Buonasera. E' pervenuta al Suap del Comune una Scia di subingresso in un'attività di pubblico esercizio ma incompleta in quanto non sono stati flaggati i riquadri relativi al possesso dei requisiti morali e della sorvegliabilità dei locali. In base alla nuova formulazione dell'art. 19 della Legge 241/90 è possibile chiedere la regolarizzazione della Scia senza disporre la sospensione dell'attività?
Grazie, cordiali saluti
Buonasera,
ti confermo che con l'attuale versione dell'articolo 19 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è possibile chiedere la conformazione della SCIA senza disporre la sospensione dell'attività.
[b]Di seguito attuale versione c.3 art.19 L. 241 del 7 Agosto 1990[/b]
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, [b]invita il privato a provvedere ((...)) prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime[/b]. In difetto di adozione delle misure ((da parte del privato)), decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. ((Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.))
Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(G.U. 13 luglio 2016, n. 162)
Art. 3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
……..
b) all'articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
[b]a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse; [/b]
b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;
[b]Precedente versione c.3 art.19 L. 241 del 7 Agosto 1990[/b]
modificata con la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015)
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,[b] invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime[/b]. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata."
Mi riferivo al capoverso successivo che recita: Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. Ritengo non sia facile circoscrivere le situazioni sopra citate che conducano alla sospensione dell'attività. In ogni caso possiamo assegnare anche un termine inferiore ai trenta giorni per la regolarizzazione della Scia incompleta?
Grazie, buona serata
Si devi chiedere di completare la scia senza sospendere l'attività.IL fatto che non siano stati riempiti i campi relativi ai requisiti professionali e alla sorvegliabilità rende la scia incompleta , non carente dei requisti o non veritiera. Puo' trattarsi di una semplice svista.
riferimento id:40716[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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