Data: 2012-03-16 17:02:15

Spettacolo viaggiante

Per l’avvio dell’attività dello spettacolo viaggiante (Licenza ex art. 69 TULPS) è necessario avere la disponibilità di almeno un’attrazione di cui all’art. 4 della Legge 337/68, regolarmente registrata e quindi munita di codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007. Nel caso in cui l’attrazione sia stata acquistata da altro Gestore “soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 TULPS”, è sufficiente la “Fattura di acquisto” o è necessario un “atto notarile di compravendita”? A dire il vero ritengo l’atto notarile alquanto fuori luogo, non mi pare un caso di subingresso ad altra impresa!  Non si tratta di “Attività di spettacolo viaggiante” come definito dal DM 18/05/2007, art. 2, comma 1 lett. a), bensì “Attrazione” ai sensi della lett. b). Poi però la lett. c) parla di “Attività esistente”……………… Come al solito c’e poca chiarezza!
Nel caso si opti per la SCIA ai fini dell’avvio dell’attività, la voltura del “Codice Identificativo” come può avvenire?
Grazie, ciao.  ;)

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Data: 2012-03-16 22:10:49

Re:Spettacolo viaggiante

La cessione di un'attività è soggetta ad atto notarile, mentre per la cessione di un bene è sufficiente una fattura di vendita.

Ma dalla lettura dell'art. 4 del D.M. 18-5-2007 comma 10 [u]"Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo"[/u] si evince che è necessario un atto pubblico attestante l'avvenuto trasferimento [b]dell'attrazione e della relativa licenza[/b].

La voltura è data dalla SCIA stessa, per cui il comune deve semplicemente aggiornare il proprio elenco e inviare copia della SCIA al Ministero. Il codice identificativo non cambia.

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Data: 2012-03-17 12:39:48

Re:Spettacolo viaggiante

Grazie per la risposta.
Devo precisare che il precedente "GESTORE" mantiene la propria licenza (sarà penso aggiornata dal Comune/Suap che l'ha rilasciata) in quanto continua ad esercitare l'attività con le attrazioni rimastegli e già inserite in licenza, infatti solo un'attrazione è stata (già) ceduta (con fattura di vendita) al nuovo "GESTORE".
Mi domando come può il ns. Suap "procedere al cambio di titolarità della licenza" se non vi è "cessione di attività" ai sensi del Codice Civile? O siamo comunque tenuti ad attuare le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 18-5-2007 comma 10?
A dire il vero è stata gia presentata una SCIA di [b]avvio nuova attività  [/b], nel cui contesto sono stati dichiarati il Codice Identificativo, Il Comune che l'ha rilasciato e la data di rilascio, (è stata allegata la fattura di vendita e copia dell'atto di registrazione e di assegnazione del codice rilasciato a nome del precedente gestore).....  e non SCIA per subingresso che in quest'ultimo caso andrebbe a volturare anche l'atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo! Come se ne può venir  fuori? :o La ringrazio anticipatamente se vorrà chiarirmi meglio. Saluti

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Data: 2012-03-17 15:20:35

Re:Spettacolo viaggiante

La questione è delicata e la norma non è certo chiara.

Dalla lettura del comma 10 sembrerebbe che non sia possibile cedere il solo bene, se si vuole ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

La fattura allegata può essere utilizzata solo al fine di richiedere ed ottenere una nuova licenza, e quindi paradosalmente una nuova registrazione (che è nominale), in quanto attesta sì la legittima proprietà dell'attrezzatura, ma non la voltura della licenza che prevede sempre un atto pubblico. Altrimenti dovresti accettare la fattura anche per un subentro in un bar...

Comunque chiediamo consiglio anche a Simone.

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Data: 2012-03-17 17:53:39

Re:Spettacolo viaggiante

A parte la spinosa questione "Atto pubblico si o no" visitando alcuni siti comunali ho trovato differenti  modelli di voltura dell’atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. Nella maggior parte è riportato:
....di essere subentrato alla ditta X a seguito di………….. ([i]indicare se trattasi di compravendita, affitto d’azienda ecc…)  – allegare fotocopia dell’atto notarile di trasferimento dell’azienda o certificazione notarile[/i].
.....di  aver acquistato dalla ditta……………..- [i]allegare fotocopia della documentazione comprovante l’acquisto di ogni singola attrazione.[/i]
Alcuni invece prevedono l’atto notarile di SUBINGRESSO per atto tra vivi (vendita o donazione d’azienda ecc.) o a causa di morte.
Altro dubbio:
In caso di cessione dell’attività o attrazione, qual’è il Comune che deve provvedere alla voltura dell’atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo? E’ forse quello che ne ha curato il rilascio e che provvede anche a rilasciare la “Licenza”? Stando ad un commento della Dott.ssa Marilisa Bombi con riferimento al comma 10 dell’art. 4 del D.M. si evince essere proprio così!
Se poi si va a vedere la Circolare M.I. 15/10/2010n. 4958/4109/29
“PARTE II
Primi indirizzi relativi alle problematiche riguardanti le procedure a regime
1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l’attrazione.
Il Comune che rilascia la licenza d'esercizio ai sensi dell'art. 69 del TULPS (R.D. n. 773/1931), o deve aggiornarla, può essere diverso da quello che ha rilasciato il codice identificativo.
In tal caso si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 9 e 10 del D.M. 18 maggio 2007 del Ministro dell'interno, e precisato dalla circolare 1 dicembre 2009, n. 17082/114, il nuovo gestore di un'attrazione, per poterla utilizzare, oltre alla licenza d'esercizio, deve «ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo».
In pratica, fermi restando gli altri obblighi di cui al citato art. 4, il nuovo gestore è sempre tenuto alla comunicazione del cambio di gestione al Comune che ha registrato la stessa e, naturalmente, ad aggiornare il "libretto dell'attività".
Resta inteso che il Comune che rilascia la licenza può richiedere informazioni al Comune che ha operato la registrazione per verificare la regolarità della pratica.”
Ma è solo una circolare .......... in conclusione...... confusione  ???
Grazie infinite, buona serata.

riferimento id:4077

Data: 2012-03-20 19:40:51

Re:Spettacolo viaggiante

Come già indicato in altri quesiti...
L'Art. 2556 del cc "Imprese soggette a registrazione" dispone:
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

In sintesi:
1) tutti i subingressi sono da provare con atto notarile o scrittura privata autenticata da notario (e poi ovviamente registrata alla agenzia delle entrate)
2) ne sono esenti le imprese non soggette a registrazione. In base alla nostra normativa non sono soggette a registrazione i piccoli imprenditori.

E' l'art. 2083 cc che definisce piccoli imprenditori:
coltivatore diretto del fondo;
artigiano;
piccolo commerciante;
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.

Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è dunque necessario:
-che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa;
-che il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale.

Quindi, molto spesso, i commercianti su AAPP sono piccoli imprenditori e possono trasferire l'azienda con scrittura privata NON AUTENTICATA DA NOTAIO, ma comunque registrata alla agenzia delle entrate.
Lo stesso vale per gli operatori dello spettacolo viaggiante.

Spunti:
http://www.fnas.org/normative/spettacoloviaggiante.htm

riferimento id:4077
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