[b][size=14pt]DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica. (17G00113)
(GU n.147 del 26-6-2017)
Vigente al: 27-6-2017 [/size][/b]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte
costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017,
reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello
stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche
apportate al suddetto decreto legislativo con il presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Art. 2
Modifiche alle premesse
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017».
Art. 3
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016
dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non
per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche».
Art. 4
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «e le autorita' portuali» sono
sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»;
b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "societa'":
gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»;
c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme
di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito
dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
d) alla lettera p) le parole: «; le societa' partecipate dalle
une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o
partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
Art. 5
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici
partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle
loro funzioni»;
b) al comma 7 la parola: «nonche'» e' soppressa e, dopo le
parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonche' la
produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di
costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni
didattiche.»;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono,
nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione
totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla
misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti.»;
e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto
della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in
societa' che producono servizi economici di interesse generale a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di
riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),
purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2,
lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della possibilita'
di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate» sono
soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «consultazione
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, secondo modalita' da essi
stessi disciplinate»;
c) al comma 4, le parole: «e' competente l'ufficio di controllo
di legittimita' sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli
enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di
controllo» e le parole: «Corte di conti» sono sostituite dalle
seguenti: «Corte dei conti».
Art. 7
Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e
delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'assemblea della
societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle
esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o
cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della
sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza
unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: «Per le societa' controllate dalle
regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e'
adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «insolventi» sono sostituite dalle
seguenti: «in stato di insolvenza»;
b) al comma 2 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
c) al comma 3 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
d) al comma 4 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
e) al comma 5 le parole: «effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito» sono sostituite
dalle seguenti: «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito».
Art. 9
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a legislazione
vigente,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «competente per»
sono inserite le seguenti: «l'indirizzo,».
Art. 10
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore» fino
alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma
3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.»;
c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse;
d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «dagli articoli 5 e».
Art. 11
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del
2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «a
partecipazione mista pubblico-privata».
Art. 12
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in
cui ciascun soggetto opera»;
b) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza
dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del
parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296
del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata
dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le
esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della
funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla
funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia
stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai
vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente
alla spesa del personale trasferito alla societa'.»;
c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
Art. 13
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del
2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti: «da
parte degli enti locali».
Art. 14
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite
dalla societa' partecipata con le somme accantonate ai sensi del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto
dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di
aiuti di Stato.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono
soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017» e la parola: «medesima» e'
soppressa.
Art. 16
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «il 30 settembre 2017»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche
sociali,» e' inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 1.»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono
sostituite dalle seguenti: «al divieto».
Art. 17
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«diciotto»;
d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti:
«, 17, 19 e 25»;
e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 luglio 2017»;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono
escluse dall'applicazione del presente decreto le societa'
destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le
disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni
dalla loro costituzione.
12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai
fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20,
comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui
all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e'
il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del
suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la
soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il
triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche
possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano
gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai
sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non
trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 27
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma
1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa'
da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il
tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche.''.».
Art. 19
Modifiche all'Allegato A
del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. L'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 e'
sostituito dall'allegato A al presente decreto.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto
legislativo n. 175 del 2016.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre
2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di
cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A (di cui all'articolo 19, comma 1)
«Allegato A
Societa'
+-----------------+
|Coni Servizi |
+-----------------+
|EXPO |
+-----------------+
|Arexpo |
+-----------------+
|Invimit |
+-----------------+
|Fises |
+-----------------+
Gruppo
+-----------------------------------+
|Gruppo ANAS |
+-----------------------------------+
|Gruppo GSE |
+-----------------------------------+
|Gruppo Invitalia |
+-----------------------------------+
|Gruppo IPZS |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sogin |
+-----------------------------------+
|Gruppo Eur |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fira |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Basilicata |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fincalabra |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Campania |
+-----------------------------------+
|Gruppo Friulia |
+-----------------------------------+
|Gruppo Lazio Innova |
+-----------------------------------+
|Gruppo Filse |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finlombarda |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finlombarda Gestione SGR |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finmolise |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finpiemonte |
+-----------------------------------+
|Gruppo Puglia Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo SFIRS |
+-----------------------------------+
|Gruppo IRFIS-FinSicilia |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fidi-Toscana |
+-----------------------------------+
|Gruppo GEPAFIN |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finaosta |
+-----------------------------------+
|Gruppo Veneto Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo Trentino Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo Ligurcapital |
+-----------------------------------+
|Gruppo Aosta Factor |
+-----------------------------------+
|Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppumbria |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Imprese Centro |
|Italia - SICI SGR |
+-----------------------------------+
».