Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 9-3-2012 n. 6878
Mancata postalizzazione tagliandi Ced.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
1) Comunicazione di variazione del punteggio
2) Rinnovo di validità della patente di guida ed annotazione cambio di residenza sulla stessa
Circ. 9 marzo 2012, n. 6878 (1).
Mancata postalizzazione tagliandi Ced.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Ai
Direttori generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici motorizzazione civile
Loro sedi
Alla
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione
Sezione logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c.:
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All’
Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
All’
Urp
Sede
Come è noto a codesti Uffici, da qualche tempo l'erogazione del servizio di cd. "postalizzazione" dei tagliandi relativi al rinnovo di validità della patente di guida, all'annotazione sulla stessa dell'avvenuto cambio di residenza, nonché di comunicazione dell'avvenuta decurtazione di punteggio, è sospeso a causa dell'indisponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
Sono altresì noti i disagi che ciò arreca all'utenza, che legittimamente reclama l'erogazione di un servizio che questa Amministrazione - per causa di forza maggiore e fino all'assegnazione di nuove risorse - non è allo stato in grado di corrispondere.
Tanto premesso, ed al fine di predisporre ogni forma di collaborazione possibile per contenere il predetto disagio,
Si dispone quanto segue
1) Comunicazione di variazione del punteggio
Con riferimento all'impossibilità di spedire presso l'indirizzo di residenza del titolare della patente di guida la comunicazione di variazione del punteggio sulla stessa - in temporanea deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 29 luglio 2003, recante "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida", (G.U. 6 agosto 2003, n. 181), come modificato dal D.M. 30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101), e fino a nuova disposizione di questa Direzione generale - l'iscrizione ad uno dei predetti corsi sarà consentita a mezzo dell'esibizione di una delle due seguenti documentazioni:
A) Stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l'accesso al sito "il portale dell'automobilista" - A tal fine l'utente, esegue le seguenti operazioni, tutte gratuite:
- registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it;
- inserimento della login e della password;
- selezione, in progressione, delle funzionalità "accesso ai servizi" - "verifica punti patente" - "estratto conto";
- stampa di quanto visualizzato.
B) Stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l'accesso da parte di codesti uffici alla maschera Veca - Tale modalità, che prevede ovviamente che l'utente acceda agli sportelli di codesti Uffici, non comporta alcun onere a carico dello stesso.
2) Rinnovo di validità della patente di guida ed annotazione cambio di residenza sulla stessa
Con riferimento a tali procedure, la prima delle quali ha particolare rilevanza in caso di circolazione al di fuori del territorio nazionale, non esiste documentazione alternativa a quella dell'emissione del rispettivo tagliando, che di fatto è emesso dal sistema informatico del CED ancorché non consegnato all'indirizzo di residenza del titolare della patente per le ragioni esposte in premessa.
Pertanto - qualora a giudizio dell'utente, sussistano ragioni di necessità e/o urgenza che non gli consentano di attendere la consegna dei predetti tagliandi ma richiedano la regolarizzazione della patente di guida a mezzo dell'annotazione di quanto su indicato - non residua altra soluzione che procedere all'emissione di un duplicato di patente.
Pertanto, a fronte di rituale richiesta, codesti Uffici - previo accesso al sistema informatico e verifica la registrazione del dato relativo al rinnovo di validità ovvero all' annotazione del cambio di residenza - procederanno, con ogni sollecitudine possibile, all'emissione del duplicato richiesto aggiornato all'esito delle predette registrazioni.
Si specifica che, in tal caso, saranno dall'utente dovuti gli importi di diritti e tariffe previsti dalla legislazione vigente.
Nel richiamare l'attenzione di codesti Uffici ad un'osservanza puntuale delle suesposte disposizioni, si sottolinea la necessità che gli stessi assumano un atteggiamento di massima collaborazione con l'utenza, al fine di contenerne il disagio arrecato dalla contingente situazione esposta in premessa.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
D.M. 29 luglio 2003, art. 6
D.M. 30 marzo 2006, art. 2