Data: 2017-06-25 17:13:02

Mescita birra su area pubblica

E' giunta richiesta per una manifestazione su area pubblica comprendente  una serie di dj e gruppi che si esibirebbero a catena fino a tarda nottata, diversi stand per la somministrazione temporanea di alimenti come panini etc. Mi lascia perplesso la previsione di uno stend per la mescita di birra alla spina!
Sono orientato a non accogliere quest'ultima richiesta. Mi chiedo come mai questa usanza sia così diffusa nonostante svariata normativa che disciplina la materia. Serve provvedimento scritto per vietare tale installazione ? Inoltre organizzatori dichiarano che la manifestazione si svolgerà su area pubblica, senza strutture per ospitare la folla e , secondo loro, con meno di 200 persone .
In realtà l'area, a mio parere, ha un livello di affollamento molto superiore. Infine la sua posizione, quasi del tutto circondata da un muretto di circa un metro che separa dalla costa marina, per me comporterebbe di fatto la convocazione della CCVLPS, visto che materialmente l'area risulta FISICAMENTE delimitata.

riferimento id:40757

Data: 2017-06-25 17:47:24

Re:Mescita birra su area pubblica


E' giunta richiesta per una manifestazione su area pubblica comprendente  una serie di dj e gruppi che si esibirebbero a catena fino a tarda nottata, diversi stand per la somministrazione temporanea di alimenti come panini etc. Mi lascia perplesso la previsione di uno stend per la mescita di birra alla spina!
Sono orientato a non accogliere quest'ultima richiesta. Mi chiedo come mai questa usanza sia così diffusa nonostante svariata normativa che disciplina la materia. Serve provvedimento scritto per vietare tale installazione ? Inoltre organizzatori dichiarano che la manifestazione si svolgerà su area pubblica, senza strutture per ospitare la folla e , secondo loro, con meno di 200 persone .
In realtà l'area, a mio parere, ha un livello di affollamento molto superiore. Infine la sua posizione, quasi del tutto circondata da un muretto di circa un metro che separa dalla costa marina, per me comporterebbe di fatto la convocazione della CCVLPS, visto che materialmente l'area risulta FISICAMENTE delimitata.
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Nel tuo caso trattasi di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo  art. 68 tulps che si svolge all'aperto sotto le 200 persone entro le 24 ore la procedura è una SCIA ed è sufficiente la relazione del professionista che sostituisce il parere della Commissione di vigilanza, completa di valutazione preventiva di impatto acustico e notifica sanitaria.
Vedi anche: http://mauriziocrisanti.it/2017/05/licenze-spettacolo-200-persone-novita/
La Commissione non occorre se:
1) l'area non è recintata
2) vi sono meno di 200 persone (e se è area pubblica lo prescriverete voi)
Pertanto se ci sono dubbi sulla recinzione e sulla capienza devi procedere se è stata presentata una SCIA, con comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 con immediata sospensione dell'attività.

riferimento id:40757

Data: 2017-06-26 06:26:01

Re:Mescita birra su area pubblica

Relativamente agli alcolici posso dirti che se la manifestazione ricade nell'ambito della somministrazione temporanea allora è possibile sottendere la disciplina dei pubblici esercizi e non quella della vendita di alcolici su area pubblica. In ogni caso, anche rimanendo nell'altra fattispeci,e ci sono delle disposizioni che possono consentire la mescita.

L. 30/03/2001, n. 125
[i]14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni[/i] ([b]NDR[/b] la somministrazione temporanea dà vita ad un pubblico esercizio anche se temporaneo)

[i]2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, [b]fatta eccezione[/b] per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate[/i]

[omissis]

14-ter. Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori

[i]1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque [b]vende o somministra[/b] bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi[/i]

Resta salva la possibilità di vietare con ordinanza la vendita e/o la somministrazione di alcolici ma occorre una motivazione ragionevole. Molti sindaci tendono a vietare la vendita di bottigliette di vetro obbligando gli esercenti a versare il contenuto in bicchieri di pliastica.

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