buon giorno,
una sas che risulta autorizzata con autorizzazione del 2009 per l'esercizio di struttura sanitaria privata ad un controllo di un organo di vigilanza risulta cancellata d'ufficio dal registro imprese a seguito di sentenza del Giudice del Registro Imprese.
Poiché l'organo di controllo ritiene che la cancellazione equivalga a inesistenza della società stessa con decadenza dell'autorizzazione e chiede la chiusura dell'attività come se stese esercitando l'attività senza titolo (c. 1 art. 12 LR 51/09) è corretta tale interpretazione oppure ai fini amministrativi la società è esistente e pertanto il titolo autorizzativo è da considerarsi valido?
Se nel rapporto dell'organo di controllo fossero state rilevate carenze di natura igienico-sanitaria si potrebbe assumere un provvedimento ai sensi del c.2 art. 12 LR 51/09?
Che tipo di provvedimento deve essere assunto dal Comune nei confronti della società?
grazie
Anna
una sas che risulta autorizzata con autorizzazione del 2009 per l'esercizio di struttura sanitaria privata ad un controllo di un organo di vigilanza risulta cancellata d'ufficio dal registro imprese a seguito di sentenza del Giudice del Registro Imprese.
Poiché l'organo di controllo ritiene che la cancellazione equivalga a inesistenza della società stessa con decadenza dell'autorizzazione e chiede la chiusura dell'attività come se stese esercitando l'attività senza titolo (c. 1 art. 12 LR 51/09) è corretta tale interpretazione oppure ai fini amministrativi la società è esistente e pertanto il titolo autorizzativo è da considerarsi valido?
[color=red]L'iscrizione al registro delle imprese è una CONSEGUENZA e non un presupposto dei titoli abilitativi.
Il soggetto ha l'onere di iscriversi entro 30 giorni dall'avvio dell'attività (che potrà fare solo se autorizzato).
Tanto è vero che non sono previste cause di decadenza per la cancellazione dal registro imprese.
Del resto in caso di omessa iscrizione spetta alla CCIAA:
1) applicare le sanzioni pecuniarie
2) iscrivere d'ufficio l'impresa[/color]
Se nel rapporto dell'organo di controllo fossero state rilevate carenze di natura igienico-sanitaria si potrebbe assumere un provvedimento ai sensi del c.2 art. 12 LR 51/09?
[color=red]Solo se gravi .... se il verbale non esplicita tale gravità non sussistono i presupposti per la decadenza.
In ogni caso è possibile comunicare avvio del procedimento proprio per approfondire il carattere di tali irregolarità.[/color]
Che tipo di provvedimento deve essere assunto dal Comune nei confronti della società?
[color=red]Se viene accertata la gravità delle violazioni la decadenza .... altrimenti niente. Non sembrano sussistere profili per interventi cautelari.[/color]