Data: 2017-06-24 15:06:41

Ncc limiti temporali e territoriali

Buongiorno
Scrivo un nuovo topic perchè mi sono sorte delle perplessità sui limiti temporali e territoriali.
In alcuni regolamenti comunali relativi all'Ncc svolto con ape calessino, che ho trovato su internet, si pongono dei limiti stagionali e si parla di limiti territoriali.
Vorrei capire se la limitazione all'esercizio per un determinato periodo viene stabilita dal Comune dato il suo potere  discrezionale in materia oppure se vi sono disposizioni normative a riguardo e se si quali.
Per quanto concerne il "limite territoriale" invece, non riesco a capire se questo si riferisce allo svolgimento dell'esercizio unicamente all'interno del territorio Comunale oppure se riguarda l'ubicazione della rimessa cioe' che questa debba essere all'interno del comune che rilascia l'autorizzazione (in merito non mi sembra che vi sia alcuna normativa che impedisca di svolgere l'attività al di fuori del territorio comunale, fatto salvo prenotazioni e partenza).
saluti e grazie in anticipo

riferimento id:40752

Data: 2017-06-24 20:26:34

Re:Ncc limiti temporali e territoriali

direi che vista la tipologia del mezzo e le esigenze turistiche del territorio probabilmente il Comune ha ritenuto di rilasciare autorizzazioni stagionali

il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali

qualsiasi norma che ponga limiti al libero esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale o che ostacoli in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni deve considerarsi illegittima per violazione, in particolare, degli artt. 41 e 120 Cost vedi sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 8 aprile 2015, n. 5165 [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26226.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26226.0[/url]

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Data: 2017-06-29 17:11:11

Re:Ncc limiti temporali e territoriali

Buongiorno
in riferimento alla domanda in oggetto il mio comune ha appena regolamentato per l'esercizio di noleggio conducente con Ape Calessino imponendo dei limiti territoriali.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione in piu' ed eventuali provvedimenti da attivare per l'eliminazione
di questo vincolo?

riferimento id:40752

Data: 2017-06-30 15:11:17

Re:Ncc limiti temporali e territoriali

Nella generale confusione che regna in materia, posso dirti che la legge 21/92 è una legge quadro che demanda alla postestà regolametare comunale la disciplina particolare dell'esercizio dell'attività.
Il comune può, più o meno legittimamente, prevedere che il servizio debba trovare sede operativa nel territorio comunale ma, certamente, non può limitare il raggio d'azione del conducente che può essere contattato da un cliente ubicato in altro comune oppure può essere comandato ad un trasporto che parte dal comune e arriva in qualsiasi destinazione.

La faccenda è riassunta dal TAR Roma n. 5165/2015, ne riporto un passo:
[i]Il servizio di NNC, infatti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nell’ultima memoria, è un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo. Il servizio, infatti, può essere effettuato senza limiti territoriali.
La dimensione locale del servizio, tuttavia, va preservata; e ciò appunto fanno la legge statale e quella della regione Lazio laddove stabiliscono l’obbligo di partenza e di ritorno dopo ogni servizio alla rimessa autorizzata, avente sede nel comune, nonché l’obbligo di usare detta rimessa.
In questo modo, infatti, si garantisce l’implementazione e la “localizzazione” nel servizio in ambito comunale, senza però escludere che il servizio possa svolgersi in qualsiasi ambito territoriale.[/i]

Attualmente, con le ultime spcificazioni del decreto Milleproroghe - DL 244/2016 - è ragionevole ritenere che le disposizioni più stringenti sulla territorialità non siano in vigore. Per questo è possibile affermare che accanto all'obbligo di avere la rimessa nella territorio comunale può vigere la libertà di prendere l'ordine di un servizio (durante l'effettuaiozne di un precdente servizio) senza dover prima rientrare in sede (obbligo che sussiste in assenza di ulteriori chiamate).
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0
Scarica il pdf alla fine del post)

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