Data: 2017-06-26 10:10:16

Servizio di salvamento su spiaggia

OGGETTO: Quesito inerente l'obbligo al servizio di salvamento da parte dei noleggiatori da proprietà privata di attrezzature da spiaggia.

Nell'ambito delle attività di noleggio di attrezzature balneari su aree private prossime alla spiaggia, si chiede se l'Amministrazione Comunale, in virtù del proprio potere di regolamentare le attività commerciali, può legittimamente disporre l'obbligo a detti esercenti (autorizzati all'attività mediante semplice SCIA ex art. 19 L. 241/1990 e privi di concessione demaniale) di fornire il servizio di salvamento sulla spiaggia libera mediante la sottoscrizione di idonea convenzione con la stessa Amministrazione Comunale.

Tale obbligo si giustifica dalla circostanza secondo cui molti di detti esercenti (non titolari di concessione demaniale e quindi non regolamentati dalla disciplina in materia di uso degli arenili) di fatto utilizzano la spiaggia libera come un vero e proprio stabilimento balneare e dal fatto che, nelle more dell'approvazione del PUA e del rilascio di nuove concessioni, imporre l'obbligo a detti soggetti di fornire il servizio di salvamento discende dalla necessità di dover garantire anche alla clientela di queste attività condizioni di sicurezza della balneazione al pari di altri esercenti titolari di concessioni demaniali.

Si significa che tale convenzionamento finalizzato al salvamento sulle spiagge libere è previsto e disciplinato dal regolamento Regionale Lazio n. 19/2016.



Si chiede di chiarire se detto obbligo può discendere dalla normativa sul commercio in quanto la normativa demaniale ancora non lo prevede

riferimento id:40760

Data: 2017-06-26 13:06:26

Re:Servizio di salvamento su spiaggia


OGGETTO: Quesito inerente l'obbligo al servizio di salvamento da parte dei noleggiatori da proprietà privata di attrezzature da spiaggia.

Nell'ambito delle attività di noleggio di attrezzature balneari su aree private prossime alla spiaggia, si chiede se l'Amministrazione Comunale, in virtù del proprio potere di regolamentare le attività commerciali, può legittimamente disporre l'obbligo a detti esercenti (autorizzati all'attività mediante semplice SCIA ex art. 19 L. 241/1990 e privi di concessione demaniale) di fornire il servizio di salvamento sulla spiaggia libera mediante la sottoscrizione di idonea convenzione con la stessa Amministrazione Comunale.

Tale obbligo si giustifica dalla circostanza secondo cui molti di detti esercenti (non titolari di concessione demaniale e quindi non regolamentati dalla disciplina in materia di uso degli arenili) di fatto utilizzano la spiaggia libera come un vero e proprio stabilimento balneare e dal fatto che, nelle more dell'approvazione del PUA e del rilascio di nuove concessioni, imporre l'obbligo a detti soggetti di fornire il servizio di salvamento discende dalla necessità di dover garantire anche alla clientela di queste attività condizioni di sicurezza della balneazione al pari di altri esercenti titolari di concessioni demaniali.

Si significa che tale convenzionamento finalizzato al salvamento sulle spiagge libere è previsto e disciplinato dal regolamento Regionale Lazio n. 19/2016.



Si chiede di chiarire se detto obbligo può discendere dalla normativa sul commercio in quanto la normativa demaniale ancora non lo prevede
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Si ritiene che il Comune possa prevedere l'obbligo (nel regolamento) di garantire alcuni servizi, anche a titolo collettivo, da parte dei titolari di servizi (anche di solo noleggio).
Infatti l'attività in commento è consentita nei limiti della disciplina regolamentare e in tale ambito il Comune ben può subordinarla alla fornitura di servizi specifici soprattutto se diretti alla tutela e salvaguardia della collettività.
In questo senso anche le norme del regolamento regionale prevedono tale possibilità (http://www.agenziaimpreselazio.com/phocadownload/Normative/Paesaggio/2016-08-12%20%20Regolamento%20Regionale%20n.%2019%20-%20Utilizzazione%20aree%20demaniali.pdf)

riferimento id:40760
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