Data: 2017-06-24 18:58:46

Riforma dei VIGILI DEL FUOCO - DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97


[b]DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8  marzo  2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)
(GU n.144 del 23-6-2017)[/b]
[color=red][b]  Vigente al: 8-7-2017  [/b][/color]


Capo I
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo
8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o  piu'
decreti  legislativi  per  l'ottimizzazione  dell'efficacia  delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche
al decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  in  relazione  alle
funzioni e ai compiti  del  personale  permanente  e  volontario  del
medesimo Corpo e conseguente revisione  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei  ruoli  e
delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi
ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione  delle  relative
dotazioni  organiche  e  utilizzo,  previa  verifica  da  parte  del
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  dall'attuazione  della
presente delega;
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 aprile 2017;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  commissione
speciale  della  sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi
nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'interno;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

            Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  di
seguito  denominato:  «decreto»,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della  quale  il  Ministero
dell'interno», sono inserite le seguenti: «,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo  le  parole:  «estinzione
degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi
boschivi,»;
  b) al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la  seguente:
«nazionale».
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le  seguenti
modificazioni:
  a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;
  b) alla lettera a), dopo  le  parole:  «direzioni  regionali»  sono
inserite le seguenti: «o interregionali»;
  c) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)  comandi  dei
vigili del  fuoco,  di  seguito  denominati:  "comandi",  di  livello
dirigenziale  non  generale,  istituiti  per  l'espletamento  delle
funzioni  di  cui  all'articolo  1  in    ambito    territoriale
sub-regionale;»;
  d) alla lettera c), la parola: «provinciali»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di cui alla lettera b)».
  3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
e' componente effettivo e permanente  del  Comitato  operativo  della
protezione civile, di cui all'articolo 10  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225.».
  4.  All'articolo  4  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo  1,  il  Ministero  dell'interno,
nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio,  puo'  promuovere
la costituzione di  distaccamenti  volontari,  cui  e'  assegnato  il
personale reclutato ai sensi dell'articolo 8,  da  impiegare  per  le
attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico
integrato, alla cui istituzione  possono  contribuire,  con  appositi
accordi, anche le regioni e gli enti locali,  con  l'assegnazione  in
uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  In  ogni  caso,  le
regioni e gli enti locali possono  contribuire,  previo  accordo,  al
potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».
                              Art. 2

            Modifiche al Capo II del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1.  All'articolo  6  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il comma 1, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,
commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente:
  «1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in  personale  di
ruolo e volontario, fatta salva la  sovraordinazione  funzionale  del
personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.  Il  rapporto
d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste  nei  decreti  legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30  settembre  2004,  n.
252.  Il  personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente,  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo  quanto
previsto nel regolamento di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  ed  e'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II
del presente capo. Il solo personale volontario iscritto  nell'elenco
istituito per le necessita' delle strutture  centrali  e  periferiche
puo'  essere  oggetto  di  eventuali  assunzioni  in  deroga,  con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio  in  rapporto  di
impiego  con  l'amministrazione.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81.»;
    b) al comma 2:
  1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite  le  seguenti:
«, che espleta compiti operativi,»;
  2)  le  parole:  «appartenente  al  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che riveste le qualifiche»;
  3) le  parole:  «dell'area»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e
qualifiche della componente».
  2. All'articolo 7, comma 1,  del  decreto  dopo  le  parole:  «puo'
essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «,  previa  valutazione
delle esigenze di servizio,  per  un  periodo  temporaneo  e  secondo
criteri di rotazione,».
  3.  All'articolo  8  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «progressione  del  personale
volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che
danno  luogo  all'applicazione    delle    sanzioni    disciplinari
applicabili»;
  b)  al  comma  3,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di ruolo».
  4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali  dei
vigili del fuoco» sono soppresse.
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'
sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
  6.  All'articolo  11  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  al  comma  1,  la  parola:  «permanente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di ruolo»;
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,
secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma  sono
individuate  le  condotte  che  danno  luogo  all'applicazione  delle
sanzioni  disciplinari  per  il  personale  volontario,  le  relative
modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i  principi  ed  i
criteri direttivi previsti  per  il  personale  di  ruolo  del  Corpo
nazionale. Fino all'emanazione  di  tale  regolamento  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».
  7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e'
sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
                              Art. 3

            Modifiche al Capo III del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. All'articolo 13, comma  2,  del  decreto  dopo  le  parole:  «al
rischio di incendio e» sono  inserite  le  seguenti:  «di  esplosione
nonche',».
  2.  All'articolo  14  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2:
  1) alla lettera b), le  parole:  «del  certificato  di  prevenzione
incendi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  certificati  di
prevenzione incendi, di  pareri,  di  verbali,»  e  dopo  la  parola:
«prodotti,» e' inserita la seguente: «materiali,»;
  2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su»  e'  inserita  la
seguente: «prodotti,»;
  3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) lo  studio,
la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;
  4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono  inserite
le seguenti: «nazionali ed»;
  5) alla  lettera  g),  dopo  le  parole:  «di  addestramento»  sono
inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;
  6) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  la  vigilanza
ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;
    b) al comma 3, secondo periodo, dopo la  parola:  «prodotti,»  e'
inserita la seguente: «materiali,».
  3.  All'articolo  15  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;
    b) al comma 1:
  1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi»  sono  inserite
le seguenti: «e delle esplosioni»;
  2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze  dell'incendio»
sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».
  4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le  procedure  di
prevenzione  incendi  sono  avviate  dai  comandi  competenti  per
territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate  ai
sensi del comma 2. I comandi provvedono  all'esame  dei  progetti  di
nuovi impianti o costruzioni nonche' dei  progetti  di  modifiche  da
apportare a quelli  esistenti;  all'acquisizione  delle  segnalazioni
certificate  di  inizio  attivita';  all'effettuazione  di  controlli
attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei  progetti  in  deroga
all'integrale  osservanza  delle  regole  tecniche  di  prevenzione
incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico  della
conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti  da
uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
  2. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  da
emanare a norma dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi,
sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli  impianti  e
le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed  all'impiego
di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche'  le
disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi
e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
  3. In relazione ad insediamenti industriali ed  attivita'  di  tipo
complesso, il comando puo'  acquisire  le  valutazioni  del  Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed  avvalersi,  per  le
visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
  4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle  attivita'
di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti  la
conformita' delle attivita' alla normativa  di  prevenzione  incendi,
rilasciate da enti, laboratori o  professionisti,  iscritti  in  albi
professionali,  autorizzati  ed  iscritti,  a  domanda,  in  appositi
elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle  autorizzazioni
e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso  dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
  5.  Qualora  l'esito  del  procedimento  rilevi  la  mancanza  dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi,  il
comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie  di  messa  in
sicurezza  dando  comunicazione  dell'esito  degli  accertamenti
effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al  prefetto  e  alle
altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni
da adottare nei rispettivi ambiti di  competenza.  Le  determinazioni
assunte dal comando sono atti definitivi.
  6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo  di
attivare nuovamente le procedure di cui al presente  articolo  quando
vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei  casi  di  nuova
destinazione dei locali o di variazioni  qualitative  e  quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o  depositi  e
ogni  qualvolta  sopraggiunga  una  modifica  delle  condizioni  di
sicurezza precedentemente accertate.».
  5. L'articolo 17 del decreto e' abrogato.
  6.  All'articolo  18  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di
cui ai commi 1, 2  e  3,  su  richiesta  dei  soggetti  responsabili,
possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali,
impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,  depositi,  magazzini  e
simili,  stazioni  ferroviarie,  aerostazioni,  stazioni  marittime,
stazioni metropolitane ovvero durante l'attivita' di trasporto  e  di
carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed  esplodenti,
nonche' per il controllo  remoto  degli  impianti  di  rilevazioni  e
allarme  incendio,  effettuati  anche  per  via  telematica,  con
collegamento alle sale operative dei comandi.  I  servizi  sono  resi
compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del  Corpo
nazionale.»;
  b) al comma 5 le parole: «, nonche' dei compiti ispettivi  affidati
al Corpo nazionale» sono soppresse.
  7.  All'articolo  19  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) nella rubrica,  dopo  la  parola:  «Vigilanza»  e'  aggiunta  la
seguente: «ispettiva»;
  b) al comma 1:
  1) al primo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la
seguente:  «ispettiva»  e  dopo  le  parole:  «prodotti  ad  essa
assoggettati» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  nei  luoghi  di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
  2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e'  inserita  la
seguente: «ispettiva»;
  3) al terzo periodo, dopo la parola:  «vigilanza»  e'  inserita  la
seguente: «ispettiva»;
  c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e' inserita la seguente:
«ispettiva»; le  parole:  «i  provvedimenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole:
«delle opere» sono soppresse;
  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:  «3-bis.  Con  decreto
del Ministro dell'interno, da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata
l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
  8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 20 (Sanzioni  penali  e  sospensione  dell'attivita').  -  1.
Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette  ai
controlli  di  prevenzione  incendi,  ometta  di  presentare  la
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo  periodico  della  conformita'  antincendio  e'  punito  con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando
si tratta di attivita' che comportano la detenzione  e  l'impiego  di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano  in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni, da individuare con il decreto del Presidente  della  Repubblica
previsto dall'articolo 16, comma 2.
  2. Chiunque, nelle certificazioni  e  dichiarazioni  rese  ai  fini
della  presentazione  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' o della richiesta di rinnovo  periodico  della  conformita'
antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito  con  la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a  516  euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le  certificazioni
e dichiarazioni medesime.
  3. Ferme restando le sanzioni penali  previste  dalle  disposizioni
vigenti, il prefetto  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:  presentare
la segnalazione certificata di inizio attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo  e  intrattenimento  e
nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i
quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta
fino all'adempimento dell'obbligo.».
  9.  All'articolo  21  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite
dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;
  b) al comma  2,  le  parole:  «Presidente  della  Repubblica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  dell'interno»;  le  parole:
«dell'articolo  17,  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 17, comma 3»; le parole:  «su  proposta  del  Ministro
dell'interno,» sono soppresse.
  10.  All'articolo  22  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1:
  1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti:
«o interregionale»;
  2) alla lettera a), le parole «provinciali dei  vigili  del  fuoco»
sono soppresse  e  le  parole:  «dei  procedimenti  di  rilascio  del
certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;
  3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  esprime  il
parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno sono  dettate  le  disposizioni  relative  alla
composizione e al funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  presente
articolo.».
  11. Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente:
  «Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo  di
incidenti rilevanti). - 1.  Presso  ciascuna  direzione  regionale  o
interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  opera,  altresi',  il  Comitato  tecnico  regionale
istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».
  12. L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione  incendi).  -  1.  I
servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono
effettuati  dal  Corpo  nazionale  a  titolo  oneroso,  salvo  quanto
disposto nel comma 2 del presente articolo.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita'
di  prevenzione  incendi  rese  a  titolo  gratuito  e  stabiliti  i
corrispettivi per i servizi di  prevenzione  incendi  effettuati  dal
Corpo  nazionale.  L'aggiornamento  delle  tariffe  e'  annualmente
rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al  31  dicembre
dell'anno precedente.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,
in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e
delle attrezzature necessarie.».
                              Art. 4

            Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. L'articolo 24 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  24  (Interventi  di  soccorso  pubblico).  -  1.  Il  Corpo
nazionale, al fine di salvaguardare  l'incolumita'  delle  persone  e
l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita'
degli eventi,  la  direzione  e  il  coordinamento  degli  interventi
tecnici  caratterizzati  dal  requisito  dell'immediatezza  della
prestazione, per i quali siano  richieste  professionalita'  tecniche
anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse  strumentali.
Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore, anche  promuovendo  e  partecipando  ad  attivita'
congiunte  e  coordinate  con  enti  e  organizzazioni    anche
internazionali.
  2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
  a)  l'opera  tecnica  di  soccorso  in  occasione  di  incendi,  di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante  crollo
strutturale, di incidenti  ferroviari,  stradali  e  aerei  e,  ferma
restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di  alluvioni  o
di ogni altra pubblica calamita' in  caso  di  eventi  di  protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera  quale  componente  fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  b) fatto salvo quanto previsto al  comma  10,  l'opera  tecnica  di
ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
  c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi  derivanti  dall'impiego
dell'energia  nucleare  e  dall'uso  di  sostanze  batteriologiche,
chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale  di
rilevamento della radioattivita' del territorio.
  3.  Il  Corpo  nazionale  assicura,  altresi',  il  concorso  alle
operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
  4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui  ai  commi  1  e  2,  si  limitano  ai  compiti  di  carattere
strettamente  urgente  e  cessano  al  venir  meno  della  effettiva
necessita'.
  5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del
Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi  di  soccorso
pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.
  6. Resta fermo quanto  disposto  dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani  di
emergenza comunali e di  protezione  civile  su  istanza  degli  enti
locali e delle regioni, previa stipula,  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 10 agosto 2000,  n.  246,  di  apposite  convenzioni  che
prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo  nazionale  per
l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo  di  quelle  logistiche  e
strumentali necessarie.
  8.  Il  Corpo  nazionale,  nell'ambito  delle  proprie  competenze
istituzionali, in materia di difesa civile:
  a) fronteggia, anche in relazione alla  situazione  internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti
da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni,  con
l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
  b) concorre alla preparazione di unita'  antincendi  per  le  Forze
armate;
  c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali
di difesa civile;
  d)    provvede    all'approntamento    dei    servizi    relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l'attivita'  esercitativa,  in
caso di eventi bellici;
  e) partecipa, con propri  rappresentanti,  agli  organi  collegiali
competenti in materia di difesa civile.
  9. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di  spegnimento  degli  incendi
boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3,  della  legge  21  novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di  cui  al  comma  1,  gli
interventi  tecnici  urgenti  di  propria  competenza  diretti  alla
salvaguardia dell'incolumita' delle  persone  e  dell'integrita'  dei
beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in  materia
di lotta attiva agli  incendi  boschivi.  Sulla  base  di  preventivi
accordi  di  programma,  il  Corpo  nazionale  pone,  inoltre,  a
disposizione  delle  regioni  risorse,  mezzi  e  personale  per  gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.  Gli  accordi
di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi
abbiano interesse e debbono prevedere,  per  ciascun  territorio,  le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo  nazionale  da  mettere  a
disposizione.  I  relativi  oneri  finanziari  sono  a  carico  delle
regioni.
  10. Ferme restando le funzioni spettanti  al  Corpo  nazionale  del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale, in contesti di  particolare  difficolta'  operativa  e  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare  interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province  autonome
utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare
lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e
le regioni e  le  province  autonome  che  vi  abbiano  interesse.  I
relativi oneri  finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
province autonome.
  11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli  interventi
di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748  del  codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  12. Fermo restando quanto disposto dal codice della  navigazione  e
dalla  disciplina  dell'Unione  europea,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da  emanare,  sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate  le
modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili  a
pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
  13. Il Corpo nazionale dispone di idonee  risorse  strumentali,  di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della  componente  aerea,  nautica,  di  sommozzatori  e  di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti  di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa  tecnologica
ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
  14.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono,  nell'ambito  delle
risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed  alla
manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
  2. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  dopo  le  parole:  «Alla
determinazione e all'aggiornamento delle tariffe»  sono  inserite  le
seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in  relazione  ai
costi del personale, dei mezzi, del carburante e  delle  attrezzature
necessarie,».
  3. L'articolo 26 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli  aeroporti  e
soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti  al
trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la  funzione
di  Autorita'  competente  per  gli  aspetti  di  certificazione  e
sorveglianza del servizio di salvataggio e  antincendio,  in  accordo
con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto  di
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
  2.  Negli  aeroporti  indicati  nell'allegata  tabella  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto legislativo,  ferme
restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo  2
della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale  assicura  il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni
internazionali,  comunitarie  e  nazionali  nonche'  degli  appositi
accordi  con  il  gestore  aeroportuale  previsti  dalle  medesime
disposizioni.  Nei  restanti  aeroporti,  ove  previsto  dalle  norme
dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da  altro
soggetto autorizzato.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  apportate  le
modificazioni all'elencazione degli aeroporti  individuati  ai  sensi
del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio  sia  fornito
dal gestore o da  altro  soggetto  autorizzato,  il  Corpo  nazionale
provvede alla disciplina dei servizi di  salvataggio  e  antincendio,
con  riferimento  alla  certificazione  ed  alla  sorveglianza,  agli
equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi,  nonche'  alla
disciplina  dei  requisiti  di  qualificazione  e  di  idoneita'  del
personale  addetto,  secondo  quanto  previsto  dal  codice  della
navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
  5. Il Corpo nazionale assicura, con personale,  mezzi  e  materiali
propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli  incendi
nei porti e loro dipendenze, sia a terra  che  a  bordo  di  natanti,
imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione  tecnica,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di  settore  vigente,
dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e  fatto
salvo il potere di coordinamento e  le  responsabilita'  degli  altri
servizi portuali di sicurezza, di polizia e  di  soccorso  che  fanno
capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
previo parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se
ne disciplinano le modalita'.
  6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad
applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le  disposizioni
della legge 13 maggio 1940, n. 690.».
                              Art. 5

Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
                                139

  1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:
  «Capo IV-bis (Formazione) -  Art.  26-bis  (Formazione).  -  1.  Le
politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e
comprendono  la  diffusione  della  cultura  sulla  sicurezza  nelle
medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative,  promosso
anche  attraverso  seminari,  convegni,  cicli  di  formazione,
collegamenti  con  le  istituzioni,  le  strutture  scolastiche  e
universitarie, anche  internazionali,  e  la  comunita'  scientifica,
avviene attraverso il Corpo nazionale.
  2. Le attivita' formative comprendono,  altresi',  l'addestramento,
l'aggiornamento  e  il  rilascio  delle  relative  attestazioni  e
abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
  3. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo  14,
da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato,
delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di
ogni altro soggetto  interessato,  sono  definiti,  anche  attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento,
a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.
  4. Il Corpo nazionale assicura  le  attivita'  formative  anche  in
materia di sicurezza nei luoghi di  lavoro  e,  in  particolare,  nei
riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b),  e  dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso  e  posizionamento  mediante
funi  di  cui  all'articolo  116,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto  ad
indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
  5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, che hanno partecipato ai corsi di  formazione  svolti  dal  Corpo
nazionale o  da  enti  pubblici  e  privati,  e'  rilasciato,  previo
superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con  decreto
del  Ministro  dell'interno  sono  determinate  le  modalita'  della
separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di
idoneita'.
  6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e  con
oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle  materie  di
specifica competenza:
  a) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei
volontari di  protezione  civile,  ivi  compreso  il  rilascio  delle
relative attestazioni;
  b) formazione, addestramento e aggiornamento del  personale  e  dei
volontari  antincendio  boschivo,  ivi  compreso  il  rilascio  delle
relative attestazioni;
  c) formazione di alta specializzazione.
  Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1.  I  servizi
relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono
effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i
corrispettivi  per  le  attivita'  di  formazione,  addestramento,
aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti  all'articolo  26-bis
che potranno essere differenziati per  le  attivita'  rese  a  favore
delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle  tariffe  e'
annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT  rilevati  al
31 dicembre dell'anno precedente.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o  forfettaria,
in relazione ai costi del personale,  dei  mezzi,  del  carburante  e
delle attrezzature necessarie.».
                              Art. 6

            Modifiche al Capo V del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni
e dalla attivita' di vigilanza). -  1.  Gli  introiti  derivanti  dai
servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono
versati alla competente tesoreria dello Stato  ed  affluiscono  nello
stato  di  previsione  dell'entrata,  per  essere  riassegnati  al
pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi  in
relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e  dalle
attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle
relative attestazioni e  verifiche  di  idoneita'  svolte  dal  Corpo
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,  sono  destinati  ad
incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15  novembre  1973,
n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2.  Le  risorse  derivanti  dall'espletamento  delle  funzioni  di
controllo e vigilanza di cui  al  presente  decreto,  effettuate  dal
Corpo nazionale in materia di sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di
lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  il
miglioramento dei livelli di  sicurezza  antincendio  nei  luoghi  di
lavoro.».
  2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole:  «soccorso
tecnico  urgente.»  sono  inserite  le  seguenti:  «Con  il  medesimo
regolamento e' disciplinata l'organizzazione su  base  regionale  dei
servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni  regionali  e
interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».
                              Art. 7

            Modifiche al Capo VI del decreto legislativo
                        8 marzo 2006, n. 139

  1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le  parole:  «Disposizioni
finali e abrogazioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «Disposizioni
in materia di risorse logistiche e strumentali».
  2. L'articolo 29 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 29  (Mezzi,  materiali,  attrezzature,  sedi  di  servizio  e
servizi tecnici e  logistici).  -  1.  Il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile provvede alle necessita' tecnico-logistiche  del  Corpo
nazionale,  anche  per  il  tramite  delle  direzioni  regionali  e
interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a). E'  fatto
salvo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al
Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di  contratti
di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, purche' non siano di pregiudizio  per  le  esigenze  di
istituto.
  2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile provvede,  altresi',  per
il  tramite  della  competente  struttura  del  Corpo  nazionale,
all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei  lavori  relativi
alla  costruzione,  all'adattamento,  alla  manutenzione  e  alla
riqualificazione energetica di immobili da  destinare  alle  esigenze
logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della  loro  esecuzione,
carattere di urgenza ed indifferibilita', fatte  salve  le  procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della
scelta del contraente. Ferme  restando  le  competenze  del  Comitato
tecnico amministrativo  istituito  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'11 febbraio  2014,  n.  72,  in  caso  di
comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui
progetti e' rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente  per
territorio  di  cui  all'articolo  22,  sentito  il  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche.
  3. I mezzi, i materiali e le  attrezzature  destinati  al  servizio
antincendio ed  al  soccorso  tecnico,  compresi  i  materiali  e  le
attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di
logistica  e  di  mobilio,  sono  di  proprieta'  del  Ministero
dell'interno, con esclusione  del  materiale  concesso  a  titolo  di
comodato.
  4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche  dei  mezzi,  dei
materiali e delle attrezzature di cui al comma  3,  ivi  comprese  le
verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma  11,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  possono  essere  effettuate
direttamente dal Corpo nazionale, nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione
del  personale  del  Corpo  nazionale  all'utilizzo  dei  mezzi,  dei
materiali  e  delle  attrezzature,  ivi  comprese  quelle  di  cui
all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, possono essere  effettuate  direttamente  dal  Corpo  stesso  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
  5.  Il  Corpo  nazionale  provvede  all'immatricolazione  degli
autoveicoli,  dei  mezzi  speciali,  delle  unita'  navali  e  degli
aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi  dell'articolo
138 del nuovo codice della strada approvato con  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e  dell'articolo
748 del codice della navigazione,  approvato  con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327.  Il  Corpo  nazionale  provvede,  altresi',  agli
accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti
di circolazione e  delle  targhe  di  riconoscimento  ai  veicoli  in
dotazione, ivi  compresi  quelli  in  prova,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».
  3.  All'articolo  31  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;
  b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;
  c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'interno,    sono    determinate    le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  uso  delle  uniformi  e  degli
equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma  2,
nonche' delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli
altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali
provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
  4. Dopo l'articolo 31 del decreto e'  aggiunto  il  seguente  Capo:
«Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».
  5. Dopo l'articolo 34 del decreto, e' inserito il seguente:
  «Art.  34-bis  (Clausola  di  invarianza  della  spesa).  -  1.
Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.».
  6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
  a) la lettera gg) e'  sostituita  dalla  seguente:  «gg)  legge  23
dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2,  commi  1  e  5;
dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte  relativa  al
trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;
  b) dopo la lettera tt) e' aggiunta la seguente:  «tt-bis)  articolo
4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».
  7. Dopo l'articolo 36 del decreto e' aggiunta la  seguente  tabella
A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

                                                            Tabella A
                                              (Articolo 26, comma 2)

                      +-----------------------+
                      |Milano Malpensa        |
                      +-----------------------+
                      |Roma Fiumicino        |
                      +-----------------------+
                      |Torino                |
                      +-----------------------+
                      |Venezia                |
                      +-----------------------+
                      |Ancona                |
                      +-----------------------+
                      |Bari                  |
                      +-----------------------+
                      |Brescia Montichiari    |
                      +-----------------------+
                      |Catania                |
                      +-----------------------+
                      |Genova                |
                      +-----------------------+
                      |Milano - Linate        |
                      +-----------------------+
                      |Olbia (Sassari)        |
                      +-----------------------+
                      |Palermo - Punta Raisi  |
                      +-----------------------+
                      |Roma Ciampino          |
                      +-----------------------+
                      |Cagliari              |
                      +-----------------------+
                      |Verona                |
                      +-----------------------+
                      |Alghero                |
                      +-----------------------+
                      |Bologna                |
                      +-----------------------+
                      |Brindisi              |
                      +-----------------------+
                      |Lamezia Terme          |
                      +-----------------------+
                      |Napoli                |
                      +-----------------------+
                      |Bergamo (Orio al Serio)|
                      +-----------------------+
                      |Parma                  |
                      +-----------------------+
                      |Pescara                |
                      +-----------------------+
                      |Pisa                  |
                      +-----------------------+
                      |Reggio Calabria        |
                      +-----------------------+
                      |Rimini                |
                      +-----------------------+
                      |Lampedusa              |
                      +-----------------------+
                      |Pantelleria            |
                      +-----------------------+
                      |Gorizia (Ronchi dei    |
                      |Legionari)            |
                      +-----------------------+
                      |Comiso (Ragusa)        |
                      +-----------------------+
                      |Perugia                |
                      +-----------------------+
                      |Trapani Birgi          |
                      +-----------------------+
                      |Cuneo                  |
                      +-----------------------+
                      |Firenze                |
                      +-----------------------+
                      |Crotone S. Anna        |
                      +-----------------------+
                      |Grottaglie            |
                      +-----------------------+
                      |Savona                |
                      +-----------------------+
                      |Treviso                |
                      +-----------------------+

Capo II
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
                              Art. 8

            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
                      13 ottobre 2005, n. 217

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e' sostituito dal  seguente:  «2.  La  riserva  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  512,
convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data  di  scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
tre anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  centoventi  giorni  di
servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui  all'articolo  13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo
703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I  posti  riservati
ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli  altri
aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
  2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12  (Immissione  nel  ruolo  dei  capi  squadra  e  dei  capi
reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo  corso  di
formazione professionale, della durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la  qualifica
di vigile del fuoco coordinatore.
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione
pecuniaria.
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
  4. I vigili del fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del  corso,
abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a  capo  squadra
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione  della  commissione  esaminatrice,  le  modalita'  di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
  3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica
di capo reparto avviene, nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di  ogni  anno,  mediante  concorso  interno  per  titoli  e
superamento di un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato  al  personale  che,  alla
predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di capo squadra esperto.
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della  sanzione
pecuniaria.
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
  4. I capo squadra  esperti  che,  al  termine  del  corso,  abbiano
superato  l'esame  finale  conseguono  la  nomina  a  capo  reparto
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sono  stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione  della  commissione  esaminatrice,  le  modalita'  di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame  finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.
  6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di  cui
al presente articolo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
13.».
  4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di
cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari  a
un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito
nel  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice ispettore antincendi.».
                              Art. 9

          Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
                      13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 41, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di vice direttore.».
  2. All'articolo 53, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di vice direttore medico.».
  3. All'articolo 62, comma 4, del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».
                              Art. 10

          Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
                      13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene
con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata  nel  bando  di  offerta,
diramato a cura dei competenti centri  per  l'impiego,  sia  iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio.».
  2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella  procedura  di
cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al
10 per cento  dei  posti,  per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice collaboratore amministrativo-contabile.».
  3. All'articolo 108 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura
di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari
al 10 per cento dei posti, per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di
vice collaboratore tecnico-informatico.».
  4. All'articolo 119, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla  qualifica  di  funzionario  amministrativo-contabile  vice
direttore.».
  5. All'articolo 126, comma 4, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al  10  per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno
sette anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di  duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».
                              Art. 11

          Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
                      13 ottobre 2005, n. 217

  1. All'articolo 132, comma 1, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)
mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle  d'Aosta,  nei
limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.».
  2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, e' inserito il seguente:
  «Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
della regione Valle d'Aosta).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco si provvede, in caso di  richiesta  da  parte  degli
interessati, anche mediante mobilita'  degli  appartenenti  ai  Corpi
permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano e  della  regione  Valle  d'Aosta,  previo  assenso  delle
amministrazioni di provenienza e di  destinazione,  limitatamente  ai
ruoli operativi di cui al Titolo I.
  2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica  del
possesso dei  requisiti  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli  del
presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi
formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'.
  3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli  appartenenti
ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e della  regione  Valle  d'Aosta  possono  essere
chiamati  a  frequentare  un  corso  di  formazione  e  di  tirocinio
operativo presso le scuole centrali antincendi o le  altre  strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
  3. All'articolo 134 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «favorevoli  vigenti  per  il
personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
  b) al comma 2, dopo le parole:  «servizio  attivo  del  personale»,
sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo
di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti
nel medesimo comma, sia dichiarato  totalmente  inabile  al  servizio
operativo, transita, a domanda da  presentarsi  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione degli  esiti  degli  accertamenti  sanitari,  nei
ruoli    del    personale    che    espleta    funzioni    tecniche,
amministrativo-contabili o tecnico-informatiche,  previo  svolgimento
di un adeguato percorso formativo. Tale  personale  e'  collocato  in
altra qualifica dello stesso livello retributivo,  permanendo,  anche
in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».
  4. All'articolo 143, comma 3, del decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Agli
stessi fini si tiene conto  della  data  di  inquadramento  giuridico
nella qualifica e della sussistenza di  eventuali  cause  di  perdita
dell'anzianita'.».
                              Art. 12

Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
                              n. 217

  1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
  2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
Capo III
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento Inquadramento
                              Art. 13

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del  Corpo
                  nazionale dei vigili del fuoco

  1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB)  a  esaurimento  del
Corpo nazionale, istituiti ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  sono  riarticolati  come  di
seguito:
  a) ruolo dei vigili del fuoco AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di
vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato  AIB,  vigile  del
fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
  b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  AIB,  distinto  nelle
qualifiche di capo  squadra  AIB,  capo  squadra  esperto  AIB,  capo
reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
  c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB,
distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore
antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore
antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;
  d) ruolo dei direttivi  AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  vice
direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB;
  e) ruolo dei dirigenti AIB,  distinto  nelle  qualifiche  di  primo
dirigente AIB e dirigente superiore AIB.
  2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo
le corrispondenze  indicate  nella  tabella  B  allegata  al  decreto
legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei  ruoli  e
nelle qualifiche istituite con  il  presente  articolo,  mantiene  la
stessa anzianita' di  servizio  e  lo  stesso  ordine  di  ruolo.  Al
predetto personale  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il
corrispondente personale del Corpo  nazionale  in  materia  di  stato
giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
  3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi  nei
ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177.
  4. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  AIB,
eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli  a  esaurimento
AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del  personale
dei ruoli ordinari  del  Corpo  nazionale,  senza  pregiudizio  della
progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.
Capo IV
Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario
                              Art. 14

            Norma transitoria per passaggi di qualifica
        e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

  1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione  giuridica
delle  qualifiche  superiori,  disposti  in  attuazione  delle  norme
ordinamentali vigenti  sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori  oneri
e le relative spese restano a carico degli ordinari  stanziamenti  di
bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  come  modificato
dal presente decreto.
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,
comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono
istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i
due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 139 del 2006, come modificato dal  presente  decreto  legislativo,
rispettivamente per le necessita'  dei  distaccamenti  volontari  del
Corpo nazionale e  per  le  necessita'  delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale. In  detti  elenchi  confluiscono,  a
domanda, in via alternativa, i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco  gia'  iscritti  nell'unico  elenco  attualmente  in
vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco,  il
quale e' contestualmente soppresso.
  3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio
ed assegnato presso le strutture centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  ad  esaurimento  e  vi  possono
confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  che
siano iscritti da almeno tre anni  negli  elenchi  in  vigore  tenuti
presso i Comandi provinciali dei  vigili  del  fuoco  e  che  abbiano
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2
e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa  indicata
all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160.
  5. In relazione agli specifici interventi di  soccorso  pubblico  e
dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere
l'assunzione  di  ulteriori  profili  professionali  tecnici  e
specialistici.
Capo V
Disposizioni economico-finanziarie e finali
                              Art. 15

          Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico

  1. Al fine  di  valorizzare  le  peculiari  condizioni  di  impiego
professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
conseguenti  alla  revisione  ordinamentale  di  cui  al  presente
provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017,  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito  del  programma
di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo  per
il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse previste
ai sensi dell'articolo 1, comma 365,  lettera  c),  primo  e  secondo
periodo, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  come  di  seguito
indicato:
  a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730  milioni
dall'anno 2018, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza
dal 1° ottobre 2017;
  b) per importi da determinarsi con apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per le finalita' previste dal comma 4, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017.
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo  1,  comma  972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco alla data del 30  settembre  2017.  Al  medesimo
personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un
assegno di euro 350.
  4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono  individuate,  nel  rispetto  dei
principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della  legge
8 agosto  2015,  n.  124,  le  modalita'  di  utilizzazione,  con  le
decorrenze indicate al comma  2,  lettere  a)  e  b),  delle  risorse
disponibili nel fondo di cui al  comma  1,  fatta  salva  l'eventuale
quota da  destinare  al  finanziamento  di  ulteriori  interventi  di
riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. Il predetto decreto puo' prevedere:
  a) l'incremento del valore delle  componenti  retributive,  diverse
dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai  ruoli
dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai  sensi
degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217, anche allo scopo di valorizzare i compiti  di  natura  operativa
del  Corpo  medesimo,  fatti  salvi  gli  effetti  dei  procedimenti
negoziali non ancora definiti;
  b) la previsione di misure di  esenzione  fiscale  del  trattamento
economico accessorio per il personale  del  Corpo  percettore  di  un
reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per
una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle  Camere
ai fini dell'espressione dei pareri  delle  commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il decreto puo' essere comunque adottato.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e  3,  pari  a  56
milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a  decorrere
dall'anno  2018,  provvede  mediante  corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma  5,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla
ripartizione tra i bilanci delle  amministrazioni  interessate  delle
somme di cui  al  comma  1  previa  richiesta  delle  amministrazioni
medesime.
                              Art. 16

                Clausola di salvaguardia retributiva

  1. Nelle more del perfezionamento del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il  pagamento
dei compensi per lavoro straordinario,  prestato  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  le  attivita'  svolte  nel
primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi
stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
                              Art. 17

                Clausola di invarianza finanziaria

  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  con  esclusione
dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale
da garantire, in ogni caso, la  copertura  integrale  dei  costi  del
servizio.
                              Art. 18

                        Disposizioni finali

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono modificati il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314,  e  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con
le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988,  n.  521,
le parole: «Ministro dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'
sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e
il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che espleta funzioni tecniche,  amministrativo-contabili  e
tecnico-informatiche  sono  regolati  dalle  vigenti  disposizioni
concernenti il  personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni.».
  4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui
ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e  13  ottobre  2005,  n.
217, continuano ad applicarsi fino  all'adozione  dei  corrispondenti
provvedimenti  previsti  dalle  medesime  disposizioni  sostituite,
modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017

                            MATTARELLA

                              Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                              Consiglio dei ministri

                              Madia, Ministro per la semplificazione
                              e la pubblica amministrazione

                              Padoan, Ministro dell'economia e delle
                              finanze

                              Minniti, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Tabella A
                                                        (articolo 12)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                            Tabella B
                                                        (articolo 12)

              Parte di provvedimento in formato grafico

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