Data: 2012-03-16 12:56:35

Parco giochi indoor

Il titolare di un'attività di parco giochi (gonfiabili & c.) al coperto, al quale è stata rilasciata Autorizzazione Unica SUAP per l'esercizio dell'attività con capienza inferiore o uguale a 200 persone (Licenze artt. 68-69 e 80 T.U.L.P.S.) con parere favorevole della CCVLPS, chiede oggi di poter effettuare un ampliamento di superficie (mediante utilizzo di locali posti al piano superiore a quello dove effettua ora l'attività), senza però ampliare la capienza, restando quindi nel limite delle 200 persone contemporaneamente presenti. Qual è il percorso più opportuno? Nuova richiesta di Autorizzazione con coinvolgimento della CCVLPS oppure SCIA di ampliamento con asseverazione dell'idoneità dei nuovi locali dal punto di vista urbanistico-edilzio, igienico-sanitario e prevenzione incendi? GRAZIE!

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Data: 2012-03-19 12:06:07

Re:Parco giochi indoor

Io opteri per la seconda ipotesi in quanto non c’è ampliamento di capienza… infatti con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti sull'art.4, lettera b), del D.P.R. n.311/2001, precisando:

• che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica, presentata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri e sostitutiva delle verifiche e degli accertamenti della commissione, deve attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214), modificato con successivo decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 2001 e che non è intenzione del Ministero di emanare un nuovo decreto in materia;

• che per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone " deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;

• che per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Con risoluzione prot. n. P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002, inoltre, il Ministero dell'Interno - Dip. protezione civile - ha precisato che “Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali”.

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