La ditta x era titolare di un’attività di somministrazione, con gestione affidata alla ditta y.
Tale ditta y, in data 06.10.2015, comunica la cessazione della gestione dell’attività.
La ditta x titolare, però, né comunica allo SUAP la reintestazione della gestione, né svolge effettivamente l’attività gestionale, pertanto, dalla data del 06.10.2015, l’attività risulta effettivamente sospesa.
Quindi, sulla base dell’art. 70 comma 1 della L.R. n. 28/2005, dopo il 05.10.2016, l’attività di commercio risulta decaduta in quanto sospesa per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi.
In data 31.03.2017 la ditta x ha stipulato un atto notarile con cui affida alla ditta z la gestione dell’attività di somministrazione (cessione ramo d’azienda).
In data 01.06.2017 la ditta x ha presentato SCIA di somministrazione nei medesimi locali (quindi in data successiva a quella di cessione del ramo d’azienda) e pertanto al momento del contratto indicato nel modello non era in possesso dell’attività che stava cedendo.
In data 09.06.2017 la ditta z ha depositato al SUAP comunicazione di subingresso nell’attività di somministrazione in oggetto, indicando come presupposto l’atto del 31.03.2017, non materialmente allegato ala pratica.
L’ufficio SUAP ha comunicato alla ditta z l’improcedibilità della pratica di sub ingresso, invitando la ditta a fornire chiarimenti.
La ditta z ha risposto come riportato nella nota allegata.
Si chiede un Vs. autorevole parere in merito.
Inoltre desidererei sapere se questo ufficio, per evitare situazioni analoghe a quella esposta e per permettere una più corretta istruttoria delle istanze future, può richiedere copia degli atti (notarili, ecc.) di cui è stato autocertificato il possesso?
Grazie per la risposta.
SUAP CASENTINO
Milli Stefano
NOI SOSTENIAMO fermamente che il SUAP non dovrebbe entrare nel merito CIVILISTICO delle vicende contrattuali e limitarsi ad accertare l'astratta idoneità dell'atto.
Nel caso di specie la questione si può riassumere in questo modo:
1) X è decaduto dal titolo originario
2) la SCIA DI AVVIO di X del 1/6/2017 appare idonea a prescindere dal possesso o meno dell'attività (in quanto in caso di avvio è irrilevante la presenza di un precedente contratto di cessione di azienda)
3) quindi anche la SCIA DI SUBINGRESSO di Z appare valida e idonea.
Le memorie allegate appaiono convincenti e pertanto suggerisco di gestire l'istruttoria del subingresso regolarmente.
Per il futuro SCONSIGLIAMO di richiede copia degli atti al notaio rogante (essendo comunque vietata la richiesta all'interessato) ... si entra in profili non di competenza aumentando il carico amministrativo e le connesse responsabilità.
Condivido, l' aspetto civilistico va tenuto distinto da quello amministrativo.
Sottolineo, inoltre che e' vietato richiedere documenti/allegati diversi e ulteriori da quelli indicati nella modulistica per l'avvio, subingresso,.....dell'attività. Il mancato rispetto di tale divieto è fonte di responsabilità disciplinare.