sussiste ancora l'obbligo dell'invio telematico dei dati inerenti l'anagrafe tributaria?
grazie in anticipo per la risposta, saluti
sussiste ancora l'obbligo dell'invio telematico dei dati inerenti l'anagrafe tributaria?
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Ecco un riferimento completo:
http://assistenza.finanze.it/assistenza/index.asp?idFolder=3335&idServ=2
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D.P.R. 29-9-1973 n. 605
Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6 (39).
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali (40). Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente (41).
Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti (42).
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale (43).
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione (44).
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (45).
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione (46) (47) (48).
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (49).
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (50).
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (51).
(39) Comma così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(40) Periodo così sostituito dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.
(41) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66. Vedi, anche, il punto 2.3 del Provvedimento 6 dicembre 2011.
(42) Comma aggiunto dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi, anche, il comma 333 del citato articolo 1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente comma vedi il Provv. 16 marzo 2005 e il Provv. 26 gennaio 2012.
(43) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413, poi sostituito dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine così modificato dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nel comma 14-bis dello stesso articolo 2, dal comma 4 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38, S.O.), integrato dal Provv. 29 febbraio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2008), sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il comma 1-ter dell'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il comma 4 dell'art. 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
(44) Vedi, anche, il Provv. 21 dicembre 2009.
(45) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con D.M. 12 novembre 1998, sono state stabilite le modalità delle comunicazioni previste dal presente comma.
(46) Vedi il D.M. 29 dicembre 1977 I, il D.M. 27 gennaio 1978, il D.M. 15 novembre 1989, n. 400, il D.M. 18 giugno 1993, come modificato con D.M. 25 settembre 1993, e il D.M. 29 dicembre 1993, n. 598. Con D.M. 6 maggio 1978 (Gazz. Uff. 20 maggio 1978, n. 139) e con D.M. 22 giugno 1978 (Gazz. Uff. 12 luglio 1978, n. 193) sono state approvate, rispettivamente, modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio e degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del presente decreto. Il citato D.M. 22 giugno 1978 è stato successivamente modificato dal D.M. 30 giugno 1979 (Gazz. Uff. 20 luglio 1979, n. 198), come sostituito dall'art. 1, D.M. 27 maggio 1988, n. 273 (Gazz. Uff. 16 luglio 1988, n. 166). Ulteriori norme in materia sono state dettate con D.M. 17 settembre 1999 (Gazz. Uff. 5 ottobre 1999, n. 234), modificato dal D.M. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 4 aprile 2000, n. 79), che - tra l'altro - ha abrogato il citato D.M. 22 giugno 1978, con D.M. 21 ottobre 1999, con D.M. 21 ottobre 1999, con D.M. 27 giugno 2000, con D.M. 27 giugno 2000, con Provv. 5 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 marzo 2002, n. 61), con Provv. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2006, n. 245), modificato dal Comunicato 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2007, n. 1), con Provv. 2 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2006, n. 247), modificato dal Provv. 14 febbraio 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 14 febbraio 2008), con Provv. 2 ottobre 2006, con Provv. 30 novembre 2010 e con Provv. 20 dicembre 2010. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
(47) Comma prima sostituito dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(48) L'integrale testo del presente decreto è stato così sostituito per effetto dell'art. 1, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323), il quale, all'art. 2, ha così disposto:
«Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti».
Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso D.P.R. n. 955 del 1977.
(49) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 e poi così modificato dal comma 332 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. vedi, anche, il Provv. 5 agosto 2011.
(50) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(51) Comma aggiunto dal comma 27 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38) sono state definite le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.
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