non dispongono dell'agibilità e non hanno destinazione d'uso turistico ricettiva come previsto dalla norma regionale.
Considerato quanto previsto al nuovo comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90 “[i]L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. [b]Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, l’attività si intende vietata"[/b][/i]
Nel caso esposto, l'attività parrebbe conformabile in quanto i proprietari dei locali possono sanare le irregolarità con le opportune presentazioni della scia per agibilità e della pratica di cambio destinazione d'uso. Ma qual'è il termine che deve essere assegnato al segnalante per conformare l'attività ? La legge parla di almeno 30 giorni, vuol dire che se ne possono assegnare anche 45? 60? 90?
Il mio responsabile parla di "sospendere il procedimento" per 30 gg. in attesa delle "integrazioni"....
Ma in realtà la questione si pone in altri termini, ovvero quali sono i casi in cui un'attività è conformabile e quali i casi in cui non lo è ?
Grazie
ps trovo che l'art. 19 della L. 241/1990 sia più complesso di quello che sembra....
Buongiorno, il ns. comune ha ricevuto una SCIA per l'apertura di una struttura ricettiva corredata da documentazione tecnica inerente gli impianti d'esercizio, barriere architettoniche, ecc. Inoltrata la pratica all'ufficio tecnico per le verifiche di competenza, è risultato che i locali, situati in edificio adibito a convitto suore al 1° piano e attività scolastica al piano terra, non dispongono dell'agibilità e non hanno destinazione d'uso turistico ricettiva come previsto dalla norma regionale.
Considerato quanto previsto al nuovo comma 3 dell'art. 19 della L. 241/90 “[i]L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. [b]Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, l’attività si intende vietata"[/b][/i]
Nel caso esposto, l'attività parrebbe conformabile in quanto i proprietari dei locali possono sanare le irregolarità con le opportune presentazioni della scia per agibilità e della pratica di cambio destinazione d'uso. Ma qual'è il termine che deve essere assegnato al segnalante per conformare l'attività ? La legge parla di almeno 30 giorni, vuol dire che se ne possono assegnare anche 45? 60? 90?
Il mio responsabile parla di "sospendere il procedimento" per 30 gg. in attesa delle "integrazioni"....
Ma in realtà la questione si pone in altri termini, ovvero quali sono i casi in cui un'attività è conformabile e quali i casi in cui non lo è ?
Grazie
ps trovo che l'art. 19 della L. 241/1990 sia più complesso di quello che sembra....
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Per punti:
1) la scia/attività NON è conformabile. La conformazione va intesa come regolarizzazione senza necessità di attivare altri procedimenti amministrativi (altrimenti TUTTO è conformabile e la norma non avrebbe senso).
2) la procedura di conformazione determina la assegnazione di un termine MINIMO di 30 giorni. SUGGERIAMO di assegnare sempre detto termine salvo casi complessi o "periodi particolari" come questo (imminenti ferie estive) evitando di far scadere il termine ad agosto. Consigliamo di non superare i 60 giorni.
3) NON ESISTONO le integrazioni sulla scia (men che meno in questo caso).
Nel tuo caso devi dichiarare INEFFICACE la scia .... valutare se inviare alla Procura per false dichiarazioni ... ed inibire l'attività (mandare per conoscenza a polizia locale)